Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22445 del 06/08/2021

Cassazione civile sez. I, 06/08/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 06/08/2021), n.22445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4185/2016 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

Scola Michele, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in persona del Curatore V.M.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n. 39, presso lo

studio dell’avvocato Cartoni Silvio, rappresentato e difeso

dall’avvocato Ravinale Mario, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona curatore G.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal cons. Dott. Paola VELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Torino ha rigettato il reclamo proposto dalla società (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che in data 20/08/2015 ne ha dichiarato il fallimento, su ricorso L.Fall., ex art. 6 della curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. – società capogruppo di un gruppo di imprese cui apparteneva anche (OMISSIS), a sua volta dichiarata fallita dal medesimo Tribunale in data 29/08/2014, previa declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo da essa proposta – in forza di un credito di circa 4 milioni di Euro, derivante da finanziamento per l’acquisto di terreni estrattivi.

1.1. In sintesi, dagli atti di causa risulta che: i) la (OMISSIS), essendo interessata ad acquisire i diritti di sfruttamento di una cava sita nel (OMISSIS), concesse un finanziamento alla (OMISSIS) (soggetta alla sua direzione e coordinamento) per acquistare l’immobile e i diritti di sfruttamento, con l’intesa che quest’ultima avrebbe fornito alla prima il materiale naturale estratto dalla cava (sabbie e ghiaie) e che il credito di (OMISSIS) per il rimborso del finanziamento sarebbe stato progressivamente compensato, sino a totale estinzione, con il credito di (OMISSIS) per il corrispettivo di ogni fornitura; ii) successivamente, la situazione contingente del mercato indusse (OMISSIS) ad approvvigionarsi presso altri cantieri, con posticipazione dell’inizio dell’attività estrattiva della cava acquistata da (OMISSIS); iii) sulla base del verbale del Consiglio di amministrazione di (OMISSIS) del 16/11/2012 venne poi sottoscritto il contratto di fornitura del 20/11/2012 in cui (OMISSIS) evidenziava un credito di Euro 3.540.770,59 e si impegnava ad iniziare ad acquistare quanto prima la materia prima da (OMISSIS) nonché a soprassedere all’incasso dei crediti, che sarebbe avvenuto proporzionalmente agli acquisti; iv) l’impegno non ebbe seguito per la sopravvenuta crisi di (OMISSIS), il cui Cda – presieduto da A.M., che si astenne in quanto amministratore unico di (OMISSIS) – diede atto con verbale del 12/01/2013 che non avrebbe dato corso all’acquisto, impegnandosi a riconoscere a (OMISSIS), a titolo di penale, la rinuncia irrevocabile al credito da finanziamento, riservandosi di chiedere il trasferimento in suo favore dei terreni estrattivi per un valore non superiore al credito medesimo; v) in data 28/01/2013 B.O. – Consigliere del Cda di (OMISSIS) privo dei poteri di rappresentanza – inviò un atto di “Rinuncia al credito” a (OMISSIS), che concesse l’opzione sul trasferimento di parte dei terreni entro il 30/06/2014.

1.2. In sede prefallimentare (OMISSIS), attesa la suddetta rinuncia, ha eccepito il difetto di legittimazione di (OMISSIS) a richiedere il fallimento, ma l’eccezione è stata rigettata dal tribunale sul duplice rilievo che i verbali del C.d.a. erano meri atti interni e che sia il contratto del 20/11/2012 sia la lettera di rinuncia del 28/01/2013, in quanto privi di data certa, erano inopponibili al Fallimento (OMISSIS).

1.3. La corte d’appello, pur riconoscendo l’infondatezza dell’eccezione ex art. 2704 c.c. (per avere il Fallimento (OMISSIS) agito utendo iuribus della società fallita), ha ritenuto sussistente il credito in questione affermando che: a) la Delib. di rinuncia è mero atto interno, privo di valenza negoziale diretta, non rilevando la presenza nel Cda di (OMISSIS) dell’amministratore unico di (OMISSIS) (geom. A.), astenutosi per conflitto di interessi; b) la vicenda, caratterizzata da un’evoluzione progressiva, non ha raggiunto il suo perfezionamento, perché l’atto finale di rinuncia, in esecuzione della Delib. 12 gennaio 2013, è stato sottoscritto per (OMISSIS) dal consigliere B., privo del relativo potere; c) di conseguenza, a regolare i rapporti tra le parti è rimasto il contratto del 20/11/012, dal quale però non emerge alcuna rinuncia al credito, bensì solo la volontà di “soprassedere” alla sua riscossione mediante l’acquisto di materiali (peraltro divenuto impossibile per il sopravvenuto fallimento di (OMISSIS)); d) anche a voler ritenere che l’obbligo residuato a carico di (OMISSIS) fosse non più la restituzione del finanziamento, bensì la fornitura di materiali e la concessione dell’opzione per il trasferimento dei terreni, si tratterebbe comunque di obbligazioni cui non poteva più essere dato adempimento; e) (OMISSIS), che non è stata posta in liquidazione, versa dunque in stato di insolvenza, poiché la sua attività è ferma – essendo la sua principale cliente (OMISSIS), ormai fallita – ed ha molti debiti scaduti, anche nei confronti delle banche e del fisco.

