Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2245 del 30/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2245 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 15524-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
rienr-rantm –

2017
1626

contro
AUTOSERVIZI FVG SPA SAF;
– intimato –

Data pubblicazione: 30/01/2018

Nonché da:
AUTOSERVIZI FVG SPA SAF in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32, presso lo STUDIO

dall’avvocato MASSIMO MALENA giusta delega a
margine;
– controricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

avverso la sentenza n. 474/2015 della COMM.TRIB.REG.
.4.2,2
NT—T7TESITX depositata il 17/12/2015;
u

r

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO FEDERICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine il rigetto del
ricorso con l’assorbimento del ricorso incidentale;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MALENA che
ha chiesto il rigetto.

MALENA & ASSOCIATI, rappresentato e difeso

Svolgimento del processo
Con ricorso tempestivamente notificato l’Agenzia delle Entrate impugnava
la sentenza n. 474/09/15, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
del Friuli Venezia Giulia il 17.12.2015.
Riferiva che a seguito di verifica della GdF presso la Autoservizi FVG s.p.a.
– SAF, società di autotrasporti esercente l’attività di trasporto pubblico locale

accertamento n. TI9030303879/2011 per il recupero dell’IRAP non versata per
l’anno d’imposta 2007, essendosi avvalsa del beneficio della riduzione del
cuneo fiscale, in applicazione delle deduzioni introdotte dall’art. 1, co. 266,
della I. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che aveva modificato l’art. 11, co.
1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 446 del 1997. L’Amministrazione riteneva invece
che non ne ricorressero i presupposti, perché società operante in regime di
concessione e a tariffa, e dunque compresa nelle categorie escluse dal
beneficio. Nel contenzioso che ne era seguito, nel quale la società affermava di
non esercitare l’attività di autotrasporto in regime di concessione traslativa e
con tariffa remuneratoria, così pertanto non rientrando nell’ambito delle ipotesi
di esclusione dal beneficio della riduzione del cuneo fiscale, la Commissione
tributaria provinciale di Udine, con sentenza n. 210/02/2013, rigettava il
ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale del
Friuli, con la sentenza ora impugnata, in totale riforma delle statuizioni del
giudice di primo grado accoglieva la domanda.
L’Amministrazione censura la sentenza lamentando con l’unico motivo la
violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, in
relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per non aver tenuto conto della
inapplicabilità delle agevolazioni alle imprese operanti nell’ambito dei pubblici
servizi in forza di concessione pubblica con tariffa regolamentata, tra le quali
ritiene compresa la FVG.
Chiede dunque l’accoglimento del ricorso.

RGN 14793/2016
Merici

nelle province di Udine e di Belluno, era notificato alla società l’avviso di

2

Si è costituita la società, che ha contestato puntualmente le avverse
prospettazioni, chiedendo l’inammissibilità del ricorso e nel merito il suo
rigetto. Con ricorso incidentale ha impugnato a sua volta la sentenza della
Commissione tributaria regionale, censurando l’omesso esame circa un fatto
decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti, in relazione
all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per non essersi pronunciata la sentenza sulla

Alla pubblica udienza dell’8.11.2017, sentito il P.G., che ha chiesto il rigetto
del ricorso con assorbimento di quello incidentale, e le parti, la causa è stata
assunta in decisione.

