Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22449 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 09/09/2019), n.22449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12261/2015 proposto da:

EDIL P. DI A. GEOMETRA P. & C. SNC, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO CAPPANNINI;

– ricorrente –

contro

PA.MA., rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA

BACCHETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 08/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la s.n.c. Edil P. di A. Geometra P. & C. ricorreva avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia di cui epigrafe, nei confronti di Pa.Ma., il quale resisteva con controricorso;

che il 1 aprile 2019 la società ricorrente rinunciava al ricorso e che in pari data il controricorrente accettava la rinuncia (questo, infatti, è l’univoco significato del termine “adesione” apposto in calce all’atto);

che, pertanto, s’impone declaratoria d’estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, a mente dell’art. 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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