Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22453 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. II, 27/10/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 27/10/2011), n.22453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C.R. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avvocato DE STEFANO Luigi, presso lo studio del quale in Roma,

via Crescenzio n. 91, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)),

in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso,

per procura speciale a margine del controricorso, dall’Avvocato

BIANCHI Antonio Ruggero, presso lo studio del quale in Roma, Via

Leonardo Greppi n. 77, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n.

1439 del 2009, depositata in data 1 aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21

settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti gli Avvocati Luigi De Stefano e Antonio Ruggero Bianchi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 4 febbraio 2004, respingeva la domanda con la quale B.C.R. aveva chiesto la dichiarazione di nullità o l’annullamento della delibera di approvazione del rendiconto, emessa dall’assemblea del Condominio di (OMISSIS) il 17 marzo 2000;

domanda formulata sul presupposto che all’attrice non fosse stato consentito dall’amministratore di consultare e prendere visione dei documenti giustificativi nei dieci giorni precedenti, come invece imposto dall’art. 11 del regolamento di condominio, e neppure nel corso della riunione assembleare.

L’appello proposto dalla B.C., nella resistenza del Condominio, è stato rigettato dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 1 aprile 2009.

La Corte capitolina ha ritenuto che la clausola del regolamento condominiale non consentisse un incondizionato diritto del condomino di prendere visione della documentazione relativa all’approvazione del rendiconto, e che quindi legittimamente l’amministratore avesse indicato alcune condizioni, quali la necessaria indicazione di un giorno e di un orario preciso, concordato con i consiglieri del condominio, la cui presenza doveva ritenersi necessaria, ovvero la presenza di persona incaricata dall’amministratore stesso, da retribuire da parte del condomino istante. In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto, sulla base della documentazione in atti, che il diritto di consultazione della condomina non fosse stato, nella specie, eccessivamente compresso o addirittura vanificato.

Per la cassazione di questa sentenza la B.C. ha proposto ricorso sulla base di un motivo, cui ha resistito, con controricorso, il Condominio intimato. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia “vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, in relazione all’art. 1362 cod. civ., per erronea interpretazione dell’art. 11 del regolamento condominiale dello stabile di (OMISSIS)”. Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la clausola regolamentare consentisse l’apposizione di condizioni al diritto, riconosciuto invece senza limiti da detta clausola, del condomino interessato a prendere visione della documentazione relativa all’approvazione del rendiconto. La violazione della norma regolamentare avrebbe poi comportato, nella specie, un difetto di informazione di essa ricorrente, con conseguente invalidità della delibera adottata in sede assembleare.

Va in primo luogo disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che la sentenza impugnata è stata depositata il 1 aprile 2009 e il ricorso è stato avviato, per la notifica a mezzo del servizio postale, il 17 maggio 2010, e quindi entro il termine di un anno e 46 giorni dalla data del deposito, non rilevando, ai fini della tempestività della notificazione la data di consegna del plico, ma quella di consegna all’ufficiale giudiziario, ovvero al servizio postale per la notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994.

Il ricorso è tuttavia inammissibile per altre ragioni.

Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito che nella norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., “nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione” (Cass., n. 16002 del 2007; Cass., S.U., n. 20603 del 2007; Cass., n. 8897 del 2008).

Ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007).

Non si può quindi dubitare che, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass. n. 27680 del 2009).

Nella specie, difetta del tutto il momento di sintesi che, nella giurisprudenza di questa Corte, si è ritenuto necessario a corredo della denuncia di un vizio di motivazione. In proposito, il Collegio non condivide l’assunto della ricorrente, sviluppato nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., secondo cui il necessario momento di sintesi sarebbe presente nel ricorso, atteso che le frasi significative indicate dalla difesa della ricorrente non consentono, a prescindere dalla lettura dello svolgimento del motivo, di comprendere perchè la Corte d’appello avrebbe male interpretato la norma regolamentare (ma un vizio di tal fatta avrebbe dovuto essere prospettato attraverso la denuncia di violazione delle norme sulla interpretazione degli atti di autonomia privata e con la formulazione di specifico quesito di diritto), nè quale sia il vizio della motivazione.

Si deve solo aggiungere che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore, in quanto, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2 006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. n. 22578 del 2009; Cass. n. 7119 del 2010).

Deve poi rilevarsi che la ricorrente, in realtà, sollecita una diversa interpretazione dei documenti utilizzati dalla Corte d’appello al fine di ritenere non eccessivamente compresso il diritto di informazione.

E’ noto, peraltro, che l’opera dell’interprete è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dall’art. 1362 cod. civ., e segg., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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