Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22445 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 18/05/2017, dep.26/09/2017),  n. 22445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14659-2016 proposto da:

D.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio CASAGRANDE – PERROTTA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIO ANZISI, LUCIANO BOCCARUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 8404/2014 V.G. del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

il ricorrente ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Napoli con cui è stata rigettata la domanda proposta L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter nei confronti del Ministero della Giustizia, per il risarcimento dei danni subiti per effetto di condizioni detentive contrarie alla dignità della persona in relazione all’art. 3 CEDU;

il Tribunale ha affermato che la responsabilità dedotta dev’essere qualificata come extracontrattuale, con applicazione del termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c.;

ciò premesso, il primo giudice ha ritenuto che, in relazione alla detenzione subita dal D.L. in tre diversi istituti carcerari, sia risultato rispettato il parametro dello spazio vivibile ed ha concluso che “valutato l’insieme di tali condizioni (detentive), unitamente allo spazio a disposizione, deve ritenersi non integrata la violazione lamentata per l’insussistenza di un trattamento inumano e degradante legittimante la pretesa risarcitoria”, rigettando pertanto il ricorso;

ricorre per cassazione il D.L., affidandosi ad un unico articolato motivo con cui denuncia la “violazione dell’art. 1173 e 2946 c.c. nonchè della L. n. 354 del 1973, art. 35 ter in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso pone alla Corte questioni nuove, sia in punto di ammissibilità del ricorso straordinario avverso il decreto emesso L. n. 354 del 1975, ex art. 35-ter sia in punto di qualificazione della natura dell’invocata responsabilità e di individuazione del relativo termine prescrizionale;

risulta pertanto opportuno che il ricorso sia trattato alla pubblica udienza.

PQM

 

La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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