Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22447 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 04/11/2016), n.22447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2315/2015 proposto da:

ANFFAS ONLUS, ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI PERSONE CON

DISABILITA’ INTELIETTIVE E/O RELAZIONALI, in persona del Presidente

e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

TRE OROLOGI 20, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FUSCO, che

la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FASANA 16,

presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RAMPIONI, rappresentata e

difesa da se stesso e dall’avvocato LUIGI GIORDANO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 924/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI del

20/11/2014, depositata il 21/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Gianluca Fusco difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato M.F. difensore di se stessa controricorrente

che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ANFFAS Onlus proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 7180/12, con il quale, il Tribunale di Napoli ingiungeva all’opponente di corrispondere all’avv. M. la complessiva somma di Euro 85.760,00, richiesta quale compenso per l’attività professionale svolta a vantaggio dell’opponente e contro San Paolo Banco di Napoli.

Si costituiva l’avv. M.F. eccependo l’inammissibilità dell’opposizione e l’applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011.

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza, dichiarava inammissibile l’opposizione e per l’effetto confermava il decreto ingiuntivo, integralmente, dichiarandone l’esecutività. Condannava l’ANFFAS Onlus al pagamento delle spese del giudizio di opposizione. Secondo il Tribunale di Napoli, l’opposizione andava dichiarata inammissibile perchè il giudizio era stato introdotto con citazione, anzichè con ricorso e, ai fini di accertare la tempestività o meno dell’opposizione, occorreva avere riguardo al momento del deposito dell’atto introduttivo a prescindere dalla data di notifica del medesimo a controparte. E, nel caso in esame, l’atto introduttivo era stato depositato il 14 gennaio 2013, oltre il termine perentorio dei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo previsto dall’art. 641 c.p.c., che scadeva il 7 gennaio 2013.

La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta dall’associazione ANFFAS Onlus con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. L’avv. M.F. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare:

a) va rigettata l’eccezione avanzata da parte controricorrente, di inammissibilità del ricorso per mancato conferimento della procura nelle forme previste dall’art. 83 c.p.c., comma 2 e 3, e art. 365 c.p.c., posto che da un accertamento effettuato da questo collegio la procura ad litem rilasciata da S.R. nella qualità di Presidente e legale rappresentante di ANFFAS onlus, all’avv. Gianluca Fusco (iscritto all’albo passionisti dal 28 novembre 2002), in calce al ricorso oggetto del presente giudizio, non presenta alcun vizio apparente e risponde ai requisiti di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c., ditalchè risulta incomprensibile la eccezione, non meglio specificata.

b) Inammissibile è l’eccezione avanzata da parte controricorrente, per violazione del principio di autosufficienza, perchè il ricorso consente un adeguato esame delle censure.

c) infondata è l’eccezione di mancata formulazione dei quesiti di diritto, posto che la L. 18 giugno 2009, n. 69, ne ha disposto l’abrogazione con riferimento ai ricorsi per cassazione proposti nei confronti di sentenze pubblicate a partire dal 4 luglio 2009 (art. 47 in combinato disposto con l’art. 58). Il quesito di diritto continua, pertanto, ad essere applicabile solo ai ricorsi proposti avverso le sentenze anteriori a tale data. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è stato depositato il 20 novembre 2014 e, cioè, in data successiva al 4 luglio 1990.

2.- Con il primo motivo di ricorso l’ANFFAS Onlus lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, tenuto conto dell’ultimo comma della norma, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene la ricorrente, che il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo di cui si dice, non considerando che in applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, detta opposizione avrebbe dovuto esser proposta a norma dell’art. 645 c.p.c., il quale prescrive che l’opposizione si propone con atto di citazione.

1.1.- Il motivo è infondato.

Va qui osservato che la L. 13 giugno 1942, n. 794, all’Art. 28 (così come sostituito dall’art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150), così, dispone: “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui all’art. 633 c.p.c. e ss., procede ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14”. Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 1, prevede che “Le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”.

