Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22453 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2020), n.22453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24857/2014R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12

– ricorrente –

contro

GALLERIE COMMERCIALI BENNET SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, BENNET SPA (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi dagli Avv.ti Prof. MAURIZIO LOGOZZO e Prof. GIUSEPPE MARIA

CIPOLLA, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma,

Viale G. Mazzini, 134;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 1122/2014 depositata il 3 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio de115 maggio 2019

dal Consigliere Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Milano, con sentenza del 3 marzo 2014, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como che, accogliendo, previa riunione, i ricorsi di Bennet s.p.a. e di Gallerie Bennet s.p.a., aveva annullato gli atti di irrogazione delle sanzioni con i quali era stata contestato a ciascuna delle due società, nella loro qualità di autori mediati ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 10, di aver indebitamente usufruito dell’aliquota agevolata di cui all’art. 26 T.U.A., comma 3, su forniture di gas naturale acquistate negli anni 2006/2009.

La CTR ha ritenuto che le contribuenti, l’una titolare di ipermercati e l’altra proprietaria e gestore di centri commerciali, ai quali fornisce, fra l’altro, il servizio di riscaldamento, andassero annoverate fra le imprese operanti nel settore della distribuzione commerciale, aventi diritto ad usufruire dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, cui Bennet s.p.a. e Gallerie Bennet s.p.a. resistono con separati controricorsi, illustrati da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4, per difetto assoluto di motivazione. La ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia omesso di vagliare i fatti oggetto di causa, rendendo una motivazione apodittica che non avrebbe tenuto conto che mentre a Gallerie Bennet era stato contestato di non appartenere al settore della distribuzione commerciale, a Bennet, indubbiamente operante in tale settore, si imputava di non aver utilizzato esclusivamente in proprio il gas acquistato.

Col secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 26, comma 3 e dell’art. 14 preleggi. La ricorrente sostiene che l’aliquota ridotta per usi industriali, nei quali, ai sensi dell’art. 26 comma 3 cit., sono compresi gli impieghi di gas naturale nel settore della distribuzione commerciale, vada applicata alle sole imprese che gestiscono in via diretta tale attività e non anche alle imprese che, come Gallerie Bennet, hanno ad oggetto principale la locazione di spazi commerciali e si limitano a fornire servizi (manutenzione degli immobili, riscaldamento, illuminazione) ai soggetti esercenti la distribuzione.

Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

La CTR, sia pure con motivazione succinta, premesso che “dopo la sostituzione dell’art. 26 TUA avvenuto ad opera del D.Lgs. 1 febbraio 2007, n. 26 (…), art. 1, lett. d), non può sussistere a(l)cun dubbio nel ricomprendere negli usi industriali il settore della distribuzione commerciale a cui applicare la relativa tariffa agevolata”, ha accertato in fatto che gli utilizzatori finali Bennet s.p.a. e Gallerie Bennet s.p.a. gestiscono centri commerciali ed hanno pertanto diritto ad usufruire dell’agevolazione.

Il giudice d’appello ha dunque respinto, con argomento censurabile solo sotto il profilo della violazione di legge o dell’annesso esame di un fatto decisivo atto a condurre ad un diverso accertamento, la tesi dell’Agenzia secondo cui Gallerie Bennet non opera nel settore della distribuzione commerciale.

La sentenza impugnata non fa invece cenno alla diversa contestazione (di falsità della dichiarazione, per non aver utilizzato il gas acquistato esclusivamente per uso proprio) che sarebbe stata mossa a Bennet s.p.a. (che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, quale società titolare di supermercati, ha indubitabilmente ad oggetto attività di distribuzione commerciale).

Ne consegue che, in ossequio al principio della specificità del ricorso, l’Agenzia avrebbe in primo luogo dovuto precisare se la questione era stata tempestivamente dedotta in giudizio nonchè devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado, richiamando le difese svolte dinanzi alla CTP e i motivi d’appello che l’avevano ad oggetto, e, comunque, denunciare sul punto un vizio di omessa pronuncia.

Il secondo motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la nozione di “distribuzione commerciale” non è limitata alla mera attività di gestione diretta, ma è inclusiva dell’intera filiera che sta a monte della commercializzazione del prodotto finito da parte del negoziante, ovvero di tutti i passaggi (di tutte le attività di impresa) necessarie a rendere disponibile quel prodotto per il consumatore finale. Nella nozione rientrano dunque anche le attività volte alla predisposizione di misure organizzative (concentrazione degli spazi commerciali in un unico immobile avente specifica destinazione, per la successiva locazione dei locali a singoli esercenti) e, a maggior ragione, quelle di fornitura di servizi (pulizia, riscaldamento, luce ecc.) utili (o indispensabili) alla commercializzazione.

Del resto, ad avvalorare la tesi che l’aliquota ridotta per usi industriali spetti a tutte le imprese che operano in ambiti connessi o funzionali alla vendita di beni o servizi, sta l’utilizzo da parte del legislatore del termine “settore”, che sottolinea come, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, non va fatta distinzione fra l’attività caratteristica di distribuzione commerciale e le attività ad essa accessorie.

Non va, infine, tralasciato di considerare che l’art. 26 TUA, comma 3, è stato introdotto, dalla L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 73, in attuazione della Direttiva CE n. 2003 del 1996, con la quale il legislatore comunitario ha stabilito che gli Stati membri possono applicare aliquote differenziate sui prodotti energetici a seconda, fra l’altro, del loro uso “non commerciale” o “commerciale” (art. 5), precisando (art. 11) che per “uso commerciale” deve intendersi “l’utilizzazione da parte di un’entità commerciale… che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni o servizi…”: l’interpretazione restrittiva data dall’Agenzia all’art. 26 cit. si pone perciò in palese contrasto con la ratio, di favorire in via generalizzata l’esercizio delle attività economiche di scambio, sottesa alla Direttiva.

Il ricorso va, in conclusione, rigettato.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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