Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22446 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 06/08/2021), n.22446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11305/2015 proposto da:

M.R., in proprio, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

da se medesima;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- L’avvocata M.R. ha presentato domanda di insinuazione in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c. nel passivo del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS). A fondamento della richiesta ha posto lo svolgimento di attività di “recupero crediti in sede giudiziale” nell’interesse della società poi fallita.

Il giudice delegato ha escluso il credito, “in quanto il decreto ingiuntivo”, che era stato prodotto per la relativa prova, “non era passato in giudicato prima della sentenza di fallimento”.

2.- L’avvocata ha proposto opposizione L.Fall., ex artt. 98 e s. avanti al Tribunale di Bologna. Che, con provvedimento depositato in data 3 maggio 2021, ha dichiarato improcedibile l’opposizione, per ritardata notifica al curatore del Fallimento.

E’ seguita la proposizione del ricorso per cassazione, che è stato articolato in due motivi.

3.- Con ordinanza 26 settembre 2014, n. 20397, questa Corte ha accolto il ricorso, cassando il provvedimento impugnato e rinviando la controversia al Tribunale felsineo.

4.- Riassunta la controversia avanti al Tribunale (R.G. 18164/2014), all’udienza del 19 febbraio 2015 il delegato del curatore (non essendosi costituito il Fallimento) ha dichiarato di “non opporsi all’ammissione del credito allo stato passivo, anche in considerazione del fatto che è già stato eseguito riparto finale dell’attivo, che ha visto il pagamento parziale del primo privilegio, con conseguente irrilevanza dell’ammissione, per l’incapienza della massa”.

5.- Con provvedimento depositato in data 16 marzo 2015, il Tribunale ha dichiarato la “cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, compensato interamente le spese di lite”.

6.- In proposito, la pronuncia ha rilevato che le dichiarazioni rese dal Fallimento vanno intese “quale richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere”; che, “in effetti, l’avvenuto riparto impone (con la conseguente impossibilità di dare corso ad altra attività) la dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere”; che, “ai limitati fini della liquidazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, deve prendersi atto della mancanza di adeguata prova della sussistenza e consistenza del credito in questione, apparendo inammissibile la richiesta di prova per testi qui articolata (per la natura valutativa della stessa, trattandosi di confermare lo svolgimento di un’attività intellettuale quale quella professionale) e insufficiente la produzione documentale (relativa ai soli atti processuali e non anche ai documenti menzionati come “prodotti nella sede monitoria” e qui non più precisamente indicati)”; che la “stessa inutilità della sua (eventuale) collocazione nello stato passivo (per le ragioni indicate qui dal curatore e non contestate ex adverso, consistenti nel mancato soddisfacimento di crediti con privilegio poziore) induce a soprassedere a ulteriore disamina”; che “ragioni di equità… inducono a compensare integralmente le spese di giudizio”.

7.- Avverso questo provvedimento, l’avvocata M.R. ricorre per cassazione, formulando quattro motivi di ricorso.

Il Fallimento non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8.1.- Il primo motivo assume la violazione delle norme della L.Fall., artt. 99,art. 159 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

“Il provvedimento dovrà essere cassato” – sostiene la ricorrente – “in quanto ha preso atto di dichiarazioni provenienti da mero delegato della Curatela non costituita ritualmente nel procedimento”. Ciò comporta violazione della norma della L.Fall., art. 99: i suoi commi 6, 7 e 8 impongono la “costituzione a pena di decadenza nei termini di dieci giorni prima dell’udienza con una memoria difensiva contenente eccezioni processuali e di merito, indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti”.

8.2.- Il secondo motivo lamenta la violazione della L.Fall., art. 111, nonché “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo si sostanzia nell’affermazione che “e’ evidente la violazione di legge nella quale è incorso il Collegio nel dichiarare la cessazione della materia del contendere della opposizione allo stato passivo proposta dall’avv. M. in proprio nella qualità di creditrice della procedura per prestazioni professionali, quanto meno per ciò che attiene le spese legali”.

Per le spese spettanti “al creditore vittorioso nel giudizio di opposizione allo stato passivo” – si puntualizza in specie – la prededuzione si manifesta sicura, posto che, in sede di opposizione, il ricorso alla difesa tecnica è necessario.

8.3.- Il terzo motivo assume la violazione degli artt. 2230,1988 e 2697 c.c. e “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo fa riferimento al credito per cui l’avvocata M. chiese a suo tempo l’insinuazione nel fallimento della s.r.l. (OMISSIS) e alla prova del medesimo. In proposito, ricorrente afferma che “contrariamente a quanto sostenuto dal Collegio, il mandato professionale può essere conferito all’avvocato anche in forma orale”; e aggiunge che la pronuncia ha pure “ignorato una circostanza essenziale e inconfutabile e, cioè, la presenza in atti di riconoscimento di debito: cfr. docc. n. 225, 226 e 227 procedimento opposizione”.

8.4.- Il quarto motivo riscontra la violazione della L.Fall., art. 113, nonhe’ “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Nei suoi contenuti, il motivo assume che “appare evidente la violazione nella quale è incorso il curatore, unitamente al Collegio che, in spregio al dettato di legge, ha inteso dare esecuzione al piano del riparto finale senza provvedere agli opportuni accantonamenti”.

9.- Il primo motivo di ricorso non può essere accolto.

Secondo quanto rilevato dalla pronuncia di Cass., 31 maggio 2011, n. 12012, l’informale audizione del curatore, ovvero di un soggetto delegato da questi, costituisce una mera irregolarità allorquando riguardi dati ed elementi di cui il Tribunale avrebbe potuto anche tenere conto d’ufficio. Non può essere messo in dubbio, d’altra parte, che il Tribunale ben avrebbe potuto rilevare d’ufficio la circostanza che il piano di riparto finale era già stato ormai depositato e il riparto eseguito.

10.- Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Secondo quanto ritiene la giurisprudenza di questa Corte, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere suppone una “sopravvenuta caducazione del reciproco interesse della parti alla sua naturale conclusione” (Cass., 30 aprile 2012, n. 6617) ed è quindi “ravvisabile solo a fronte di fatti che esauriscano oggettivamente e definitivamente il tema del dibattito, elidendo l’interesse alla prosecuzione della controversia” (cfr. già Cass., 22 settembre 1999, n. 10269).

Nel caso di specie, persisteva sicuramente l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione valutativa del merito, quanto meno ai fini della liquidazione delle spese giudiziali.

11.- L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta assorbimento del terzo e del quarto motivo.

12.- In conclusione, va cassato il provvedimento impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alla spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, assorbiti il terzo e il quarto motivo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Bologna che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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