Sicchè appare evidente che il cliente, ove voglia proporre opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il recupero dei propri compensi deve, necessariamente, utilizzare il procedimento sommario di cognizione, introducendo il giudizio con ricorso in luogo della citazione ex art. 645 c.p.c..

D’altra parte, la stessa Corte di cassazione a Sezione Unite (Cass. 21675 del 2013) ha avuto modo di affermare, sia pure incidenter tantum, “(…) non può dubitarsi che il principio in parola (quello che l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato abbia la forma della citazione) è destinato ad essere radicalmente rivisitato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, a mente del quale l’atto di opposizione all’ingiunzione dovrà avere la forma del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (…).e non più dell’atto di citazione” con la specificazione che “(…) secondo l’espressa previsione dell’art. 36 del medesimo testo legislativo, le modifiche normative da esso introdotte sono applicabili esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, mentre le controversie pendenti a tale data continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni abrogate o modificate”.

Pertanto, correttamente, il Tribunale di Napoli ha osservato che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., è stato erroneamente introdotto con atto di citazione, ovvero, nelle forme di rito ordinario civile, laddove, invece, doveva essere iniziato con ricorso trovando applicazione il rito sommario di cui all’art. 702 bis c.p.c. e segg., sulla base del disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 1″.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, tenuto conto dell’ultimo comma della norma, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Sostiene la ricorrente che il Tribunale di Napoli, in applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, secondo il quale il Giudice di merito avrebbe dovuto valutare gli effetti processuali dell’atto introduttivo del giudizio secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e, conseguentemente, ritenere tempestiva ed ammissibile l’opposizione al decreto ingiuntivo di cui in narrativa.

2.1.- Anche questo motivo è infondato.

Costituisce orientamento ermeneutico, univocamente consolidatosi nel tempo (sia in giurisprudenza sia in dottrina), che l’impugnazione e l’opposizione a decreto ingiuntivo da proporsi con ricorso e, invece, promosse con citazione non sono ineluttabilmente destinate a restare prive di effetti, ancorchè poste in essere in violazione di specifica normativa processuale, giacchè sono suscettibili di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., alla condizione, tuttavia, che, nel termine perentoriamente prescritto dalla legge ai fini dell’ammissibilità dell’impugnativa, l’atto (di impugnazione o di opposizione) sia stato, non solo notificato alla controparte, ma pure depositato nella Cancelleria del giudice (cfr., in giurisprudenza, tra le altre, quanto al primo profilo: Cass., ss.uu., 4876/91; n 9530/10, n. 21161/11). In altri termini, secondo copiosa giurisprudenza, in questi casi occorre fare riferimento al momento in cui è avvenuto il deposito della citazione in cancelleria. Ove tale deposito è stato eseguito nel rispetto del termine dei 40 giorni l’opposizione deve ritenersi ammissibile e il giudizio potrà proseguire previa conversione del rito ordinario in quello sommario di cognizione. Al contrario, ove la notifica della citazione sia intervenuta nel rispetto del termine dell’opposizione, ma il deposito successivamente alla scadenza si configura una ipotesi di inammissibilità del relativo giudizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Ora, nel caso in esame, l’atto di citazione de quo è risultato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto previsto dall’art. 641 c.p.c.. Come afferma il Tribunale ” Visto che nel caso de quo l’atto introduttivo (citazione in luogo del ricorso) risulta depositato in data 14 gennaio 2013 ovvero tardivamente oltre il termine perentorio di quaranta gironi dalla notifica del decreto ingiuntivo previsto dall’art. 641 c.p.c., scadente in data 7 gennaio 2013 (Vedi notifica del decreto ingiuntivo del 18 novembre 2012, in atti)”.

Pertanto, correttamente, il Tribunale ha ritenuto di dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione perchè tardiva e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.

In definitiva, il ricorso va rigettato e, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., il ricorrente va condannato a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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