Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22448 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2419/2010 proposto da:

F.D. (OMISSIS), F.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PRATI

FISCALI 221, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRINI Pietro, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARTA GIANUARIO

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio

dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA Giovanni Francesco, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONANNI PIETRO, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SERVIZIO SEGNALAZIONI STRADALI SPA, in liquidazione, in persona del

liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6,

presso lo studio dell’avvocato OTTAVI Luigi, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2816/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA di

15/06/09, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato Bracciani Fabrizio, (delega avvocato Biasotti

Mogliazza), difensore del controricorrente che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e per

l’assorbimento di quello incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. G. e F.D. – vittime di un sinistro stradale in (OMISSIS), causato dal cattivo funzionamento di un semaforo – dopo l’iniziale rigetto della domanda in primo grado, ottenevano dalla Corte di appello di Roma sentenza (n. 1012 del 20 marzo 1996) di accertamento della responsabilità del Comune e della Servizio Segnalazioni Stradali spa; sentenza passata in giudicato per effetto del rigetto del ricorso per cassazione (Cass. n. 7299 del 1998).

2. I fratelli F. iniziavano un nuovo giudizio di merito nei confronti del Comune e della suddetta società (con atto del 1999), chiedendo la condanna degli stessi in solido al pagamento dei danni, pari a L. 200.000.000, oltre accessori.

Prima il Tribunale di Roma, poi la Corte di appello di Roma dichiaravano improponibile la domandai per la preclusione derivante dal giudicato esterno, costituito dalla sentenza della Corte di appello n. 1012 del 20 marzo 1996.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma (del 13 luglio 2009) G. e F.D. propongono ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ..

Resistono con controricorso il Comune e la Servizio Segnalazioni Stradali spa, in liquidazione; quest’ultima propone, altresì, ricorso incidentale condizionato concernente la tardività dell’appello principale, non rilevata dal giudice della sentenza impugnata (artt. 112, 327 e 332 cod. proc. civ.).

Proposta di decisione.

1. Il ricorso principale è inammissibile, stante la violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce che, erroneamente, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto esistente il giudicato esterno, costituito dalla sentenza della Corte di appello del 1996, confermata dalla Cassazione nel 1998. In particolare, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere che i fratelli F. avrebbero dovuto ricorrere per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello del 1996, lamentando l’omessa pronuncia sulla quantificazione del danno loro subito.

1.2. La giurisprudenza di legittimità, da tempo, ha messo in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, e il principio della necessaria autosufficienza del ricorso. Ha, infatti, affermato che “L’interpretazione di un giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale” (Cass. 13 dicembre 2006, n. 26627, e successive pronunce conformi sino al 2010; Sez. Un. 27 gennaio 2004, n. 1416, in riferimento all’ipotesi in cui il ricorrente deduce l’esistenza del giudicato esterno).

1.3. Dopo la novella del processo civile ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e l’introduzione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, il principio di necessaria autosufficienza del ricorso ha trovato rinnovato vigore e sono numerose le pronunce di legittimità che lo riaffermano. In particolare, secondo le Sez. Un. “In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’ indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non sì costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso” (Sez. Un. 25 marzo 2 010, n. 7161).

1.4. Nella specie, il ricorso si limita a richiamare, riproducendo il solo dispositivo, la sentenza della Corte di appello di Roma del 1996 – fondante il giudicato esterno ritenuto dalla sentenza ora impugnata – e a richiamare la sentenza di legittimità del 1998, che, rigettando il ricorso, avrebbe determinato il passaggio in giudicato della prima. Non indica dove le suddette sentenze e, soprattutto, quella passata in giudicato, risultino prodotte nel giudizio di merito; nè produce i suddetti documenti ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., n. 4.

L’inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi.

2. Il ricorso incidentale condizionato, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la tardività dell’appello principale, resta assorbito”.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione, che liquida, in favore del Comune di Roma, in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge; in favore della Servizio Segnalazioni Stradali spa, in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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