Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2245 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16474-2006 proposto da:

CURATELA FALLIMENTARE ZOOMER ZOOTECNIA MERIDIONALE SRL, in persona

del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZALE FLAMINIO 1, presso lo studio dell’avvocato FOTI CARLO

SEBASTIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato AGNUSDEI GIUSEPPE,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SAN SEVERO, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 40/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 01/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato AGNUSDEI GIUSEPPE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Zoomer Zootecnia Meridionale s.r.l. vendeva ad altra società.

nel 1990, un complesso immobiliare composto da terreni, fabbricati ed attrezzature per il prezzo dichiarato di L. 10.100.000.000 e chiedeva i benefici fiscali spettanti alle cooperative agricole.

In sede di registrazione dell’atto erano applicati tali benefici.

Successivamente l’Ufficio del Registro di S. Severo emetteva avviso di accertamento di maggior valore del compendio immobiliare ed in seguito un avviso di liquidazione per imposta suppletiva di registro negando la sussistenza dei presupposti per le agevolazioni fiscali ritenendo che i beni venduti non avessero funzione agricola bensì costituissero una azienda finalizzata alla produzione e lavorazione di carni.

Gli avvisi in questione, ed altri successivi di integrazione della pretesa fiscale con le relative cartelle di pagamento erano impugnati dal curatore del fallimento della società Zoomer, nel frattempo fallita, il quale ne sosteneva la illegittimità per carenza di motivazione e, nel merito, la infondatezza.

La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia riuniti i ricorsi li respingeva.

Proponeva appello la curatela, e la Commissione Tributaria Regionale delle Puglie con sentenza n. 40/25/05, in data 18 marzo 2005, depositata in data 1-4-2005, lo accoglieva parzialmente, riducendo il valore dell’avviamento della azienda determinato dall’Ufficio, e confermava nel resto la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il curatore del Fallimento della società Zoomer s.r.l., con due motivi, nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze e della Agenzia delle Entrate.

Resistono il Ministero e la Agenzia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di S.Severo della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che cosi risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione passiva relativa al ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese relative a detto ricorso devono essere compensate tra le parti, per la obbiettiva incertezza esistente all’epoca della successione tra i citati enti.

Con il primo motivo il Fallimento deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, assumendo che detta norma del TUIR assoggetta a tassazione le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.

Argomenta che “la plusvalenza è legata al concetto di realizzazione, e cioè ad un corrispettivo effettivamente percepito e non invece a quello che poteva essere e non è stato”.

Con il secondo motivo deduce vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per mancanza, apparenza, ed illogicità della motivazione su punti essenziali della controversia.

Espone a tale proposito una serie di rilievi, secondi i quali la Commissione non avrebbe giustificato il recepimento della stima del compendio operato dall’Ufficio, non considerando che la stima dell’UTE era generica e non specificava i beni similari cui la stessa era rapportala; che non era spiegato perchè il compendio dovesse costituire una azienda; che il valore di avviamento era da rapportare al futuro, in cui la azienda era fallita, con conseguente impossibilità di fare ricorso al metodo di cui al D.P.R. n. 490 del 1996, art. 2, che è fisso e non tiene conto delle vicende della società. Il primo motivo è inammissibile. A parte la oscurità sostanziale del rilievo esposto, il riferimento al testo unico delle imposte sui redditi è del tutto inconferente (in assenza di valida giustificazione) rispetto all’oggetto della sentenza impugnata, concernente imposta di registro ed INVIM. Il secondo è infondato.

La sentenza infatti è congruamente e logicamente motivata in ordine a tutti punti richiamati, in cui si espone che il valore accertato non è fondato solo sulla stima dell’UTE ma anche su ulteriori elementi concreti quali un stima precedente effettuata dalla Regione Puglia; che il compendio costituiva una azienda in quanto era costituto da un organizzato complesso di beni in cui si svolgeva una attività produttiva di tipo imprenditoriale, esercitata dal cedente e continuata dal cessionario; che il valore di avviamento, in accoglimento dei rilievi dell’appellante, non poteva essere determinato nei termini esposti dall’Ufficio ma in misura ridotta tenuto conto della decozione della società titolare della azienda (ed infatti detto valore era ridotto ad oltre la metà).

I rilievi del ricorrente sono quindi inidonei a fondare un assunto di carenza motivazionale, risultando peraltro finalizzati ad una rivalutazione del materiale probatorio inammissibile in questa sede.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, e compensa le relative spese; rigetta il ricorso nei confronti della Agenzia. Condanna il ricorrente alla rifusione a favore della Agenzia delle spese, che liquida in Euro 5.500, di cui Euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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