Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22446 del 27/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24319/2010 proposto da:
ENI SPA GAS & POWER (OMISSIS) in persona del suo Procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RONCINOTTO 1, presso lo
studio dell’avvocato GIORDANELLI Iolanda, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1842/2009 del GIUDICE DI PACE di CATANZARO del
12.11.09, depositata il 16/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Iolanda Giordanelli che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
“1. L’Eni spa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Catanzaro, depositata il 16 novembre 2009.
Con l’unico motivo, si deduce omesso esame di documenti, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.
Proposta di decisione.
1. Il ricorso è inammissibile essendo stata impugnata una sentenza del giudice di pace astrattamente soggetta ad appello.
2. Per effetto dell’entrata in vigore, (3 marzo 2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha sostituito l’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, le sentenze del giudice di pace pubblicate a partire da tale data sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi:
– se le parti sono d’accordo per omettere l’appello, secondo la previsione generale di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 2;
– se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti (ex art. 114 cod. proc. civ.), essendo tali sentenze inappellabili.
2.1. Infatti, le Sez. Un. hanno chiarito che “Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione” (Sez. Un. 18 novembre 2008, n. 27339).
3. Nella specie, la sentenza del giudice di pace, depositata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed avente ad oggetto il pagamento di un credito, pari a Euro 596,38, intimato con decreto ingiuntivo dall’Eni al L. per il pagamento di fatture pretese insolute, quindi rientrante nelle decisioni secondo equità ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., comma 2, sarebbe stata astrattamente appellabile, nei limiti previsti dall’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, come novellato dal suddetto D.Lgs., è non è, pertanto, ricorribile per cassazione.
4. L’inammissibilità del ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi”;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inaramissibile;
che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011