Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22447 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 06/08/2021), n.22447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11488/2015 proposto da:

R.C.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Pizzuto Francesco, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Sicilcassa s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

– intimata –

avverso la sentenza n. 530/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- R.C.A. ha presentato domanda di insinuazione in via privilegiata nel passivo della s.p.a. Sicilcassa in liquidazione coatta amministrativa. A fondamento della propria pretesa ha posto, per quanto qui ancora in interesse, il proprio diritto alla ripetizione dei contributi versati al Fondo Integrativo Pensioni per il personale della Sicilcassa sulla retribuzione lorda percepita.

2.- Il credito è stato escluso dallo stato passivo depositato in data 18 dicembre 1998. R.C.A. ha presentato opposizione avanti al Tribunale di Palermo. Che la ha respinta con sentenza depositata in data 27 agosto 2008.

3.- R. ha allora proposto appello avanti alla Corte di Palermo. L’impugnazione è stata respinta con sentenza depositata in data 31 marzo 2014.

4.- La Corte siciliana ha ritenuto, in modo particolare, che la “decisione del Tribunale, di ritenere tardiva e inammissibile la produzione documentale effettuata dal ricorrente in corso di causa all’udienza di precisazione delle conclusioni e di respingere la domanda principale avanzata dal ricorrente per carenza di prova, sia priva di censura”.

“Al riguardo non risultano invocabili le norme degli artt. 87 e 88 TUB, al fine di ritenere applicabile alla fattispecie la norma dell’art. 421 c.p.c.: nel giudizio di opposizione allo stato passivo “non si applica il rito del lavoro, ma il rito ordinario, con la conseguenza che non possono essere esercitati i poteri istruttori ufficiosi del giudice previsti dall’art. 421 c.p.c.”.

D’altra parte, “secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte, l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre che alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perché dotate di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; indispensabilità da apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicché solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Tale facoltà deve essere esercitata in modo non arbitrario”.

E’ pertanto da confermare – così si è concluso – la decisione sul punto del Tribunale: “deve escludersi l'”indispensabilità” della detta produzione, trattandosi di documenti che fin dall’origine l’appellante avrebbe (potuto e) dovuto produrre in giudizio ovvero chiederne l’esibizione”.

5.- Avverso questo provvedimento, R.C.A. ha proposto ricorso per cassazione, legandolo a sei motivi.

La s.p.a. Sicilcassa non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi di ricorso sono stati rubricati nei termini che qui di seguito vengono riportati.

Primo motivo: violazione degli artt. 87 e 88 TUB, degli artt. 421, 425 e 437 c.p.c. Nullità del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Secondo motivo: violazione dell’art. 87 TUB. Nullità del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Terzo motivo: violazione dell’art. 345 c.p.c. Nullità del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Quarto motivo: violazione degli artt. 61,112,191,213,356 c.p.c. Nullità del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Quinto motivo: violazione dell’art. 429 c.p.c., 345 e 437 c.p.c.

Sesto motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c. Nullità del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

7.- I primo e il terzo motivo di ricorso concernono in via diretta la prova del credito restitutorio per cui l’attuale ricorrente ebbe a presentare domanda di insinuazione nel passivo della s.p.a. Sicilcassa.

Più in particolare, il primo motivo contesta la decisione dei giudici del merito di non ammettere i documenti perché depositati solo tardivamente, all’udienza di precisazione delle conclusioni.

A tale proposito, il motivo richiama, in specie, la disposizione dell’art. 88, comma 4 TUB vigente all’epoca (“per quanto non espressamente previsto dalle norme dell’art. 87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizione del codice di procedura civile sul processo di cognizione”; la norma è stata abrogata dal D.Lgs. n. 181 del 2015). Per dedurne che l’univoco tenore letterale di questa norma rinvia – per il peculiare settore della liquidazione coatta delle banche all’intera normativa contenuta nel libro II del codice di procedura: ivi compresa, dunque, anche la disciplina relativa alle “controversie in materia di lavoro” e, perciò, pure la norma dell’art. 421 c.p.c., comma 2, che abilita il giudice a “disporre d’ufficio in qualunque momento l’ammissione di ogni mezzo di prova”.

Il terzo motivo di ricorso fa invece riferimento al fatto che la Pronuncia “ha ritenuto di non accogliere la richiesta, espressamente formulata dal giudice del secondo grado di merito, di volere acquisire – in quanto indispensabili di fini della decisione, ex art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo applicabile alla presente controversia” (quale governata dalla normativa anteriore alla L. n. 134 del 2012), “i documenti non ammessi dal giudice del primo grado”.

Tale decisione – rileva il ricorrente – è stata basata unicamente sulla affermazione che si trattava di “documenti nuovi”, per il fatto cioè che non sarebbero stati prodotti nei termini.

8.- Dirimente si manifesta, in proposito, la censura di cui al terzo motivo di ricorso.

La Corte di Appello sembra avere mischiato tra loro, se non fuso in una sola, le due ragioni che, nel regime vigente all’epoca, consentivano la produzione di nuove prove in sede di appello (l’indispensabilità ai fini della decisione della causa; l’impossibilità di produrli nel primo grado). Nei fatti, la pronuncia dichiara l’inesistenza della “indispensabilità” dei documenti proprio in ragione del fatto che, per sé, gli stessi avrebbero anche essere prodotti nell’ambito del primo grado.

Per contro, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che la norma dell’art. 345 c.p.c., comma 3 (nella versione vigente all’epoca), consente espressamente al giudice di appello di ammettere, oltre alla nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa a esse non imputabile, quelle che ritenga” – sulla base di una decisione adeguatamente motivata – indispensabili nel quadro delle risultanze istruttorie, perché dotate di una influenza causale particolarmente incisiva (cfr., tra le altre, Cass., 19 aprile 2006, n, 9120; Cass., 23 luglio 2014, n. 16745; Cass., 31 agosto 2015, n. 17341).

9.- L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del primo motivo. Non diversamente è a dirsi, poi, per il secondo, quarto, quinto e sesto motivo.

10.- In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; va cassata, di conseguenza, la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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