Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22448 del 26/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 20/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22998-2016 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L RIZZO

50, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO POLITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIULIO GIACOMO NEGALE;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, – C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1754/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che P.D., con ricorso affidato ad un unico motivo, ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 16 marzo 2016, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale di Napoli che, a sua volta, respingeva la domanda da esso P. proposta, (anche) nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, per ottenere il risarcimento del danno subito per la mancata attuazione delle direttive comunitarie in materia di medici specializzandi (decisione di primo grado confermata in appello, con successiva cassazione con rinvio della sentenza resa in sede di gravame);

che resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

preliminarmente, che, da attestazione della cancelleria resa in base alle risultanze del portale telematico (SIC), il difensore del ricorrente avvocato Giulio Megale – come identificato, nel ricorso dal medesimo legale sottoscritto, dal seguente codice fiscale: MGLGGC39C27E834W – non risulta iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33 convertito con modificazioni nella L. 22 gennaio 1934, n. 36;

che, pertanto, occorre acquisire certificazione ufficiale, proveniente dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di relativa iscrizione e dal Consiglio Nazionale Forense, in ordine alla abilitazione al patrocinio dinanzi a questa Corte da parte dell’avvocato Giulio Megale, come identificato dal codice fiscale MGLGGC39C27E834W.

PQM

 

ordina al difensore del ricorrente avvocato Giulio Megale, come identificato dal codice fiscale MGLGGC39C27E834W, di depositare, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, certificazione ufficiale del Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto e del Consiglio Nazionale Forense circa la propria iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

rinvia la causa a nuovo ruolo;

si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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