Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22450 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26869/2010 proposto da:

DITTA SIRTEL DEL DOTT. G.V. (OMISSIS) in persona del

titolare omonimo, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PPIANO 8,

presso lo studio dell’avvocato CASTELLANA ORAZIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SAVITO Tommaso, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 9, presso lo studio degli avvocati RAGUSO Giuseppe e LORUSSO

FEDERICO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

18.12.09, depositata il 06/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Giuseppe Raguso che si

riporta alla relazione scritta.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“La ditta Sirtel, del Dott. G.V. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce (del 6 aprile 2010).

L’unico motivo di ricorso censura la sentenza nella parte in cui ha integralmente compensato le spese processuali di tutti i gradi di giudizio. Si lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., anche sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione.

Proposta di decisione.

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, va premesso che la causa – avente ad oggetto la richiesta di pagamento diretto da parte di L.G., assessore del Comune di Gravina di Puglia, per spese ordinate alla ditta nell’interesse dell’Ente, ma senza il necessario atto deliberativo – ha avuto alterne vicende nei vari gradi di giudizio.

Il Tribunale di Taranto accoglieva l’opposizione proposta da L. (con atto del 1993) avverso il decreto ingiuntivo notificatogli ad istanza della Sirtel a titolo di responsabilità diretta. La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – rigettava l’appello della Sirtel. Infine, la Corte di cassazione (sentenza n. 6032 del 2008), accogliendo il ricorso della ditta, cassava con rinvio, confermando la perdurante vigenza del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella L. 24 aprile 1989, n. 144, con conseguente configurazione del rapporto obbligatorio in capo all’amministratore.

3. La Corte di merito, applicando il principio di diritto stabilito in sede di legittimità, rigettava l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo. Quanto alle spese, affermava testualmente: “Le spese di lite di tutti i gradi del giudizio vanno compensate, sussistendo giusti motivi in tal senso”.

4. La pronuncia di integrale compensazione delle spese è conforme a diritto.

E’ applicabile ratione temporis l’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione originaria, prima delle novelle apportate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (a partire da Sez. Un. 30 luglio 2008, n. 20598 e, da ultimo, sezione sesta, Cass. 2 dicembre 2010, n. 24531), i giusti motivi possono evincersi anche dal complessivo tenore della sentenza.

Nella specie, nonostante la Corte di merito non abbia fatto esplicito riferimento, l’esistenza di giusti motivi emerge: dalle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, che trovano riscontro anche nella sentenza di legittimità che ha cassato con rinvio, dove si da atto che la prima sentenza di cassazione, che aveva riconosciuto la perdurante vigenza del decreto legge rilevante nella materia, era successiva alla sentenza della Corte di appello; da considerazioni di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, quali risultano dallo stesso invito della cassazione al giudice del rinvio a tener conto “… delle controdeduzioni, in punto di fatto, del L., dal momento che dal testo della sentenza risulta che egli aveva sostenuto che i lavori all’origine della controversia erano stati concordati dalla Sirtel direttamente con il sindaco e la giunta municipale, nonchè delle affermazioni del primo giudice, secondo cui il Comune di Gravina aveva fatta propria la fornitura” (Cass. n. 6032 del 2008).

4.3. Il rigetto del ricorso è adottato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1″;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che i rilievi, mossi dalla ricorrente con memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere rigettato;

clie le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ditta Sirtel, del Dott. G. V., al pagamento, in favore di L.G., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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