Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22446 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 07/03/2018, dep. 24/09/2018), n.22446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7549/2015 proposto da:

D.G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CUNFIDA 20, presso lo studio dell’avvocato SERENA CAPONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ADOLFO BENDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2961/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/03/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con sentenza del 24/11/2004, accolse l’opposizione proposta da D.G.V. avverso decreto emesso dal predetto Ministero, con il quale era stata applicata sanzione amministrativa pecuniaria per esportazione di valuta in violazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 227 del 1990, come sostituito dal D.Lgs. n. 125 del 1997, art. 1, per avere omesso di depositare presso il competente ufficio doganale la dichiarazione di esportazione verso un paese extracomunitario della somma di complessive Euro 128.165,35, eccedente la misura all’epoca consentita di Euro 103.165,35;

che, cassata la predetta sentenza, il Tribunale medesimo, decidendo in sede di rinvio, con la sentenza n. 48/2010, aveva confermato il decisum della sentenza cassata;

che la Corte d’appello di Milano con la sentenza di cui in epigrafe, accolta l’impugnazione avanzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in riforma della sentenza di primo grado rigettò l’opposizione in parola;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello il D.G. ricorre per cassazione, articolando tre motivi di censura;

che il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso;

considerato che il primo ed il secondo motivo, unitariamente scrutinabili in quanto osmotici fra loro, attraverso i quali il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere la sentenza gravata presunto l’illecita esportazione di valuta sul presupposto, costituente indizio semplice e non univoco, che la partita di orologi di marca (OMISSIS) fossero stati pagati in territorio svizzero con la somma di denaro contanti di cui detto, peraltro in epoca in cui non era ancora stata adottata la valuta dell’Euro, non merita di essere accolta per le ragioni di cui appresso:

a) questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, e spettando all’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell’intimato, la prima può anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest’ultimo l’onere della prova contraria, purchè i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi cioè ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detti criterio, e restando invece censurabile la palese inadeguatezza della motivazione (Sez. 1, n. 3837, 16/3/2001, Rv. 544841);

b) deve trarsi grave presunzione dalla constatazione che “proprio le operazioni di compravendita non accompagnate da fatturazione fiscale lungi dall’essere regolabili tramite strumenti di pagamento controllabili e rintracciabili privilegiano pagamenti immediati in contanti contestualmente alla consegna della merce” (Sez. 5, n. 21317, 5/8/2008);

c) dell’art. 360 c.p.c., n. 5, post riforma operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, consente il ricorso solo in presenza di omissione della motivazione su un punto controverso e decisivo (pur dovendosi assimilare alla vera e propria omissione le ipotesi, che qui non ricorrono, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914), omissione che qui non si rileva affatto, avendo la Corte territoriale preso in considerazione gli elementi salienti e significanti del fatto, alla stregua dell’apprezzamento ai sensi dell’art. 2729 c.c., al quale era chiamata;

d) l’omissione, come questa Corte ha ripetutamente affermato, deve concernere un fatto materiale, primario o secondario, avente il carattere qualificante della decisività (cfr, ex multis, Sez. 1, n. 5133, 5/3/2014, Rv. 629647; Sez. 1, n. 7983, 4/4/2014, Rv. 630720; Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, Rv. 645828; Sez. 6-5, n. 23238, 4/10/2017, Rv. 646308), che nella fattispecie al vaglio non ricorre e deve consistere in elementi fattuali, giammai può essere succedaneamente individuata nell’esercizio del potere motivazionale (cfr., Sez. 3, n. 5795, 8/3/2017, Rv. 643401), come, all’evidenza,propone il ricorrente;

e) condivisibile l’affermazione secondo la quale compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (cfr., Sez. 3, n. 19485, 4/8/2017, Rv. 645496-2; ma già si veda Sez. 6, n. 10975, 5/5/2017, Rv. 643968);

f) tuttavia, nel caso in esame, a fronte della mera congettura dubitativa esposta dal ricorrente (la partita di orologi potrebbe essere stata pagata in territorio italiano), la sentenza della Corte d’appello ha evidenziato almeno due fatti significanti, di cui uno positivo, (gli orologi erano stati consegnati in Svizzera e passati in Italia attraverso l’Ufficio doganale di L.M.) e l’altro negativo, che implicitamente si trae dal narrato (non constava l’accompagnamento delle fatture), che appaiono senz’altro gravi, in grado, cioè, d’esprimere una spiccata probabilità di derivazione dal faro noto di quello ignoto; precisi, cioè non equivoci e concordanti, cioè convergenti verso la medesima inferenza;

g) infine, è appena il caso di soggiungere che il computo in Euro del prezzo della merce, restando incontestato il calcolo, è privo di rilevanza;

considerato che il terzo motivo, con il quale il D.G. denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., per non avere la Corte di Milano considerato nel regolare le spese che il ricorrente era risultato vincitore per due volte in primo grado, è destituito di giuridico fondamento in quanto il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 6259, 18/3/2014, Rv. 629993);

considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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