Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2245 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29865-2018 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA

GRILLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– intimato costituito –

avverso la sentenza n. 498/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto dal cittadino pakistano I.M. avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la domanda di riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

2. il ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi di ricorso per cassazione, rispetto al quale il Ministero intimato si è costituito senza svolgere difese;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

4. con il primo motivo – rubricato “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” – si assume che la Corte d’appello avrebbe disatteso il potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa, per non avere “motivato correttamente il proprio convincimento”;

5. con il secondo mezzo – rubricato “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8” – si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe “del tutto carente in punto di motivazione relativamente al diniego della protezione internazionale”, alla luce delle circostanze riferite dal ricorrente (che, lavorando come custode in una madrasa – scuola coranica – aveva denunciato alla polizia che vi si addestravano bambini a diventare kamikaze e vi si svolgeva un traffico illecito di armi, perciò subendo l’incendio della propria abitazione e l’uccisione di tutti i familiari, salvo la madre);

6. con il terzo motivo – rubricato “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14” – si contesta l’affermazione (asseritamente contenuta nel provvedimento impugnato, ma in realtà in esso non rinvenuta) per cui “il Giudice di prime cure avrebbe fatto riferimento alle notizie tratte da siti internet in merito alla situazione politica della regione di provenienza del Sig. I.M., ovvero il Punjab”, nonostante tali informazioni fossero del tutto superflue, per non avere il ricorrente mai dedotto nè provato “la presenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, situazione invece presente nel sud del Punjab, come desumibile dal rapporto EASO pubblicato nell’agosto del 2017;

7. con il quarto mezzo si lamenta infine “omesso esame circa la domanda di protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6”, con riguardo alle patologie sofferte per le quali il ricorrente è stato riconosciuto invalido civile all’85%;

8. tutti i motivi sono inammissibili, poichè, a fronte di una motivazione puntualmente – seppur sinteticamente – motivata, risultano del tutto generici (specie i primi due) o afferenti apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (specie il secondo e il quarto), risolvendosi in censure motivazionali non rispettose dei canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf. explurimis Cass. 27415/2018);

9. inoltre, con specifico riguardo al terzo motivo, occorre ribadire l’orientamento di questa Corte per cui “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda. Ne consegue che in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere allegata quantomeno l’esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma” (Cass. n. 3016/2019; conf. Cass. n. 19197/2015; cfr. Cass. n. 17069/2018);

9.1. anche di recente è stato ribadito che “ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione. (Nella specie, il ricorrente si era limitato, per sostenere l’esistenza nell’intera Nigeria di una situazione di violenza generalizzata, a richiamare le norme nazionali e convenzionali, i principi affermati nella materia dalla S.C. ed una pluralità di fonti informative – sito Amnesty International, report EASO, note del Ministero degli Affari Esteri – senza specificare la zona di provenienza nè segnalare i contenuti delle allegazioni svolte in primo grado)” (Cass. n. 13403/2019).

8. l’assenza di difese del Ministero intimato esclude la pronuncia sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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