Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22447 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 21/03/2018, dep. 24/09/2018), n.22447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12587-2014 proposto da:

G.D.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA

FRANCA CERANA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della

medesima in BUSTO ARSIZIO, PIAZZA MANZONI 18;

– ricorrente –

contro

R.S. e G.N., rappresentate e difese

dall’avvocato FABIO LIOTTA, ed elettivamente domiciliate presso lo

studio dell’Avv. Giovanna Favini in MILANO, VIA PODGORA 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3592/2013 della CORTE DI APPELLO di MILANO,

pubblicata il 2/10/2013;

letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il

rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/03/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 1.7.2010, G.D.E. conveniva innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione di Saronno, R.S. e G.N., rispettivamente ex moglie e figlia, per ottenere la loro condanna, in quanto a ciò obbligate ai sensi dell’art. 433 c.c., alla corresponsione in suo favore degli alimenti nella misura di Euro 600,00 mensili.

Con altro atto di citazione, notificato sempre in data 1.7.2010, G.D.E. conveniva, innanzi al medesimo Tribunale, R.S. e G.N., per ottenere la revocazione per ingratitudine, ex art. 801 c.c., della donazione dell’immobile sito a (OMISSIS), disposta in favore della figlia N., con atto del notaio O.M. di Milano in data 24.9.2003, nonchè della donazione della somma di denaro di Euro 56.797,11, con condanna della donataria, ove avesse alienato il bene, alla restituzione del valore dello stesso e dei frutti relativi dal giorno della domanda, oltre interessi dalla causazione del danno al saldo.

Riunite le cause, con sentenza n. 82/2011, depositata il 17.5.2011, il Tribunale rigettava le domande e dichiarava compensate le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello G.D.E., chiedendo di accogliere le domande già svolte in primo grado (con riduzione della domanda relativa agli alimenti nella misura di Euro 500,00 mensili).

Le parti appellate si costituivano e contestavano la fondatezza del gravame. In via principale, ne chiedevano il rigetto, con integrale conferma dell’impugnata sentenza; in via subordinata, per il caso in cui fosse riconosciuto in capo all’appellante il diritto agli alimenti, chiedevano che il relativo onere fosse posto, in tutto o in parte, a carico di G.O., sorella dell’appellante, previa estensione del contraddittorio nei suoi confronti, considerato che le appellate non erano in grado di sopportare il relativo onere.

Con sentenza n. 3592/2013, depositata il 2.10.2013, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese del secondo grado di giudizio.

Avverso la suddetta sentenza G.D.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui hanno resistito con controricorso R.S. e G.N..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 438 c.c., comma 1 e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, là dove la Corte distrettuale ha ribadito il principio che la domanda di alimenti possa essere accolta solo ove il richiedente, trovandosi in stato di bisogno, provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze allo stesso non imputabili, di reperire un’occupazione confacente alle proprie abitudini di vita ed alle proprie condizioni. Condivisibile questo principio, in quanto conforme alla ratio legis dell’art. 438 c.c., non sarebbero stati tuttavia sufficientemente valutati lo stato psico-fisico e la posizione sociale del ricorrente, così come comprovati da quanto emerso nel corso dell’iter processuale.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – La Corte distrettuale (con riferimento alla domanda di alimenti) ha confermato la decisione del giudice di prime cure, che aveva rlevato come, dell’asserito stato di bisogno dell’attore, non fosse stata da questo fornita la prova sufficiente; così come non vi fosse prova della pretesa incapacità dell’attore di provvedere al proprio mantenimento, a causa della dedotta malattia depressiva, che comunque non gli impediva di lavorare; laddove, anche le condizioni economiche delle convenute erano modeste, come dalle stesse documentato.

Il giudice del gravame, ritenuta la corretta applicazione, da parte del giudice di prime cure, dei principi normativi vigenti in materia di obbligazione alimentare, ha dal canto suo rilevato che, ai sensi dell’art. 438 c.c., comma 1, detta obbligazione presuppone, oltre allo stato di bisogno, anche l’impossibilità dell’alimentando di provvedere al proprio mantenimento. Ed ha richiamato in tal senso i principi espressi da questa Corte, secondo cui “il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa, sicchè, ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata” (Cass. n. 21572 del 2006; nel medesimo senso, già Cass. n. 1099 del 1990).

