Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22450 del 04/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5140/2015 proposto da:

V.D.W.M., elettivamente domiciliata presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato UGO SCACCHETTI, giusta mandato a margine dell’atto di

appello;

– ricorrente –

contro

MGM DI M.M. & C SAS, in persona del socio accomandatario

e amministratore, elettivamente domiciliata presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato ROBERTO CASELLA, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

VITTORIO IMMOBILIARE DI P.F. & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1091/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

17/06/2014, depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato UGO SCACCHETTI, difensore del ricorrente, che si

riporta ai motivi di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.Z., con atto di citazione del 20 ottobre 1987, conveniva in giudizio davanti alla Pretura di Pescia la di lui moglie V.d.W.M. per essere dichiarato proprietario di terreni, posti in località (OMISSIS), avendoli usucapiti per effetto di possesso ultraventennale uti dominus.

V.d.W. restava contumace.

La pretura di Pescia con sentenza del 9 marzo 1988 accoglieva la domanda di D., dichiarando che era divenuto proprietario dei terreni di cui si dice per averne usucapito la proprietà.

Tale sentenza veniva impugnata da V.d.W., deducendo la nullità della notificazione dell’atto di citazione e, contemporaneamente, la sig.ra V.d.W. impugnava, davanti alla Pretura di Pescia, la stessa sentenza per revocazione.

Il Pretore di Pescia dichiarò inammissibile l’azione di revocazione perchè pendente il termine per impugnare la sentenza.

La sig.ra V.d.W. impugnava, anche questa ulteriore sentenza.

I due giudizi pendenti in grado di appello venivano riuniti e il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 7 settembre 1994, confermava la inammissibilità della revocazione, dichiarava la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio e rimetteva gli atti al primo Giudice.

D.Z. provvedeva a riassumere la causa davanti al Pretore di Pescia, riproponendo la stessa domanda già illustrata con l’atto di citazione.

Si costituiva la sig.ra V.d.W., resistendo alla domanda.

Il Tribunale di Pistoia, cui veniva assegnata la causa dopo la soppressione delle Preture, con sentenza n. 829 del 2008 accoglieva la domanda di D. e dichiarava che lo stesso aveva acquistato i terreni di cui si dice per averne usucapito la proprietà; dichiarava la regolarità e la legittimità della vendita dei terreni effettuata da D. alla società (OMISSIS) (soceità che poi li aveva venduti alla società Montivest sas poi divenuta (OMISSIS)) a D.M.L. e S.G., compensava tra le parti le spese di lite e poneva quelle delle due CTU a carico della sig.ra V.d.W..

Tale decisione veniva impugnata dalla sig.ra V.d.W., chiedendo la riforma radicale della sentenza impugnata.

Si costituivano: a) D.Z., contestando il fondamento del gravame ed eccependo che il Tribunale aveva correttamente interpretato le risultanze processuali ed in particolare le prove testimoniali; b) la M.G.M. sas di M.M. sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.

La Corte di appello di Firenze con sentenza n. 1091 del 2014 accoglieva l’appello e dichiarava che D. non aveva acquistato i terreni di cui si dice per usucapione; dichiarava l’invalidità degli atti di trasferimento da D. a D.M.L., e S.G., da D. all'(OMISSIS); dichiarava che la società M.G.M. di M.M. aveva acquisto la proprietà per usucapione decennale; compensava integralmente le spese del doppio grado del giudizio. Secondo la Corte di Firenze il D. non avrebbe dato la prova di un possesso uti dominus utile ad usucapire al proprietà dei terreni di cui si dice; nel periodo precedente alla separazione coniugale mancava un animus rem sibi habendi e per il periodo successivo alla separazione e all’allentamento delle, moglie non si sarebbe compiuto il ventennio per l’usucapione dato che il D. avrebbe potuto possedere terreni di cui si dice dal 1974 fino a parte del 1988, fino a quando cioè non li avrebbe venduti a terzi (all'(OMISSIS) e parte nel 1992 a D.M.L. e a S.G.). Andava accolta, invece, la domanda riconvenzionale di usucapione decennale proposta dalla società M.G.M. posto che ricorrono tutti i requisiti per darsi luogo all’applicazione dell’art. 1159 c.c..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da V.d.W.M. con ricorso affidato ad un motivo. M.G.M. sas di M.M. ha resistito con controricorso. Vittorio Immobiliare sas di P.F. & C. già (OMISSIS), intimato in questa fase non ha svolto attività giudiziale

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva in limine, il Collegio che il ricorso proposto da V.d.W.M. è inammissibile, per violazione dell’art. 365 c.p.c.. Si osserva, infatti, che il ricorso è stato sottoscritto, in nome e per conto di V.d.W.M., dall’avv. Ugo Sacchetti per mandato a margine dell’atto di appello.

Certo quanto sopra, si osserva che, giusta la testuale previsione dell’art. 365 c.p.c. “il ricorso per Cassazione è diretto alla Corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale”. Ciò importa, in particolare, che il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto da avvocato iscritto nell’apposito albo (degli abilitati al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33) munito di “procura speciale”. Detta procura, cioè, deve essere conferita con specifico riferimento alla fase processuale da instaurare innanzi alla Corte di Cassazione e, quindi, successivamente alla pronunzia impugnata. E’, di conseguenza, inammissibile il ricorso per Cassazione qualora sia stato proposto da un avvocato privo di apposita procura ad hoc, senza che possa avere alcun valore la procura alle liti rilasciata per il giudizio di merito, e ciò, non solo nell’ipotesi in cui tale procura riguardi il giudizio di primo grado e quello di appello, ma pure nell’ipotesi in cui siffatta procura riguardi anche il giudizio di Cassazione (cfr. Cass., sez. un., 20 dicembre 1989 n. 5752). Proprio con riferimento a fattispecie pressochè identiche alla presente, in molteplici occasioni, questa Corte – con una giurisprudenza costante nel tempo, che nella specie deve ulteriormente ribadirsi, anche tenuto presente che nessun elemento di suffragio è stato invocato per un suo superamento – ha affermato che è inammissibile per difetto della prescritta procura speciale il ricorso per Cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente nell’atto d’appello, essendo quest’ultima inidonea allo scopo perchè conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l’obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (Cass. 23 luglio 1986 n. 4710, nonchè, recentemente, Cass. n. 23501 del 17/12/2004). In questo senso, dunque, vanno considerate estranee alla specialità qui indicata, sia le procure generali ad lites e sia quelle speciali ad litem quando rilasciate anteriormente alla pronuncia impugnata.

L’inammissibilità del ricorso assorbe ogni altro motivo del ricorso stesso.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione a favore del controricorrente, che vengono liquidate con il dispositivo.

Il Collegio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, a favore del controricorrente, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge; dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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