Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22448 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 22/03/2018, dep. 24/09/2018), n.22448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21512/2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.G., quale erede di BI.EV., rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE IZZO;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

11/07/2017, Cron. n. 6658/2017 RG.n. 50882/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2018 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Ministero della giustizia ricorre per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma, depositato in data 11 luglio 2017, che ha riconosciuto in capo ad Bi.Ev. il diritto all’equo indennizzo da irragionevole durata del processo civile iniziato nel 1986 e definito nel 2010, con conseguente liquidazione dell’importo di Euro 10.800,00 oltre interessi legali dalla domanda;

che la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione preliminare formulata dal resistente Ministero della giustizia di tardività del ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 4, sul presupposto che la sospensione dei termini per il periodo feriale, prevista dalla L. n. 742 del 1969, non sia applicabile al termine semestrale previsto dal citato art. 4 ai fini della introduzione del giudizio di equa riparazione;

che il Ministero ripropone la questione in questa sede, con tre motivi anche illustrati da memoria;

che resiste con controricorso B.G., in qualità di erede di Bi.Ev.;

che con i primi due motivi il Ministero della giustizia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione della medesima norma in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l’esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155), secondo il quale la sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso (per tutte, Cass. 11/03/2009, n. 5895, che richiama la giurisprudenza costituzionale sul tema);

che in tal senso anche di recente si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 22/07/2013, n. 17781, che ha affermato che il termine di sei mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, decorrente dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale l’azione di equa riparazione non è più proponibile, è termine stabilito “a pena di decadenza” (artt. 2964 c.c. e segg.), e la natura processuale della decadenza comporta che il periodo di sei mesi deve computarsi tenendo conto della sospensione feriale, come accade per ogni altro termine analogo;

che, come già detto, le argomentazioni svolte dal ricorrente non offrono elementi per mutare tale orientamento interpretativo;

che non rilevano decisivamente, ai fini di una diversa considerazione della natura del termine in oggetto, o, comunque, della inapplicabilità ad esso della sospensione feriale pure nell’accezione di termine processuale, nè l’operatività del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione (applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), nè, infine, la soggezione della domanda di equa riparazione alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione;

che, richiamata l’ampia disamina svolta da Cassazione 08/09/2017, n. 20974 e i precedenti arresti che hanno deciso ricorsi sovrapponibili all’odierno (per tutti, da ultimo, Cass. 05/03/2018, n. 5052), si deve concludere nel senso che le sopravvenienze ordinamentali indicate dal ricorrente non mutano la natura del termine decadenziale ex art. 4 citato, al quale rimane condizionata l’utile esperibilità della tutela giurisdizionale del diritto di equa riparazione da durata irragionevole del processo;

che in ciò risiede il nucleo fondante dell’indirizzo giurisprudenziale formatosi all’esito di un percorso evolutivo di interpretazione adeguatrice della normativa sulla sospensione feriale dei termini al parametro dell’art. 24 Cost. (si veda sul punto la già citata Cass. n. 5895 del 2009), con la conseguenza che, al di là della inconsistenza delle singole argomentazioni, il contenzioso in esame sollecita una interpretazione non compatibile con il parametro costituzionale che presidia il diritto di azione;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del Ministero alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo, da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.467,50 oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Michele Izzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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