Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22450 del 27/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 21/12/2016, dep.27/09/2017),  n. 22450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7193-2014 proposto da:

F.R., F.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL

VECCHIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO BOVE giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1318/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/10/2013 la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto il gravame interposto dai sigg. F.P. e R. in relazione alla pronunzia Trib. Paola 15/9/2006, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti del sig. A.M. e della società Milano Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali – subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto l'(OMISSIS) in località (OMISSIS), tra la Fiat Tempra tg. (OMISSIS) condotta dall’ A. e l’autovettura Mitsubishi Pajero tg. (OMISSIS) condotta dal sig. F.F., all’esito del quale quest’ultimo e la trasportata F.A. decedevano.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito sigg. F.P. e R. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 143 e 148 c.c., art. 433 c.c., comma 2 e artt. 29 e 30 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.c., art. 433 c.c., comma 2 e artt. 29 e 30 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1226,2059 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che atti e documenti del giudizio di merito dai ricorrenti posti a base delle censure (es., gli “atti del processo”, il “Modello Unico 2000”, la “busta paga prodotta nel primo grado di giudizio (allegato n. 10 dell’indice di produzione)”, “tutti gli scritti nel corso dei due gradi di giudizio”, le “sette copie conformi di cartelle cliniche relative ai ricoveri effettuati dal maggio 1997 sino al marzo 1999, tutte allegate alla relazione del C.T.U.”, gli “allegati n. 12, 13, 14, della produzione documentale nel primo grado del giudizio”, le “attestazioni dell’Ufficio dello Stato Civile di Amantea l'”atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado”, gli “atti difensivi nel corso dello stesso”, la “comparsa conclusionale”, la “precisazione delle conclusioni”) risultano meramente richiamati e non anche (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) debitamente riportati nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, non sono fornite puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Con particolare riferimento al 3 motivo va ulteriormente posto in rilievo che il denunziato vizio di motivazione inammissibile, atteso che alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione concerne solamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non già i vizi dall’odierno ricorrente viceversa denunziati di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su questioni decisive della controversia, e a fortiori di omesso o illogico o superficiale esame di determinate emergenze probatorie, essendo invero sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, non essendo il giudice di merito tenuto a dare necessariamente conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può d’altro canto sottacersi, avuto in particolare al 2 motivo, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la violazione degli artt. 115 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come nel caso dagli odierni ricorrenti viceversa prospettato.

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le deduzioni dei ricorrenti in realtà si risolvono in un’inammissibile mera contrapposizione della loro tesi difensiva alle statuizioni contenuta nell’impugnata sentenza, nonchè nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA