Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22454 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2020), n.22454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6833/2016R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

AGESP ENERGIA SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. MASSIMO

CANEVA, elettivamente domiciliato in Treviso, Via Turazza, 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 3764/2015 depositata il 8 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio de115 maggio 2019

dal Consigliere Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

questa Corte, con la sentenza n. 23516 del 12 settembre 2008, emessa nella causa promossa da Agesp Servizi Holding s.p.a. nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, riconobbe il diritto della società a godere del regime agevolato delle accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 26, comma 3, in relazione ai consumi di gas metano del centro natatorio polifunzionale di Busto Arsizio da essa gestito e ad ottenere dall’Ufficio il rimborso delle somme versate a tale titolo, in eccesso rispetto al dovuto, per il gas metano ivi utilizzato dal 31 dicembre 1986 al 24 febbraio 2003;

Agesp Servizi Holding chiese ed ottenne il rimborso anche del credito maturato nel periodo dicembre 2009/novembre 2010, mentre cedette al proprio fornitore di energia, Agesp Energia s.r.l., il credito relativo al periodo 2003 – 2009;

la compensazione operata dalla cessionaria fra il credito cedutole e il proprio debito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale di consumo del 2011 fu ritenuta illegittima dall’Agenzia, che, rilevata la mancata presentazione di un’istanza di rimborso del credito posto in compensazione, emise nei confronti della società un avviso di pagamento dell’imposta non versata ed un contestuale atto di irrogazione di sanzioni;

il ricorso proposto da Agesp Energia per ottenere l’annullamento degli atti notificatile è stato accolto dalla CTP di Varese;

la CTR della Lombardia, con sentenza in data 8 settembre 2015, ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la decisione, osservando che il credito della contribuente, pienamente riconosciuto dall’Ufficio – che aveva già rimborsato ad Agesp Servizi quello sorto in epoca successiva – era certo, che pertanto la società non era tenuta a presentare ulteriore documentazione per ottenerne la ripetizione e che ogni altra questione dibattuta fra le parti era da ritenersi assorbita;

la sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle Dogane con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Agesp Energia resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi;

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle Dogane, denunciando violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 14, comma 2, lamenta che la CTR non abbia ritenuto la contribuente decaduta dal diritto ad ottenere il rimborso, non esercitato nel termine di cui all’art. 14 TUA, comma 2; la ricorrente deduce che cò che era in contestazione in giudizio non era la sussistenza del credito, riconosciuta dalla sentenza di questa Corte del 2008, bensì la legittimità della pretesa in mancanza di un’istanza di rimborso, che la cedente Agesp Servizi, in ossequio al disposto della norma predetta, avrebbe dovuto presentare con cadenza biennale;

con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), artt. 14 e 26, per avere la CTR ritenuto Agesp Energia legittimata ad ottenere il rimborso in luogo di Agesp Servizi; sostiene che la cessione sarebbe inoperante nei suoi confronti in quanto il credito ceduto non corrisponderebbe al tributo indebitamente versato dalla cessionaria-fornitrice dell’energia, ma a quella parte del prezzo della fornitura alla stessa indebitamente corrisposta dalla consumatrice finale-cedente;

il primo motivoè inammissibile;

va osservato che la questione di diritto in esso affrontata dalla ricorrente (legittimità dell’esercizio del diritto al rimborso in mancanza di presentazione della relativa istanza nel rispetto del termine di cui all’art. 14 TUA, comma 2) non è stata esaminata dal giudice d’appello, che si è limitato ad affermare che: “nessun dubbio sussiste in ordine a (…) credito vantato dalla soc. ricorrente, circostanza questa anche già ammessa e riconosciuta dalla stessa Agenzia che ha già provveduto al rimborso di un determinato periodo di imposta (…) quindi avendo la stessa Agenzia già riconosciuto quanto sopra esposto, non si comprende il presente contenzioso basato su presupposti inconsistenti (…),”;

ne consegue che, stanti i principi di specificità e di tassatività dei motivi di ricorso per cassazione, l’Agenzia avrebbe dovuto in primo luogo chiarire se l’eccezione di decadenza ex art. 14 TUA, comma 2, era stata tempestivamente sollevata in giudizio e ritualmente riproposta in appello (richiamando integralmente in ricorso il relativo motivo) e, cò premesso, denunciare, anzichè un insussistente vizio di violazione di legge, l’eventuale error in procedendo compiuto dal giudice a quo o per omessa pronuncia o per difetto assoluto di motivazione sul punto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto attiene ad una questione mista, di fatto e di diritto, che risulta del tutto nuova, non emergendo, rè dalla lettura della sentenza impugnata rè dalla lettura del ricorso, che l’Agenzia abbia eccepito nel corso del giudizio di merito che la cessione le era inopponibile perchè relativa ad un credito diverso da quello riconosciuto sussistente nei suoi confronti in capo alla cedente dalla sentenza di questa Corte n. 23516 del 12 settembre 2008;

il ricorso principale va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

le spese, regolate dal principio della soccombenza, si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 10.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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