Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22446 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/10/2020, (ud. 11/06/2019, dep. 16/10/2020), n.22446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17310-2013 proposto da:

TURINVEST SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,

presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati MASSIMO BASILAVECCHIA, ANTONELLA TARQUINI

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AMCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2012 della COMM.TRIB.REG. di L’AQUILA,

depositata il 23/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO, che ha concluso per l’accoglimento del 6 e 7 motivo

di ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TARQUINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto il

rigetto.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate notificò a Turinvest s.r.l., proprietaria dell’albergo (OMISSIS), avviso di accertamento con il quale, rilevata l’inattendibilità delle scritture contabili della società, rettificò il reddito d’impresa da questa dichiarato nell’anno di imposta 2005, riprendendo a tassazione, ai fini Iva, Irpeg e Irap, ricavi occulti, asseritamente utilizzati per il pagamento ai fornitori, nonchè i costi (contabilizzati in aumento di beni materiali ammortizzabili) portati da fatture emesse nel luglio e nel novembre 2002 da Co.Svii coop. a r.l. e da fatture emesse nel 2005 da Edil M. di M.P. per operazioni ritenute inesistenti (le prime perchè Co.Svii, si era cancellata dal R.I. nell’aprile 2002, le seconde perchè Edil M. aveva aperto la propria partita IVA nel1 dicembre 2005).

La contribuente impugnò l’avviso deducendo: di aver concesso in locazione l’immobile, sin dal 2002, alla ditta individuale di cui era titolare l’allora suo socio-amministratore, L.C.L., di aver nel contempo iniziato la ristrutturazione dell’ultimo piano dell’edificio e di aver inoltre, nel 2005, realizzato lavori di sistemazione di un immobile pertinenziale; di non aver, pertanto, conseguito nell’esercizio altri ricavi al di fuori dell’incasso dei canoni pattuiti; che i pagamenti ai fornitori erano stati eseguiti dai soci; che i lavori fatturati da Co.Svii., così come quelli fatturati da Edil M., erano stati effettivamente eseguiti e pagati.

Il ricorso fu rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila e la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ha, a sua volta, rigettato l’appello proposto da Turinvest s.r.l. contro la prima decisione.

La CTR, per ciò che in questa sede ancora interessa, ha rilevato nel merito che la CTP aveva compiutamente spiegato che la contabilità dell’appellante era risultata del tutto inattendibile “tanto da rendere assolutamente non credibili, se non addirittura pretestuose le scarne giustificazioni difensive sul merito, peraltro prive di ogni rilevanza” ed ha escluso che vi fossero ragioni di diritto per ritenere non applicabili le sanzioni.

La sentenza, depositata il 23 maggio 2012, è stata impugnata da Turinvest con ricorso per cassazione affidato a sette motivi e illustrato da memoria, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso Turinvest denuncia la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.

Il motivo è fondato.

La ricorrente aveva lamentato in appello il vizio di motivazione della prima sentenza, con la quale la CTP aveva respinto il ricorso sulla base di un’argomentazione (la pretestuosità e l’irrilevanza delle difese svolte dalla società, attesa la totale inattendibilità delle sue scritture contabili) palesemente priva di concludenza, posto che l’irregolare tenuta delle scritture contabili, stante l’effettuazione di pagamenti (non registrati) a fronte di un saldo negativo di cassa, può fondare la presunzione semplice dell’esistenza di ricavi occulti, che tuttavia ben può essere vinta da elementi di prova contraria, e non può certo (a maggior ragione) ritenersi decisiva rispetto alla contestazione concernente l’inesistenza di operazioni fatturate e registrate in contabilità.

L’art. 161 c.p.c. prevede che le nullità della sentenza che, quale quella prevista dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), non comportino l’obbligo della rimessione della causa al primo giudice, si convertono in motivi di impugnazione.

La CTR era stata dunque investita, attraverso la denuncia del vizio di motivazione della prima decisione, dell’intero riesame del merito della controversia.

Ebbene, il giudice d’appello, anzichè procedere all’indagine che gli era stata devoluta, che comportava la valutazione di tutti gli elementi di prova addotti da Turinvest a confutazione delle contestazioni contenute nell’avviso, ivi compresa la verifica se le operazioni fatturate da Co.Svii, e da Edil M. dovessero ritenersi oggettivamente o soggettivamente inesistenti (stanti le diverse conseguenze, in tema di deducibilità dei costi e di onere della prova, quanto alla detraibilità dell’IVA, che derivano dalla ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi) ha rigettato il gravame limitandosi a richiamare la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno della statuizione di rigetto del ricorso.

La CTR, venendo totalmente meno al suo compito, ha dunque respinto l’appello motivando per relationem, mediante l’acritico recepimento della motivazione della sentenza di primo grado, peraltro già di per sè stessa mancante di un completo e coerente percorso argomentativo: l’iter logico-giuridico seguito dal giudice d’appello per pervenire alla decisione risulta, in definitiva, inintellegibile.

All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, attinenti alle questioni di merito che dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio ed a quelle, conseguenti, in punto di irrogazione e quantificazione delle sanzioni.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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