Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22447 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 20/07/2017, dep.26/09/2017),  n. 22447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22006-2016 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, Via GUIDUBALDO

DEL MONTE n.61, presso lo studio dell’avvocato MARCO MAMMARELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE CROCETTA;

– ricorrente –

contro

CREDEMASSICURAZIONI S.P.A., N.F., P.M.,

P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 526/2016 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che M.F., con ricorso affidato a due motivi, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Nola, in data 18 febbraio 2016, che, in parziale riforma della decisione del Giudice di pace della medesima Città, aveva condannato, in solido tra loro, la Credemassicurazioni S.p.A., N.F. e P.C., quali eredi di Pa.Ma., al pagamento in favore dello stesso M. della somma di Euro 4.179,95, oltre accessori (in luogo di quella di Euro 4.165,10, oltre accessori, riconosciutagli in primo grado a titolo di danno biologico – per invalidità permanente del 5%, erroneamente parametrata all’età del danneggiato di 27 anni e non già a quella corretta di 26 anni – patito per le lesioni riportate in sinistro stradale, di cui era stato ritenuto responsabile al 50% in applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2) e condannato l’appellante medesimo al pagamento delle spese del grado di appello, in considerazione del “sostanziale rigetto dell’impugnazione proposta”;

che gli intimati Credemassicurazioni S.p.A., N.F., P.M. e P.C., quali eredi di Pa.Ma. non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

preliminarmente, che non risulta in atti la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso nei confronti della Credemassicurazioni S.p.A., litisconsorte necessario;

che, pertanto, occorre acquisire la prova (avviso di ricevimento) della notificazione anzidetta e, in difetto, disporre comunque l’integrazione del contraddittorio con la medesima società litisconsorte necessario.

PQM

 

ordina al ricorrente di depositare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la prova della avvenuta notificazione del ricorso nei confronti della Credemassicurazioni S.p.A. o, comunque, in difetto di tale prova, di provvedere, nello stesso termine anzidetto, ad integrare il contraddittorio in questa sede nei confronti della medesima Credemassicurazioni S.p.A., con deposito dell’atto di integrazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 371-bis c.p.c.;

rinvia la causa a nuovo ruolo;

si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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