Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22449 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26424/2010 proposto da:

METREO SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ANCO MARZIO 25 (OSTIA), presso lo studio dell’avvocato REMEDIA

Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA – già Ras Riunione Adriatica di Sicurtà, V.

M., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1776/2009 del TRIBUNALE di ANCONA del 9.12.09,

depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Angelo Remedia che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“La Metreo srl propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona (del 21 dicembre 2009).

L’unico motivo di ricorso censura la sentenza nella parte in cui ha confermato la statuizione del Giudice di pace, relativa alla integrale compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio. Si lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., anche sotto il profilo della illogica, contraddittoria, omessa e insufficiente motivazione.

Proposta di decisione.

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, va premesso che la causa, iniziata nel 2007, ha avuto per oggetto i danni materiali alla autovettura, di proprietà della società Metreo, conseguenti a un sinistro stradale.

Il giudizio dinanzi al Giudice di pace si concludeva con l’accoglimento della domanda avanzata dalla Metreo, sia pure per un importo complessivamente inferiore a quello chiesto, per effetto del minor danno riconosciuto per fermo tecnico, e con la compensazione integrale delle spese del grado.

Il giudizio di appello verteva solo sulla disposta compensazione e confermava la statuizione del primo giudice.

3. E’ applicabile ratione temporis l’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione novellata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, secondo il quale il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti: Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione.

3.1. La sentenza impugnata ha rigettato l’appello relativo alla compensazione delle spese di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni, poste a base dei giusti motivi:

a) il ridotto importo complessivo della condanna, rispetto a quanto chiesto, in ragione della liquidazione equitativa del fermo tecnico pari a Euro 200,00, invece di Euro 800,00;

b) la circostanza che l’assicurazione si era dichiarata disponibile a pagare l’importo della fattura per i danni al mezzo, subordinando la corresponsione dell’IVA al pagamento della stessa da parte della società Metro;

c) la circostanza che il giudice ha liquidato l’importo della fattura, comprensiva di IVA, significa che sono rimasti inascoltati gli inviti del primo giudice ad addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia.

3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi soggetti alla disciplina dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione parziale o per intero delle spese processuali soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati (Cass. 27 settembre 2010, n. 20324).

Nella specie, i motivi della compensazione sono stati esplicitamente indicati dal giudice del merito.

3.3. Costituisce principio costante nella giurisprudenza di legittimità in tema di spese, e a prescindere da quale formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ., sia applicabile, quello secondo cui la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (da ultimo sesta sezione, Cass. 2 dicembre 2010, n. 24531).

Nella specie, le argomentazioni del giudice del merito, indicate nella pronuncia, sono immuni da vizi logici e, pertanto, idonee a giustificare la pronuncia di compensazione.

3.4. Il rigetto del ricorso è adottato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che i rilievi, mossi dalla ricorrente con memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere rigettato;

che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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