Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22449 del 27/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 27/09/2017, (ud. 07/12/2016, dep.27/09/2017),  n. 22449

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13331-2014 proposto da:

D.N. & C SRL, in persona del suo Amministratore Unico

Sig. D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI, 14, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SICILIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE LA PESA giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 658/2014 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

RUTIGLIANO, depositata il 06/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato GIOVANNI MONTELLA per delega;

udito l’Avvocato PIETRO DI BENEDETTO;

udito l’Avvocato CIRO CASTALDO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

P.G. ha citato in giudizio davanti al Giudice di pace di Rutigliano l’impresa D.N. & C s.a.s. per sentirla condannare al risarcimento del danno subito in conseguenza del furto di mezzi meccanici di proprietà della impresa D., perpetrato da ignoti presso l’opificio della ditta D.C. & figli nella notte fra il (OMISSIS). Precisava il P. che i ladri, al fine di caricare i mezzi su un autocarro, avevano condotto le macchine industriali attraverso i campi, sino al fondo di sua proprietà,dove avevano divelto la cancellata e il muro di recinzione.

Si è costituita l’impresa D.N. eccependo il difetto di legittimazione passiva e,nel merito, l’infondatezza della domanda stante l’adozione da parte del proprietario di tutte le cautele idonee ad evitare il danno, quali il deposito del mezzo, privo di chiavi di accensione, la collocazione all’interno di un parcheggio recintato e sottoposto vigilanza dalle 18 alle 8.

Il giudice di pace ha rigettato la domanda.

Il Tribunale di Bari,quale giudice di appello, con sentenza depositata il 6 febbraio 2014, a modifica della decisione di primo grado a seguito di impugnazione proposta da P.G., ha accolto la domanda di risarcimento dei danni condannando l’impresa D.N. al pagamento della somma di Euro 2.582,28 oltre accessori e spese processuali.

Avverso questa decisione propone ricorso con due motivi l’impresa D.N. & c. e presenta memoria.

Resiste con controricorso P.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il Tribunale ha valutato la fattispecie in oggetto alla luce dell’art. 2054 c.c., comma 3 che esonera il proprietario del veicolo dalla responsabilità per i danni arrecati allorchè egli provi che la circolazione dello stesso è avvenuta contro la sua volontà; ha affermato che,secondo costante giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente per il proprietario provare che la circolazione è avvenuta senza il suo consenso, ma occorre provare che essa è avvenuta contro la sua volontà, ossia egli deve provare un concreto e idoneo comportamento specificatamente inteso a vietare ed impedire la circolazione mediante l’adozione di cautele tali che la sua volontà non possa essere superata; ha ritenuto che la impresa D. non aveva adottato tutte le cautele idonee e normalmente esigibili per scongiurare il furto, in quanto aveva lasciato il proprio mezzo sì in un cortile recintato, ma privo di sistema di allarme, necessario in considerazione del luogo isolato; nè sui mezzi erano stati montati sistemi di antifurto o di blocco; che non era sufficiente la prova di aver stipulato un contratto di vigilanza, poichè la relativa prestazione era limitata ad alcune ore della giornata. (pag.4 sents)….

2.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio oggetto di disamina tra le parti.

Secondo la impresa ricorrente il giudice d’appello ha omesso ogni valutazione critica in ordine all’eccezione di inammissibilità del gravame per genericità dei motivi.

La ricorrente lamenta anche l’omessa motivazione sull’eccepita infondatezza della domanda di risarcimento del danno,assumendo che con separato motivo di appello aveva evidenziato che il danno lamentato era basato soltanto su una perizia di parte priva di valenza probatoria

3.Il motivo è infondato.

Come si rileva dalla lettura del motivo di impugnazione formulato dal P., riportato nel suo ricorso dalla stessa impresa D. e riprodotto dal giudice di appello nella sentenza qui impugnata il Tribunale ha provveduto sullo stesso accogliendolo,in tal modo rigettando implicitamente l’eccezione di inammissibilità.

4.11 profilo della censura con cui si denunzia vizio di motivazione in ordine all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno è inammissibile.

