Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22454 del 04/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 04/11/2016), n.22454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7746/2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

n. 8 SCALA C, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA STERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICA AMADDEO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato

l’08/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO

Con decreto dell’8.9.2014 la Corte d’appello di Salerno respingeva l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter, proposta da C.P., confermando il decreto monocratico di rigetto della domanda di equa riparazione. A base della decisione, emessa in relazione ad un processo presupposto durato in un unico grado quattro anni e dieci mesi, l’applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2-bis e 2-ter, interpretati nel senso che l’indennizzo non è dovuto quando il giudizio, che si sia articolato in un unico o in più gradi, comunque sia stato definito in un tempo non superiore a sei anni.

Per la cassazione di tale decreto C.P. propone ricorso, affidato ad un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato un “atto di costituzione” in vista della partecipazione alla discussione della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2-bis e 2-ter, art. 6, par. 1, CEDU, art. 47, comma 2, Carta di Nizza, artt. 111 e 117 Cost. e art. 6 Trattato di Lisbona. Sostiene parte ricorrente che dette norme vanno interpretate nel senso che, fermi i limiti di ragionevole durata del processo stabiliti dall’art. 2, comma 2-bis, legge c.d. Pinto per ciascuno dei vari gradi di giudizio, la durata complessiva di un giudizio articolatosi in tre gradi si considera ragionevole se non superiore a sei anni.

2. – Il motivo è manifestamente fondato.

I commi 2-bis e 2-ter aggiunti alla L. n. 89 del 2001, art. 2, dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 3), convertito in L. n. 134 del 2012, dispongono, rispettivamente, che (1) si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 dello stesso articolo se il processo non eccede la durata di tre armi in primo grado, di due anni in secondo grado e di un armo nel giudizio di legittimità; e che (2) si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.

Nell’affermare che sia comunque ragionevole una durata di sei anni per ogni processo, indipendentemente dal fatto che questo abbia richiesto, fino alla sua definizione, uno o più gradi di giudizio, la Corte distrettuale ha fornito un’inammissibile interpretazione abrogante del(la anzi detta prima parte del) comma 2-bis cit.. E’ di evidenza solare che se il significato del comma 2-ter cit. fosse quello propugnato dalla Corte salernitana, sarebbe del tutto inutile la previsione dei termini massimi di durata che il comma 2-bis dettaglia per ogni grado o fase del giudizio.

Per contro, è altrettanto chiaro che il comma 2-ter costituisce norma di chiusura che implica una valutazione complessiva del giudizio articolato nei tre gradi, e non opera, perciò, con riguardo ai processi che si esauriscono in unico grado.

Detta norma, pertanto, “va interpretata in continuità con il comma che la precede: essa – nel mantenere fermi i limiti di durata ragionevole fissati nel comma 2-bis – lungi dall’allungare a sei anni il periodo di definizione di un processo che si sia esaurito in un unico grado di giudizio, detta una norma di chiusura, introducendo (anche qui, in linea con i risultati dell’elaborazione giurisprudenziale: Sez. 1, 13 aprile 2006, n. 8717; Sez. 1, 4 luglio 2011, n. 14534) una valutazione sintetica e complessiva del processo che si sia articolato in tre gradi di giudizio, consentendo così di escludere la configurabilità del superamento del termine di durata ragionevole tutte le volte in cui la durata dell’intero giudizio, nei suoi tre gradi, sia contenuta nel parametro complessivo di sei anni, e di trascurare, al contempo, il superamento registrato in un grado quando questo sia stato compensato da un iter più celere rispetto allo standard nel grado precedente o successivo” (così, in motivazione, Cass. n. 23745/14).

Detta norma positivizza, recependolo, il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, secondo cui pur essendo possibile, individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, così come accade nell’ipotesi in cui il giudizio si svolga in primo grado, in appello, in cassazione ed in sede di rinvio, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali occorre – secondo quanto già enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo – avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all’unico processo da considerare (Cass. nn. 28864/05, 8717/06 e 18720/07).

Ragioni di opportunità sistematica sono verosimilmente alla base di tale disposizione espressa. Modificato l’art. 4 sulla condizione di proponibilità della domanda rE equa riparazione ed esclusa la possibilità di una tutela in itinere, il legislatore ha inteso evitare che l’espressa specificazione di cui dell’art. 2, comma 2-bis, sulla durata standard di ciascun grado o di ciascuna fase del processo, ridesse fiato all’interpretazione opposta a quella sopra richiamata e legittimasse il dubbio di un’aporia indotta dalle predette due disposizioni, che ha raccordato tra loro, appunto, tramite il comma 2-ter dello stesso art. 2 per evitarne letture contraddittorie.

3. – Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che nel rinnovare l’esame di merito si atterrà al principio di diritto innanzi riportato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA