Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22451 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17885/2010 proposto da:

MIRABELLA FRUTTA SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARTOLOMEI 18, presso lo studio dell’avvocato DE MARCHI ANDREA,

rappresentata e difesa dall’avvocato TASSOTTI Teobaldo, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VETTER ITALIA SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TITO OMBONI 21,

presso lo studio dell’avvocato PISANI Eugenio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SETTIMI MARIA giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 2312/09 R.G. del TRIBUNALE di BASSANO DEL

GRAPPA, depositato il 07/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato Contestabile Silvia (delega avvocato Teobaldo

Tassotti), difensore della ricorrente che si riporta;

udito l’Avvocato Pisani Eugenio, difensore della controricorrente che

si riporta;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la decisione ora impugnata per cassazione il Tribunale di Bassano del Grappa ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha condannato al pagamento delle spese processuali l’odierna ricorrente, già opponente agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, emessa in un procedimento per pignoramento presso terzi nel quale era stata esecutata;

il provvedimento impugnato è conclusivo del giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi e con esso il Tribunale, in composizione monocratica, ha dato atto che l’ordinanza di assegnazione opposta aveva avuto un seguito con il pagamento della somma alla creditrice Vetter Italia s.r.l. da parte del terzo pignorato e che l’esecutata Mirabella Frutta s.r.l. non aveva insistito nelle proprie richieste; ha quindi ritenuto cessata la materia del contendere e, ritenuta la soccombenza virtuale dell’opponente, ha condannato quest’ultima al pagamento della somma complessiva di Euro 1.971,00 a titolo di spese, oltre I.V.A. e C.P.A.;

i primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, salvo che per gli aspetti con cui si denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., di cui si dirà appresso; con entrambi si deduce la violazione di norme del processo, con riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per non avere il giudice a quo seguito la procedura dettata dall’art. 618 cod. proc. civ., per il passaggio dalla fase cautelare del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, svoltasi dinanzi al g.e., alla fase di merito;

effettivamente, conclusasi la fase dinanzi a sè, il giudice dell’esecuzione non ha disposto perchè la parte interessata al giudizio di merito introducesse quest’ultimo con un apposito atto, da notificarsi entro un “termine perentorio” ed “osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis cod. proc. civ.” (arg. ex art. 618 cod. proc. civ.), ma ha disposto che si provvedesse all’iscrizione della causa al ruolo contenzioso prima di un’udienza fissata per la trattazione dinanzi a sè della causa di merito; il giudizio è stato quindi iscritto al ruolo contenzioso dalla opposta Vetter Italia s.r.l., con una “memoria di prosecuzione” depositata allo scopo in cancelleria prima dell’udienza fissata per il 24 settembre 2009; tale udienza si è regolarmente tenuta ed il giudice ha dichiarato la contumacia di Mirabella Frutta s.r.l., rinviando all’udienza del 23 marzo 2010 per la precisazione delle conclusioni; all’udienza del 23 marzo 2010, precisate le conclusioni, il giudice ha deciso col provvedimento oggetto della presente impugnazione; orbene, tale provvedimento va qualificato come sentenza, e tale mostra di ritenerlo anche la ricorrente, avendo proposto il ricorso straordinario per cassazione, altrimenti inammissibile avverso le ordinanze conclusive della fase dinanzi al g.e. ex artt. 617-618 cod. proc. civ.; va infatti ribadito il principio – espresso con riferimento al processo come regolato prima delle modifiche apportate all’art. 618 cod. proc. civ., dalla L. n. 52 del 2006, ma viepiù valido nella vigenza delle norme di quest’ultima, che regolano il caso di specie – per il quale la proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi apre un procedimento che deve essere necessariamente svolto in forma contenziosa e deve altresì concludersi con sentenza, sicchè l’interprete non può mai discostarsi dal modello così delineato, adottando forme ritenute più idonee e convenienti; ne consegue che, in mancanza dei requisiti formali e strutturali richiesti per le sentenze (quali il rispetto del principio del contradditorio, e i requisiti formali dell’indicazione della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione), nonchè in caso di provenienza da un giudice al quale la legge non conferisce il potere di emettere provvedimenti definitivi di chiusura del procedimento, il provvedimento adottato non può avere portata maggiore di quella propria dell’atto esecutivo (cfr. Cass. n. 967/03; n. 6100/06; n. 8113/06);

nel caso di specie, come si dirà, è stato rispettato il principio del contraddittorio, il provvedimento contiene la, sia pur succinta, esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione e, soprattutto, è stato emesso da un giudice che non pronunciava più quale giudice dell’esecuzione (nel procedimento esecutivo n. 302/09 R. Es.), ma quale giudice monocratico di primo grado (nel procedimento contenzioso n. 2312/09 R. A.C.) e quindi quale giudice a cui la legge conferisce il potere di emettere provvedimenti definitivi di chiusura del processo contenzioso;

