Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22450 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 09/09/2019), n.22450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11348/2015 proposto da:

FRATELLI P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 61,

presso lo studio dell’avvocato NORBERTO MANENTI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SERGIO GABRIELLI;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ABRUZZI 25,

presso lo studio dell’avvocato UGO SCURO, che lo rappresenta e

difende;

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo rappresenta e

difende;

G.N.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MARINELLI,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

GO.NU.LU.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 280/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati CORRADO MARINELLI, UGO SCURO e CLAUDIO SABATANI

SCHIUMA, con delega orale dell’Avvocato SIMONE CICCOTTI, difensori

dei controricorrenti, i quali si sono riportati agli atti depositati

ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La srl Fratelli P. ebbe ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Ascoli Piceno C.L. – e quindi alla sua morte i suoi eredi C.S., C.P., G.N.L. e Go.Nu.Lu. – chiedendo la declaratoria di risoluzione per inadempimento del promittente venditore – C.L. – del preliminare di compera vendita di immobile stipulato il 12.3.1980 e la condanna del convenuto al ristoro dei danni prodotti dal suo inadempimento. Riferiva la società attrice che il C., dopo la stipula del preliminare, ebbe a vendere al terzi il lotto di terreno promesso in vendita e ad avviare causa per la declaratoria di nullità del contratto preliminare; causa che ebbe definizione con il rigetto della domanda proposta dal C..

Si costituirono gli eredi di C.L. – eccetto Go.Nu.Lu. – contestando la domanda e, comunque, chiedendo la declaratoria di risoluzione del preliminare per inadempimento della società promissaria acquirente.

Il Tribunale ascolano accolse la domanda attorea, disponendo la condanna degli eredi, secondo le rispettive quote, al pagamento dell’importo globale dovuto ad esito della risoluzione del contratto preliminare.

Avverso la sentenza resa dal Tribunale ha proposto appello principale la srl P. lamentando, in quanto riduttiva, la quantificazione del danno, nonchè proposero impugnazione incidentale i germani C., contestando il gravame e proponendo nuova eccezione di prescrizione.

Go.Nu.Lu. rimase sempre contumace, mentre G.N.L. rilevava come non fosse stata oggetto di impugnazione la statuizione che riconosceva lui e la sorella estranei per rinunzia all’eredità di C.L..

La Corte d’Appello di Ancona ebbe ad accogliere l’eccezione neo proposta di prescrizione delle obbligazioni contratte col preliminare e conseguente diritto al risarcimento del danno da inadempimento, poichè alcun atto interruttivo valido era intervenuto dal 1980 alla proposizione della presente lite e riformò in tal senso la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno.

La srl Fratelli P. ha proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi C.S., C.P. – che hanno anche depositato memorie difensive – e G.N.L., mentre Go.Nu.Lu. rimaneva, anche in questo giudizio, meramente intimata. All’odierna udienza pubblica sentite e conclusioni del P.G. – rigetto del ricorso – e dei difensori le parti resistenti costituite,la Corte adottava soluzione siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla srl Fratelli P. s’appalesa infondato sicchè va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente denunzia violazione dell’art. 2909 c.c. ed artt. 99,112 e 329 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza e vizio di motivazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte marchigiana non ebbe a rilevare come le statuizioni di risoluzione del contratto per inadempimento e restituzione della caparra non erano state attinge con i gravami mossi, quindi le questioni oramai erano cosa giudicata.

La censura mossa s’appalesa inammissibile per difetto di specificità.

Difatti nella sentenza impugnata la Corte dorica puntualizza e le statuizioni adottate dal Tribunale ascolano – condanna al pagamento pro quota di una somma complessivamente indicata – e le ragioni dei gravami incidentali mossi dai germani C.: entrambe attingono la statuizione di risoluzione del preliminare sulla scorta della prescrizione.

Tuttavia, nell’esporre l’argomentazione critica svolta in ricorso, la società impugnante non riproduce le disposizioni effettivamente adottate in dispositivo dal primo Giudice e nemmeno le conclusioni assunte dagli appellanti incidentali.

In tal modo questa Corte non è stata messa in condizione d’apprezzare il merito dell’impugnazione mossa sul punto, specie in relazione alle statuizioni attinte con l’eccezione di prescrizione.