La sentenza impugnata, nello svolgimento del processo, afferma che la contestazione da parte della convenuta della fondatezza della domanda era limitata all’an.

La società ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova della tempestiva contestazione della somma richiesta dal danneggiato, suffragata dalla C.T.P., mediante trascrizione della comparsa di costituzione nel giudizio di primo e secondo grado.

Invece la società D. afferma di aver eccepito l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno con separato motivo di appello, circostanza non congruente con la sua posizione di appellata nel giudizio di secondo grado, non risultando dalla sentenza impugnata la proposizione di un appello incidentale.

5. Con il secondo motivo si denunzia violazione falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., error in iudicando, erroneità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Secondo la ricorrente il giudice d’appello non ha tenuto in debita considerazione la circostanza che i mezzi asportati da ignoti erano debitamente custoditi e sprovvisti di chiavi di avviamento, che si trovavano all’interno di un piazzale ben recintato da cancelli a chiusura automatica. Inoltre il giudice d’appello, pur prendendo atto della sussistenza di un contratto di vigilanza che assicurava giornalmente il servizio dalle 18 alle 8 del mattino, si era espresso nel senso di ritenere non sufficiente la prova da parte della convenuta della presenza di una vigilanza,perchè la relativa prestazione era limitata ad alcune ore della giornata. Sostiene la ricorrente che invece il furto si era verificato nella fascia oraria in cui era garantita la prestazione di pronto intervento e di vigilanza armata,secondo quanto accertato dal giudice di Pace in primo grado, e non contestato in appello.

6.Il motivo è infondato.

La censura di violazione di legge è infondata in quanto il Tribunale si è attenuto alla costante giurisprudenza di legittimità nell’applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 3.

Infatti questa Corte ha affermato che non è sufficiente, a vincere la presunzione di responsabilità del proprietario del veicolo per i danni cagionati dalla circolazione, la circostanza che questa sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), essendo, invece, necessario che essa abbia avuto luogo contro la sua volontà (prohibente domino),il che postula una volontà contraria, che si manifesti in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente rivolto a vietare la circolazione; comportamento consistente in atti e fatti che rivelino la diligenza e le cautele usate affinchè la volontà del proprietario non resti frustrata. Tale diligenza deve essere, peraltro, valutata caso per caso e l’accertamento della sufficienza dei mezzi adottati, per impedire la circolazione del veicolo, implica una valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità nei limiti di una corretta ed adeguata motivazione. Cass., sentenza n. 3299 del 13/10/1975; Cass., sentenza n. 4945 del 1979.

7. Il Tribunale ha ritenuto, con accertamento di fatto non adeguatamente censurato, che l’aver lasciato in sosta i mezzi con le portiere chiuse in un cortile recintato,non integrava il requisito dell’adozione di cautele idonee, normalmente esigibili nel suddetto contesto per scongiurare il furto.

Il Tribunale ha evidenziato che il cortile era privo di un sistema di allarme, che sarebbe stato necessario in considerazione del luogo isolato, e che sui mezzi non era montato un sistema di allarme o di blocco di ruote, valutato ininfluente, in ordine alla diligenza adottata dal proprietario, l’esistenza di un sistema di vigilanza dei mezzi “in quanto non continuativo e non funzionante di giorno”.

8.Si ricorda che in virtù della data di pubblicazione della sentenza si applica l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie: Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

9.La società ricorrente richiede nella sostanza un. inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie e della rilevanza ad esse attribuita dal giudice di merito,senza individuare il requisito della decisività come richiesto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

In ordine al sistema di vigilanza,risulta accertato dal giudice di pace che il furto si è verificato di notte, e tale circostanza non è stata impugnata.

L’errore su tale circostanza da parte del giudice di appello non è decisivo, avendo ritenuto con motivazione non censurabile che il luogo isolato del parcheggio, privo del sistema di allarme ancorchè recintato, rendeva esigibile dal proprietario,indipendentemente dalla vigilanza, comunque l’adozione di ulteriori misure di protezione dei mezzi, al di là della chiusura della portiere e del cortile recintato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso a condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali come per legge

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2017

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