dato ciò, i motivi sopra esposti sono inammissibili poichè alle violazioni di legge denunciate non è seguita – nè la ricorrente ha dedotto che sia seguita – alcuna violazione del principio del contraddittorio, e quindi dei principi regolatori del giusto processo: la controparte ha seguito pedissequamente l’ordinanza del giudice; il giudice ha dato regolarmente seguito a tale ordinanza; la parte opponente, odierna ricorrente, era al corrente sia dell’ordinanza che dell’udienza fissata per il giudizio di merito e ben avrebbe potuto prendere parte a quest’ultima così come a quella fissata e regolarmente tenuta per la precisazione delle conclusioni;

infondato è il terzo motivo del ricorso, con cui si denuncia, quale error in procedendo, la violazione dell’art. 186 disp. att. cod. proc. cìv., per non avere avuto il giudice la disponibilità materiale del fascicolo del processo esecutivo, che non gli sarebbe stato trasmesso dalla cancelleria; la norma non trova applicazione nel caso di specie, poichè si tratta di opposizione agli atti esecutivi e quindi il fascicolo dell’esecuzione è nella disponibilità del giudice della causa di merito, quanto all’utilizzabilità giuridica dei relativi atti, essendo irrilevanti le modalità di acquisizione materiale di tali atti (cfr. Cass. n. 7610/04); parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso con cui si denuncia la nullità del provvedimento impugnato, ove qualificato come sentenza perchè mancherebbe di data: la sentenza è stata resa a verbale e quindi si intende resa con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene (arg. ex art. 281 sexies cod. proc. civ.); infine, non sono meritevoli di accoglimento i primi due motivi per la parte in cui denunciano la violazione dell’art. 91 cod, proc. civ.: quanto al primo, è sufficiente rilevare che il provvedimento di condanna al pagamento delle spese processuali è stato adeguatamente motivato facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale e che la ricorrente non ha in alcun modo validamente censurato tale ratio decidendi in sè (come avrebbe dovuto fare deducendo e dimostrando che sarebbe stata invece vittoriosa per essere fondate le proprie ragioni di opposizione all’ordinanza di assegnazione – rimaste invece del tutto ignote);

quanto al secondo, la condanna alle spese è stata adottata col provvedimento che ha concluso il procedimento contenzioso, sia pure irregolarmente instaurato come sopra: è perciò rispettato il principio sancito dall’art. 91 cod. proc. civ., comma 1″.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria; i difensori di entrambe le parti sono stati sentiti in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione, che non risultano in alcun modo superati dagli argomenti esposti dalla ricorrente nella memoria depositata in atti. In particolare, le considerazioni svolte sub A) consentono di affermare, così come già affermato nella relazione, che effettivamente vi è stata, da parte del giudice dell’esecuzione, l’inosservanza del disposto dell’art. 618 cod. proc. civ., nel testo applicabile al caso di specie, ma non anche che vi sia stata una violazione del principio del contraddittorio rilevante ex art. 360 bis cod. proc. civ., n. 2: contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente non vi è stata una decisione “a sorpresa”; nè può rilevare che la Mirabella Frutta s.r.l. non avesse interesse ad introdurre il giudizio di merito, e non l’abbia introdotto, poichè entrambe le parti del giudizio di opposizione, quindi anche la parte opposta, sono legittimate alla relativa introduzione e nel caso di specie questa venne effettuata dalla Vetter Italia s.r.l.. Le considerazioni svolte sub B), potrebbero, in astratto, meritare un approfondimento in ordine all’applicazione dell’art. 186 disp. att. cod. proc. civ., dopo la riforma del giudizio di opposizione all’esecuzione attuata con la L. n. 52 del 2006, che ha però lasciato inalterato il testo di detta disposizione: tuttavia, esse non sono pertinenti, dato che nella relazione si è concluso nel senso dell’infondatezza ex art. 366 cod. proc. civ., n. 4, della censura contenuta nel terzo motivo del ricorso, poichè la ricorrente ha male individuato la norma sulla quale ha fondato il motivo;

infatti, come detto, l’art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ., riguarda il giudizio di opposizione all’esecuzione, non l’opposizione agli atti esecutivi, quale quella conclusa con la sentenza impugnata.

Le considerazioni svolte sub C) e D) nulla aggiungono all’illustrazione dei restanti motivi di ricorso, dei quali si è già detto nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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