Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22449 del 09/09/2019
Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 09/09/2019), n.22449
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12261/2015 proposto da:
EDIL P. DI A. GEOMETRA P. & C. SNC, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avvocato PIETRO CAPPANNINI;
– ricorrente –
contro
PA.MA., rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA
BACCHETTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 08/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la s.n.c. Edil P. di A. Geometra P. & C. ricorreva avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia di cui epigrafe, nei confronti di Pa.Ma., il quale resisteva con controricorso;
che il 1 aprile 2019 la società ricorrente rinunciava al ricorso e che in pari data il controricorrente accettava la rinuncia (questo, infatti, è l’univoco significato del termine “adesione” apposto in calce all’atto);
che, pertanto, s’impone declaratoria d’estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, a mente dell’art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019