Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22452 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25332/2010 proposto da:

COMUNE di RIETI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONIZETTI 20, presso lo studio

dell’avvocato SPAGNOLI PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato

TRINCHI Alberto giusta Delib. Giunta Comunale 14 ottobre 2010, n. 286

e giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore speciale

dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 2-B, presso lo studio dell’avvocato

GUIDONI DANIELE, rappresentata e difesa dall’avvocato PETRANGELI

Olinto giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

I.E., D.A., D.C., D.M.

G., D.S., quali eredi di I.E.,

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18423/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 13/07/09, depositata il 19/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato Trinchi Albero, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Petrangeli Olinto, difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

nulla osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il Comune di Rieti ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questa Corte indicata in oggetto, nella parte in cui ha rigettato il quinto motivo del ricorso per cassazione dell’11 maggio 2005, proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 14/2005;

sostiene il ricorrente che la sentenza conterrebbe un errore revocatorio per quanto attiene al detto quinto motivo, proposto per violazione del disposto degli artt. 2909, 2056, 1223 e 1219 cod. civ., poichè con questo il Comune avrebbe inteso censurare la sentenza di secondo grado che non avrebbe tenuto conto del giudicato sulla responsabilità dell’Assitalia nel decidere gli appelli su rivalutazione ed interessi, mentre la Suprema Corte per effetto di una evidente svista circa il suddetto giudicato dedotto dal ricorrente avrebbe disatteso la doglianza, scambiando il dedotto giudicato sulla responsabilità diretta e solidale ex art. 2043 c.c., affermata dalla Corte d’Appello su cui era incentrato il motivo del ricorso del Comune, con la asserita prospettazione di un giudicato circa la rivalutazione e gli interessi che in realtà non era stato invece dedotto;

l’impugnazione, così come proposta, è inammissibile;

il motivo di revocazione, infatti, non concerne la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, ma l’interpretazione, per un verso, della sentenza di primo grado in punto di questione oggetto del giudicato (in quanto affermare la responsabilità solidale è cosa diversa dal qualificare la responsabilità con riguardo alla norma dell’art. 2043 cod. civ.), per altro verso, della sentenza di secondo grado in punto di conseguenze che il giudice d’appello ha ritenuto di dover trarre dall’affermazione di detto giudicato;

questa Corte, con la sentenza impugnata, ha svolto detta attività interpretativa pronunciandosi proprio sulla questione controversa dell’esistenza e della portata del giudicato riconosciuto dal giudice d’appello, sicchè è da escludere che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 395 cod. proc. civ., n. 4”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria; i difensori di entrambe le parti sono stati sentiti in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione, che non risultano in alcun modo superati dagli argomenti esposti dal ricorrente nella memoria depositata in atti. In particolare, con questa si contesta che la doglianza del ricorrente riguardi l’attività interpretativa della Corte relativa alla “questione controversa dell’esistenza e della portata del giudicato riconosciuto dal giudice d’appello”, come affermato in relazione; sostiene, invero, il ricorrente che essa riguarderebbe piuttosto l’interpretazione del motivo di ricorso in punto di deduzione di giudicato, avendo la Corte inteso tale deduzione come riferita al giudicato su rivalutazione ed interessi, invece che al giudicato sulla responsabilità diretta e solidale ex art. 2043 cod. civ.: non vi è chi non veda che, anche a voler seguire tale prospettazione, il ricorso per revocazione è riferito comunque ad un’attività interpretativa della Corte – quella che ha ad oggetto la portata ed il significato dei motivi di ricorso – che certamente non è riconducibile alla norma dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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