Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22452 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2020), n.22452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27942/2013R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

GALLERIE COMMERCIALI BENNET SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Prof. MAURIZIO LOGOZZO e Prof. GIUSEPPE MARIA CIPOLLA,

elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, Viale G.

Mazzini, 134;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 127/7/2013 depositata il 18 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Gallerie Commerciali Bennet s.p.a., proprietaria e gestore di due centri commerciali i cui spazi concede in locazione a terzi esercenti la vendita, presentò istanze di rimborso delle maggiori accise pagate sulle forniture di gas naturale acquistato nel 2009 da Fintel Multiservizi ed impiegato per il riscaldamento degli immobili, ritenendo di aver diritto ad usufruire dell’aliquota ridotta per usi industriali (comprensivi degli impieghi di gas per combustione nel settore della distribuzione commerciale) di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 26, comma 3, (TUA).

Le istanze furono respinte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ritenne che la società fosse esclusa dall’agevolazione avendo ad oggetto attività di gestione immobiliare e di servizi, di mero supporto al settore della distribuzione commerciale.

I separati ricorsi proposti da Gallerie Bennet s.p.a. contro i provvedimenti di diniego furono riuniti ed accolti dalla CTP di Como in base al duplice rilievo che la contribuente svolgeva attività funzionale a quella di vendita al dettaglio esercitata nei centri commerciali e che, quand’anche si fosse voluta negare la sua appartenenza al settore della distribuzione commerciale, il diritto ad usufruire dell’aliquota agevolata le andava riconosciuto quale intermediaria nella vendita del gas.

L’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la decisione è stato rigettato la CTR della Lombardia, con sentenza in data 18 settembre 2013.

Il giudice d’appello, nel respingere il motivo di gravame volto a contestare la prima delle due rationes decidendi sulle quali si fondava la sentenza impugnata, ha osservato che l’art. 26 cit.3 ricomprende fra gli usi industriali gli “impieghi” di gas naturale nel settore della distribuzione commerciale, ed ha affermato che, secondo un’interpretazione logico-letterale della norma, coerente con la ratio legis, attraverso l’utilizzo dell’ampia nozione di “impieghi” il legislatore ha inteso estendere il trattamento agevolato non solo a coloro che gestiscono in via diretta un’attività di distribuzione commerciale, ma anche alle imprese la cui attività è funzionale a quella di distribuzione, fra le quali rientra Gallerie Bennet, che non si limita a porre a disposizione ai terzi commercianti i propri locali, ma gestisce anche gli spazi e i servizi comuni, quale quello di riscaldamento; la CTR ha poi dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi d’appello, evidenziando come la sentenza di primo grado si fondasse su due motivazioni alternative, la cui eventuale contraddittorietà non poteva di per sè dar luogo all’accoglimento dell’impugnazione.

L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui Gallerie Commerciali Bennet resiste con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 26, comma 3, TUA e dell’art. 14 preleggi, contestando l’interpretazione data dalla CTR al termine “impieghi” contenuto nella prima norma. Rileva che tale termine, essendo riferito a tutti gli usi industriali e non al solo settore merceologico della distribuzione commerciale, non ha la valenza stringente attribuitagli dal giudice del merito; osserva, inoltre, che una disposizione agevolativa, quale quella in esame, non può essere interpretata in senso estensivo, con la conseguenza che l’aliquota ridotta deve essere riconosciuta solo a chi svolge attività di gestione diretta in detto settore.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver la CTR affermato che Gallerie Bennet svolge attività funzionale a quella di distribuzione commerciale, omettendo di esaminare la documentazione da essa prodotta (certificato CCIA; estratto dell’anagrafe tributaria; estratto dal sito web) dalla quale emergerebbe che la società ha ad oggetto unicamente attività di gestione immobiliare.

Con il terzo motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi d’appello senza esplicitare le ragioni di tale decisione.

Il primo motivo è infondato.

L’art. 26, comma 3, TUA, estende l’applicazione dell’aliquota ridotta sul gas naturale utilizzato per usi industriali, fra l’altro, agli impieghi di tale combustibile “nel settore della distribuzione commerciale”.

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la nozione di “distribuzione commerciale” non è limitata alla mera attività di gestione diretta, ma è inclusiva dell’intera filiera che sta a monte della commercializzazione del prodotto finito da parte del negoziante, ovvero di tutti i passaggi (di tutte le attività di impresa) necessarie a rendere disponibile quel prodotto per il consumatore finale. Nella nozione rientrano dunque anche le attività volte alla predisposizione di misure organizzative (concentrazione degli spazi commerciali in un unico immobile avente specifica destinazione, per la successiva locazione dei locali a singoli esercenti) e, a maggior ragione, quelle di fornitura di servizi (pulizia, riscaldamento, luce ecc.) utili (o indispensabili) alla commercializzazione.

Del resto, ad avvalorare la tesi che l’aliquota ridotta per usi industriali spetti a tutte le imprese che operano in ambiti connessi o funzionali alla vendita di beni o servizi, sta l’utilizzo da parte del legislatore del termine “settore”, che sottolinea come, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, non va fatta distinzione fra l’attività caratteristica di distribuzione commerciale e le attività ad essa accessorie.

Non va, infine, tralasciato di considerare che l’art. 26, comma 3, TUA è stato introdotto, dalla L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 73, in attuazione della Direttiva CE n. 2003/96, con la quale il legislatore comunitario ha stabilito che gli Stati membri possono applicare aliquote differenziate sui prodotti energetici a seconda, fra l’altro, del loro uso “non commerciale” o “commerciale” (art. 5), precisando (art. 11) che per “uso commerciale” deve intendersi “l’utilizzazione da parte di un’entità commerciale… che eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo la fornitura di beni o servizi…”: l’interpretazione restrittiva data dall’Agenzia all’art. 26 cit. si pone perciò in palese contrasto con la ratio, di favorire in via generalizzata l’esercizio delle attività economiche di scambio, sottesa alla Direttiva.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La ricorrente non contesta, ma riconosce espressamente, che Gallerie Bennet si occupa della manutenzione dei centri commerciali di sua proprietà, della loro illuminazione e riscaldamento, e dunque considera omesso un elemento di fatto che invece è stato posto a fondamento del ragionamento probatorio dei giudici di merito, che hanno ritenuto che proprio tale attività vada ricompresa nel settore della distribuzione commerciale.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, posto che CTR ha chiaramente rilevato che, una volta respinto il motivo d’appello che investiva la prima ratio decidendi sulla quale si fondava la sentenza della CTP, era superfluo esaminare quelli volti a contestare la seconda ratio: la ricorrente non poteva pertanto limitarsi a denunciare un vizio di omessa pronuncia sui motivi dichiarati assorbiti, ma avrebbe dovuto illustrare le eventuali ragioni di erroneità della statuizione di assorbimento.

Il ricorso va, in conclusione, rigettato nel suo complesso.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese processuali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

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