Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22454 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 24/09/2018), n.22454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23538/2017 proposto da:

Q.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato SERGIO

TREDICINE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., nuova denominazione di Fondiaria Sai

S.p.A., quale incorporante di Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia

di Assicurazioni Milano S.p.A., Premafin Finanziaria S.p.A., in

persona del legale procuratore speciale Dr. F.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso

lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4176/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

lette le considerazioni del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso:

salvo eventuale accertamento presso gli Uffici finanziari competenti

in ordine ai requisiti reddituali di ammissione al gratuito

patrocinio (dove ciò risulti) e, se provvisoriamente concessa (dove

ciò risulti nel singolo giudizio), previa revoca dell’ammissione

provvisoria al patrocinio a spese dello Stato a norma del D.P.R. n.

112 del 2002, art. 136, comma 2, ovvero previo diniego della

richiesta ammissione se formulata solo nell’ambito del giudizio di

cassazione, trattandosi di domanda e di impugnazione promossa con

colpa grave;

– per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, decidendo in grado di appello, in riforma di sentenza del locale Giudice di Pace, rigettò la domanda proposta dal perito assicurativo Q.B. nei confronti della compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni (oggi UnipolSAI Assicurazioni spa), per ottenere il pagamento del compenso relativo a un incarico esperito per conto della società.

Il Tribunale, disattesa la doglianza sull’omessa riunione dei numerosi giudizi instaurati dall’attore, in quanto essa non poteva costituire motivo di appello, aveva rigettato la domanda del Q., che era stata accolta in primo grado.

Il Q. ricorre per cassazione sviluppando tre censure, riassunti nel sommario posto all’incipit della esposizione dei motivi in cinque punti.

Resiste con controricorso la società UnipolSAI Assicurazioni spa.

Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Dott. Carmelo Sgroi ha concluso per il rigetto.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Prima di procedere al vaglio del ricorso in via di preliminarietà deve disattendersi l’istanza di riunione del presente giudizio ad altri analoghi chiamati nella stessa adunanza camerale, non ricorrendo esigenze di economia processuale che giustifichino l’opzione.

Sempre preliminarmente deve parimenti respingersi l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, tenuto conto che l’epilogo (inammissibilità per omessa censura di una delle rationes decidendi) mutila di rilevanza l’istanza.

In disparte, non emerge la necessità di risolvere contrasto tra diverse sezioni della Corte, nè si configurano questioni di massima di particolare importanza. Val la pena soggiungere che per quanto concerne le sentenze di questa Sezione n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016, invocate dal ricorrente, le stesse risultano superate dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione successiva alla sentenza SSUU n. 4090/2017 (cfr. sentt. nn. 3738/2018, 1356/2018, 1355/2018, 1354/2018, 1353/2018, 1352/2018, 1351/2018, 717/2018, 491/2018, 490/2018, 489/2018, 163/2018, 162/2018, 161/2018, 160/2018, 159/2018, 158/2018, 31167/2017, 31166/2017, 31165/2017, 31164/2017, 31163/2017, 31162/2017, 31161/2017, 31017/2017, 31016/2017, 31015/2017, 31014/2017, 31013/2017, 31012/2017, 31011/2017).

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., per avere il Giudice dell’appello ricusato di riunire il processo agli altri pendenti fra le medesime parti, facendo applicazione di un’affermazione di principio oramai superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 111 Cost. e la erronea interpretazione dei principi nomofilattici enunciati dalle Sezioni Unite con le pronunce del 15.11.2007 n. 23726 e del 13.2.2017, n. 4090.

Il Q. analizzando le decisioni di cui detto, osserva che il frazionamento abusivo (e la conseguente violazione del principio di buona fede, correttezza e giusto processo) ricorre solo in presenza di un unico rapporto obbligatorio, di un’unica causa petendi, ipotesi non ravvisabile nel caso in esame in cui si discute di una attività di perito assicurativo svolta in favore della Fondiaria SAI spa attraverso singoli incarichi ricevuti. Ritiene irrilevante l’invio delle parcelle in conformità dello schema predisposto dalla società assicuratrice, rispondendo tale modalità solo ad una necessità organizzativa interna della convenuta. Ribadisce la sussistenza di distinti contratti d’opera professionale e quindi la possibilità di instaurare tanti giudizi quanti sono i sinistri nei quali egli aveva eseguito le perizie.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo un principio costantemente affermato da questa Corte, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (v. Sez. 6-L, ordinanza n. 22753 del 03/11/2011 Rv. 619427; Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 Rv. 625631).

Ebbene, dalla sentenza impugnata risulta che il giudice di appello, oltre ad affrontare il tema del frazionamento del credito ha valutato la domanda infondata nel merito, avendo ritenuto essere rimasta provata “l’accettazione di uno schema negoziale concordato”, di talchè “fra le parti doveva ritenersi concluso un contratto, per fatti concludenti, secondo cui per ogni incarico ricevuto il compenso del perito era pari a circa Euro 40,00 ed era stato già interamente corrisposto per tutti i numerosi incarichi conferiti nel corso del tempo”: tale ratio, del tutto autonoma e logicamente sufficiente a sorreggere da sola la decisione, non risulta precipuamente impugnata dal ricorrente, che ha concentrato la sua linea difensiva esclusivamente sulla questione della riunione dei procedimenti e del frazionamento del credito.

Avverso la esposta ratio decidendi il ricorrente non ha mosso rilievi, restando così travolta, come si è anticipato, anche la critica mossa alla mancata riunione, la quale, anche ad ammetterla, in ipotesi, fondata non vestirebbe d’interesse l’impugnazione.

Consegue pertanto l’inammissibilità del ricorso.

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

Con Delib. 18 settembre 2017, il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto, lo stesso non è tenuto, rigettata l’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (cfr., Sez. 6, n. 7368, 22.3.2017, Rv. 643484; Sez. L., n. 18523, 21.9.2014, Rv. 632638).

La richiesta del Procuratore Generale di revoca di detta ammissione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, non può trovare accoglimento, in quanto i precedenti di questa Corte nn. n. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016 impediscono di ravvisare gli estremi della mala fede o della colpa nella presentazione del presente ricorso per cassazione.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 645,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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