Motivi della decisione
L’Agenzia critica la ricostruzione relativa al rapporto sinallagmatico tra gli
enti pubblici territoriali e la società di autoservizi, offerta dal giudice tributario
regionale, il quale ha negato la collocazione del servizio di trasporto pubblico
locale nel rapporto concessorio con tariffa remuneratoria, come tale escluso dai
benefici introdotti dalla I. n. 266 del 2006 in tema di cuneo fiscale,
inquadrandolo invece nell’appalto pubblico;
la sentenza della C.T.R. friulana, dopo aver illustrato l’oggetto della
controversia e le rispettive posizioni, osserva che «…si è in presenza di una
concessione quando l’operatore assume i rischi connessi alla realizzazione e
gestione del servizio, traendo la propria remunerazione direttamente
dall’utilizzatore. In sintesi le concessioni sono caratterizzate dal trasferimento
di una responsabilità di gestione. Su questo aspetto specifico, oltre a
confermare i principi comunitari evocati dall’appellante, va precisato che la
modalità di remunerazione è il tratto distintivo: nella concessione l’operatore si
assume i rischi rifacendosi sull’utenza tramite la riscossione di un canone o
tariffa; nell’appalto l’onere del servizio grava sull’amministrazione».

Dopo

questa premessa, mostrando di volere in concreto esaminare i rapporti vigenti
tra l’ente territoriale conferente e la società di esercizio del trasporto pubblico,
la sentenza prosegue nell’affermare che «i contratti prodotti dalla società
appellante, escludevano un regime concessorio mentre palesavano l’esistenza
RGN 14793/2016
F derici

fRel.

inesistenza di una tariffa remuneratoria.

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di un appalto pubblico, in quanto regolamentavano un corrispettivo annuo per
l’erogazione del servizio di trasporto. Inoltre, mancava un atto unilaterale
(tipico invece delle concessioni), nell’impegno di esclusiva garantito alla
società, nella previsione di penali, premi e cause di decadenza o revoca e
infine, nel rinvio alla normativa del codice civile e alla legislazione in materia di
trasporti».

rapporto giuridico in essere tra le parti, giungendo a conclusioni opposte
rispetto a quanto sostenuto dalla Amministrazione finanziaria e aderenti invece
a quanto asserito dalla contribuente. Pone attenzione sulle modalità di
remunerazione; evidenzia l’assenza nel caso di specie di un atto unilaterale
concessorio, apprezzando invece la presenza di un contratto (di servizio);
evidenzia l’assenza di un rapporto di esclusiva, così come l’assenza di poteri
restrittivi, con previsione di penali, clausole di decadenza, oneri di esclusiva.
Questi i passaggi salienti della pronuncia impugnata, il motivo è infondato.
Sebbene la ricorrente denunci un vizio di interpretazione della legge, il giudice
di merito ha inquadrato nel contratto d’appalto il rapporto instaurato tra la
Provincia di Udine e la società di autoservizi attraverso l’esame della
documentazione disponibile, identificando un insieme di elementi, indicati nei
righi 10-15 di pag. 3 della sentenza impugnata. Trattasi dunque con evidenza
di un giudizio di fatto. Con le critiche mosse l’Amministrazione denuncia un
vizio di legge ma in realtà pretende una ricostruzione del rapporto, che sia
coerente con quanto da lei ritenuto corretto. Sennonché, in mancanza della
denuncia della regola ermeneutica violata, la censura si traduce nel tentativo di
un nuovo apprezzamento di merito sulla base dei fatti e degli atti disponibili,
inammissibile in sede di legittimità, tanto più considerando che alla
controversia si applica la nuova formulazione del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., a
seguito della riforma introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 82 del 2012, convertito
con modificazioni dalla I. n. 134 del 2012.
In conclusione il ricorso della Amministrazione è infondato e va rigettato.

RGN 14793/2016
FetericiL

Dunque il giudice tributario fa una valutazione concreta, in fatto, del

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Le conclusioni appena enunciate assorbono l’unico motivo formulato dalla
contribuente nel ricorso incidentale, proposto infatti in via subordinata ove non
rigettato il ricorso principale.
All’esito della controversia la ricorrente va condannata alla rifusione delle
spese processuali sostenute dalla contribuente, che si liquidano nella misura

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale,
condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore della Autoservizi
F.V.G. s.p.a – SAF delle spese di causa, che si liquidano in C 4.200,00, oltre
spese forfettarie nella misura del 15%, nonché accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 8 novembre 2017.

specificata in dispositivo.

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