In coerenza con siffatti principi, la Corte d’appello ha negato al ricorrente il diritto alla richiesta prestazione alimentare (conseguentemente escludendone la quantificazione), non avendo questi provato di trovarsi nella condizione di non poter reperire un’occupazione che gli consenta il sostentamento, stante la genericità della documentazione sanitaria prodotta in primo grado (che non dimostra l’impossibilità di svolgere un lavoro); avendo anzi lo stesso G. riferito di svolgere attività lavorativa grazie a una borsa di lavoro offertagli dal Comune con erogazione di Euro 500,00 mensili.

1.3. – Il ricorrente lamenta la carente e non sufficiente valutazione, da un lato, dello “stato psico-fisico e della posizione sociale del ricorrente, come comprovato da quanto emerso nell’iter processuale” (ricorso, pag. 6); e, dall’altro lato, “della possibilità economica di adempiere del soggetto giuridicamente obbligato” (ricorso, pag. 11).

1.4. – Nei termini in cui è stata formulata, la censura, sebbene proposta in ragione della violazione o falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non si sostanzia nella prospettazione di un errore interpretativo del dettato dell’art. 438 c.p.c., comma 1 e segg., bensì nella sollecitazione di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, segnatamente documentali, onde affermare la sussistenza di uno stato psico-fisico del ricorrente tale da configurare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto agli alimenti (e la relativa quantificazione degli stessi), tenuto conto della posizione sociale del richiedente e della condizione economica dei soggetti obbligati.

Trattasi, all’evidenza, di una questione squisitamente di merito come tale non deducibile in sede di legittimità. Invero, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, peraltro, entro i limiti (ratione temporis) del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 801 c.c. e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, là dove la Corte di merito ha altresì respinto la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, non ravvisando il requisito dell’ingiuria grave nella condotta della figlia, che, dopo aver ottenuto la donazione della casa familiare del ricorrente nel 2003, dopo sei anni, la aveva donata alla madre, con la consapevolezza che in seguito il padre sarebbe stato privato della propria abitazione. Il ricorrente osserva che la Corte di merito non ha seguito le tre direttive principali che si trovano nelle pronunce del giudice di legittimità in tema di revocazione per ingiuria grave: 1) non è stata colta l’aggressione ingiuriosa della sfera morale del donante da parte della figlia, che scientemente ha posto le condizioni perchè il padre fosse privato della propria abitazione; 2) non si è indagato sui rapporti tra le parti (il ricorrente aveva donato l’immobile alla figlia per sottrarlo ai creditori, con l’intesa che in futuro la figlia lo avrebbe ritrasferito al padre e quindi si trattava di un negozio fiduciario), 3) non è stata considerata la figura del donatario e la gravità dell’ingiuria arrecata.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – Nel ribadire l’esclusione della sussistenza della ingiuria grave da parte della donataria nei confronti del donante, onde configurare la sussistenza dei presupposti per la revocazione della donazione per ingratitudine, la Corte distrettuale si è riferita, quanto alla ermeneusi dell’art. 801 c.c., all’orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui l’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva (Cass. n. 7487 del 2011).

Orbene, avendo il ricorrente formulato anche il secondo motivo in termini di violazione o falsa applicazione di legge (e valendo, pertanto, quanto già rilevato sub 1.4.), va sottolineato che il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intellegibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016). Ciò in quanto, il controllo affidato alla Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio (che viceversa costituisce il filo conduttore delle proposte censure), ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe (come nella specie) in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

2.3. – A tale profilo di inammissibilità, va aggiunta la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (in base al quale il controllo degli atti deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, senza necessità di indagini integrative: Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012), là dove il ricorrente deduce che l’immobile era stato donato alla figlia per sottrarlo ai propri creditori, con l’intesa che in futuro questa lo avrebbe ritrasferito al padre, in virtù di una procura irrevocabile a vendere dalla stessa contestualmente sottoscritta, che non è stata nel rcorso medesimo meglio indicata e/o ivi trascritta.

3. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15/0, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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