Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22446 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.26/09/2017),  n. 22446

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4047/2015 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 63,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FOTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO STARVAGGI;

– ricorrente –

contro

ISLAND REFINANCING S.R.L., BANCO DI SICILIA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE

di PA depositato il 10/12/2014, emesso sul procedimento iscritto al

n. 1500/2013 R.G.A.C. di quell’ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. L.G., qualificando il ricorso come regolamento di competenza e, tuttavia, iscrivendolo a ruolo come ricorso ordinario, ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro la s.r.l. Island Refinancing e Unicredit s.p.a. (già Banco di Sicilia), avverso l’ordinanza del 10 dicembre 2014, con cui il Tribunale di Patti ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del procedimento di cui, nell’ottobre del 2013, era stato investito da esso ricorrente con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., contro le intimate, la prima quale cessionaria della situazione giuridica del Banco di Sicilia.

Il ricorso era inteso ad ottenere la condanna delle stesse, in via alternativa o congiuntamente, alla restituzione di una somma corrisposta in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dallo stesso Tribunale e poi da esso revocato con la sentenza n. 92 del 2013.

2. La sospensione è stata disposta dal Tribunale di Patti, nella costituzione della Island Refinancing, che aveva eccepito la litispendenza, rispetto all’azione restitutoria esercitata, dell’analoga domanda di restituzioni, proposta dal L. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente in grado di appello davanti alla Corte di Appello di Messina.

Il Tribunale ha ravvisato un nesso di continenza e non di litispendenza fra le due controversie, motivando che l’oggetto del giudizio di cui era investito risultava “più circoscritto” rispetto a quello pendente davanti alla Corte mamertina.

3. Al ricorso non v’è stata resistenza delle intimate.

4. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di fondatezza e rilievo, tuttavia, d’ufficio della sussistenza di una situazione di litispendenza. La proposta è stata notificata all’avocato del ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.

5. Non è stata depositata memoria.

Considerato che:

1. Il Collegio condivide le valutazioni della proposta del relatore. La sospensione è stata disposta illegittimamente alla stregua del principio di diritto evocato dalla proposta, nel senso che: “Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all’art. 702 bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell’art. 702 ter c.p.c., comma 3, disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell’ambito del rito sommario, è illegittima l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., o dell’art. 337 c.p.c., comma 2, nel senso della inammissibilità del ricorso” (Cass. (ord.) n. 21914 del 2015; anteriormente: Cass. (ord.) n. 3 del 2012; successivamente: Cass. (ord.) n. 2272 del 2017).

In base a detto principio il Tribunale non poteva esercitare il potere di sospensione e, pertanto, l’ordinanza dev’essere per tale ragione caducata.

2. Tuttavia, poichè la Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza può esercitare il potere di rilevazione di ufficio delle questioni di rito rilevabili d’ufficio e che come tali potrebbero essere rilevate o avrebbero dovuto rilevarsi d’ufficio dal giudice del procedimento di merito in cui è stato emesso il provvedimento impugnato con l’istanza di regolamento di competenza, e, poichè, ai sensi dell’art. 49 c.p.c., deve dare i provvedimenti per la prosecuzione del processo, si configura a questo punto una situazione di questo genere.

La Corte, infatti, deve constatare che fra la domanda introdotta con il procedimento sommario e quella introdotta nel giudizio monitorio e pendente in grado di appello vi è una relazione di identità, che non è in alcun modo eliminata dalla circostanza che la pendenza della domanda restitutoria ed il rilievo che la continenza non può derivare dalla pendenza davanti al giudice di appello si sia innestata nell’ambito del giudizio pregiudicante di opposizione al decreto ingiuntivo, come ha mostrato di credere il Tribunale, là dove ha parlato di carattere più “circoscritto” del giudizio davanti a sè rispetto a quello pendente in appello, così adombrando una relazione di continenza.

La relazione fra la domanda restitutoria e quella di opposizione al decreto ingiuntivo si connota, invece, nel senso di relazione di pregiudizialità fra l’esito del giudizio di opposizione, sebbene anche in ragione di un suo esito non ancora passato in cosa giudicata che giustifichi le restituzioni e quello del giudizio sulle restituzioni.

Poichè il giudizio sulle restituzioni è stato incardinato preventivamente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la constatazione della prevenzione impone il rilievo d’ufficio della litispendenza (cui non osta la pendenza del giudizio preveniente in appello: Cass., Sez. Un., n. 27846 del 2013) e la sua declaratoria, con la conseguenza che il giudizio davanti al Tribunale dovrà cancellarsi dal ruolo.

Il principio di diritto che giustifica tale conclusione è il seguente: “in sede di regolamento di competenza proposto contro un’ordinanza di sospensione del giudizio di merito adottata dal giudice di merito, la Corte di Cassazione, qualora annulli tale ordinanza e rilevi che il nesso fra il giudizio sospeso e quello in ragione del quale è stata disposta la sospensione si connota come relazione di identità, deve d’ufficio, dopo avere annullato l’ordinanza, rilevare la litispendenza e, quindi, disporre, ai sensi dell’art. 49 c.p.c., la cancellazione dal ruolo, a norma dell’art. 39 c.p.c., comma 1, del giudizio di merito in cui è stata pronunciata l’ordinanza”.

Le spese del giudizio di regolamento possono compensarsi come quelle del giudizio sommario, perchè alla soccombenza sul primo delle parti intimate, si correla quella del ricorrente sul giudizio di merito, che qui viene definito in rito per ragioni di litispendenza.

PQM

 

La Corte dichiara illegittima l’ordinanza impugnata e ne dispone la caducazione. Previo rilievo d’ufficio, dichiara, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 1, la litispendenza del giudizio davanti al Tribunale di Patti rispetto alla domanda di restituzione delle somme avanzata nel giudizio pendente davanti alla Corte di Appello di Messina. Visto l’art. 49 c.p.c., dispone che si provveda alla conseguente cancellazione dal ruolo del giudizio davanti al detto Tribunale. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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