Va osservato,infine, come non sia più denunziabile a sensi del disposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di motivazione siccome invece fatto dalla società ricorrente.

Con la seconda ragione di doglianza la srl F.lli P. rileva omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia,a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla data iniziale di decorrenza della prescrizione eccepita siccome individuata dalla Corte territoriale.

Osserva la società impugnante come i Giudici d’appello ebbero a fissare detta data al momento del rogito, con il quale il C. vendette il fondo promesso a terzi, senza però anche indicare la ragione fattuale in forza della quale essa società fosse a conoscenza di tale fatto pur a fronte di costante sua affermazione di aver saputo della vendita lesiva solo a pubblicazione della sentenza di secondo grado nel procedimento per declaratoria di nullità del contratto preliminare avviato dal C..

Anche detta doglianza s’appalesa siccome inammissibile per difetto di specificità. Difatti, come già cennato, la nuova formulazione della norma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non consente più la denunzia dei vizi di insufficiente ovvero contraddittoria motivazione, mentre la figura dell’omessa motivazione rientra tra le ipotesi di nullità ex comma 1, n. 4 citato articolo.

Ma, come precisato dalla stessa parte impugnante, la Corte dorica ebbe ad indicare la ragione – in tesi di parte ricorrente errata – sulla cui scorta ritenne che la vendita a terzi fu fatto lesivo immediatamente conosciuto dalla promissaria acquirente.

Motivazione non condivisa ma comunque esistente, sicchè non può configurarsi l’ipotesi di nullità per violazione del disposto ex art. 132 c.p.c., n. 4.

Concorre, inoltre, vizio di specificità del ragionamento critico portato in ricorso posto che,a fronte della puntuale motivazione esposta dalla Corte distrettuale sul punto – notorietà dell’avvenuta cessione a terzi del lotto di terreno promesso sulla scorta della citazione a giudizio per la declaratoria di nullità del preliminare -, la società ricorrente non ha ritenuto di illustrare il tenore della atto di citazione esteso dal C. introduttivo di detto giudizio, al quale, come visto, la Corte di merito ha correlata la conoscenza del fatto lesivo in capo al soggetto danneggiato.

Con il terzo mezzo d’impugnazione la srl F.lli P. lamenta la violazione o falsa applicazione delle regole di diritto ex artt. 1453,2043 e 2935 c.c., nonchè vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte dorica non ha assegnato effetto interruttivo della prescrizione alla lite afferente la nullità del contratto preliminare avviata dal C..

La censura appare priva di fondamento posto che,come rettamente stabilito dal Collegio marchigiano, la domanda di nullità del preliminare non impediva in alcun modo,sia giuridico che fattuale, la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento da parte della società convenuta.

L’argomentazione critica svolta si compendia in ragionamento astratto – con richiamo ad arresti di legittimità dichiaratamente non pertinenti alla specie – circa la pregiudizialità logica tra la declaratoria di nullità del contratto rispetto alla declaratoria di sua risoluzione per inadempimento,ossia questione che tuttavia non incide sulla facoltà del convenuto di comunque proporre l’azione di inadempimento per l’ipotesi di rigetto della domanda fondata sulla nullità dallo stesso osteggiata.

Il vizio di motivazione siccome dedotto, come già dianzi illustrato, non rientra più nello schema tipico del vizio individuato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Con la quarta articolata doglianza la parte ricorrente rileva violazione delle regole giuridiche ex artt. 1453,1418,2043,2697 e 2935 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione al difetto di prova – non rilevato dalla Corte dorica – circa il momento iniziale del decorso della prescrizione e la mancata considerazione dell’esistenza documentata di circostanza impeditive del suo decorso.

Osserva la srl P. come il Collegio marchigiano abbia accolto l’eccezione, sollevata dai germani C., senza rilevare il difetto di prova offerto circa il momento iniziale del decorso dell’eccepita prescrizione, siccome loro preciso onere processuale, posto che il diritto al risarcimento del danno presuppone la conoscenza da parte del danneggiato della lesione subita,usando dell’ordinaria diligenza.

Inoltre parte impugnante riproponeva, sotto diverso profilo, la questione che l’avviata azione di nullità del preliminare costituiva elemento impeditivo alla coltivazione della causa fondata sull’inadempienza contrattuale.

La censura si appalesa siccome infondata anche perchè mera riproposizione, sotto altra veste, delle medesime questioni già illustrate con le precedenti ragioni di doglianza dianzi esaminate.

Anzitutto va nuovamente rilevato come il dedotto vizio di motivazione appare inammissibile per difetto della norma che ne consenta la denunzia in quanto tale avanti questa Corte, come dianzi precisato.

Con relazione all’osservanza dell’onere della prova non può che richiamarsi quanto in precedenza dedotto circa la ritenuta sussistenza – secondo la Corte dorica – della prova della conoscenza da parte della srl P. che il C. ebbe a vendere il fondo oggetto di compromesso con l’avvio della lite afferente la nullità di detto contratto.

Con relazione all’impedimento all’avvio della causa fondata sull’inadempimento contrattuale rappresentato dalla pendenza della lite afferente la nullità del preliminare, basta richiamare l’ontologica autonomia tra le due controversie indubbiamente poste in subordinazione logica – dichiarato nullo il contratto non vi può esser esame dell’inadempimento – che, tuttavia, non impedisce la proposizione delle due domande nel medesimo o diverso processo.

Con la quinta ragione di doglianza la srl P. deduce violazione della norma ex art. 2941 c.c. e vizio di motivazione in quanto la Corte distrettuale non ebbe a rilevare la concorrenza della causa di sospensione del termine prescrizionale in presenza di dolo del debitore.

La società ricorrente individua la situazione di dolo, disciplinata dall’art. 2941 c.c., comma 1, n. 8, nella condotta tenuta dal C. che omise di comunicarle l’avvenuta vendita a terzi del terreno oggetto di compromesso.

La censura de qua s’appalesa per parte inammissibile e per parte infondata.

Con relazione al prospettato vizio di motivazione non può che essere richiamato l’argomento dianzi illustrato al riguardo dell’impossibilità di ricondurlo nell’ambito della novellata norma processuale indicata a sostegno.

Con relazione alla dedotta causa di sospensione della prescrizione, la doglianza pecca di carenza di specificità poichè parte impugnante non indica anche se ebbe a sottoporre alla Corte dorica la questione ed in quale atto del processo.

Inoltre,come testualmente recita la norma sostanziale invocata, l’effetto sospensivo cessa allor quando il creditore ebbe contezza del suo credito,ma, come visto, la Corte marchigiana ha affermato che con l’avvio della lite per la declaratoria di nullità del compromesso la srl P. venne a conoscenza dell’intervenuta vendita a terzi del bene compromesso.

Con la sesta ed ultima ragione di impugnazione la parte ricorrente lamenta violazione delle norme ex artt. 1219,1453,2043,26962935,2943 e 2945 c.c., nonchè vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo dell’interruzione del termine di prescrizione rappresentata dalla riserva espressa, formulata nel l’atto di costituzione nel giudizio afferente la nullità del compromesso,di separato giudizio per chiedere l’adempimento del contratto.

Detta riserva,ad opinione della società impugnante, configurava la rituale messa in mora del debitore promissario venditore, avendone tutti i requisiti necessari e sufficienti e consentiva di ritenere sospesa la decorrenza del periodo di prescrizione sino alla definizione del relativo giudizio.

Anche detta censura s’appalesa siccome inammissibile e comunque infondata. Difatti non vien precisato, nell’ambito dell’argomento critico svolto in ricorso, quando e come detta questione fu prospettata al Giudice del gravame e, comunque, la riserva di separata azione se può configurare la messa in mora con effetti interruttivi istantanei, di certo, non consente di ritenere intervenuto l’effetto di cui all’art. 2945 c.c..

Difatti, con chiarezza, detta norma richiama le ipotesi interruttive della prescrizione disciplinate dai primi due commi dell’art. 2943 c.c., nei quali all’evidenza sono individuate situazioni di proposizione della domanda in un giudizio avviato e giammai la mera riserva di futura azione.

Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna della srl Fratelli P. alla rifusione delle spese di questa lite di legittimità in favore di ciascuno dei soggetti resistenti costituiti – C.P. e S. e G.N.L. – tassate per ciascuna parte in Euro 7.200,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario, siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo alla società ricorrente le condizioni per il pagamento ulteriore del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la srl Fratelli P. alla rifusione verso ciascuna delle parti resistenti costituite delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida per ciascuna in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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