2. Avverso detta decisione (OMISSIS) propone tre motivi di ricorso per cassazione, corredati da memoria ex art. 380-bisl c.p.c., cui il Fallimento (OMISSIS) resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo e violazione o falsa applicazione degli artt. 1236,1334 c.c. e L.Fall., art. 6., per avere la Corte d’appello omesso di accertare che con la Delib. Cda 12 gennaio 2013 (OMISSIS) “aveva posto in essere una dichiarazione di volontà indirizzata a (OMISSIS) al fine di rinunciare al proprio credito da finanziamento”, e che quindi il credito in forza del quale era stata presentata l’istanza di fallimento si era estinto ex art. 1236 c.c. per remissione del debito, trattandosi di negozio unilaterale recettizio – che doveva presumersi conosciuto ex art. 1334 c.c. da (OMISSIS), stante la presenza personale del suo legale rappresentante, geom. A. – non soggetto a particolari requisiti di forma, né ad substantiam né ad probationem, i cui effetti non possono essere disconosciuti dal creditore una volta che ne sia stata data comunicazione al debitore; peraltro, la prova che (OMISSIS) fosse a conoscenza della rinuncia deriverebbe dal fatto stesso di averla eccepita in sede prefallimentare.

2.2. Il secondo mezzo prospetta l’omesso esame di fatto decisivo, in quanto (OMISSIS) non avrebbe in realtà mai riconosciuto di essere obbligata alla fornitura di materiali, quindi non ci sarebbe stata al riguardo alcuna ricognizione di debito della reclamante, né la Corte d’appello indica la fonte di tale erroneo convincimento.

2.3. Il terzo motivo denunzia contestualmente l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. (con riguardo al canone ermeneutico della comune intenzione delle parti resa palese dal dato testuale dell’accordo) e della L.Fall., art. 5. In particolare, anche a non voler ritenere perfezionata la rinuncia, l’originaria obbligazione pecuniaria di (OMISSIS) si sarebbe estinta per novazione ex art. 1230 c.c. e sostituita, in forza del contratto del 20/11/2012, con un’obbligazione di “fornitura di inerti estratti dalla cava” che detta società era in grado di adempiere. Inoltre, l’interpretazione della clausola n. 3 del contratto sarebbe errata, non rispondendo al vero che (OMISSIS) si fosse meramente “riservata” di ritenere estinto il finanziamento mediante l’acquisto dei materiali. Parimenti errata sarebbe l’affermazione per cui, anche accedendo alle tesi difensive della reclamante (i.e. rinuncia di (OMISSIS) al credito dietro concessione di un diritto di opzione sui terreni; in subordine, estinzione per novazione dell’obbligazione pecuniaria, sostituita dall’obbligo di fornitura), (OMISSIS) risulterebbe comunque inadempiente, per non essere il Fallimento in grado di esercitare i diritti derivanti dall’opzione sui terreni, il cui esercizio farebbe tra l’altro venir meno la garanzia patrimoniale e l’esistenza stessa dell’attività di (OMISSIS); al contrario – si afferma – l’esercizio dell’opzione sarebbe ormai precluso a (OMISSIS) e in ogni caso l’acquisto sarebbe semmai limitato a parte dei terreni, con conseguente esclusione dello stato di insolvenza.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

3.1. Con riguardo al primo motivo, dall’esame degli atti non emerge alcuno dei due vizi prospettati, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) e n. 3), bensì solo una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella sostenuta dai giudici di merito, a giudizio dei quali: a) il verbale del Cda (OMISSIS) del 12/01/2013 contiene solo un impegno a rinunciare ed è comunque un atto meramente interno, privo di valenza negoziale diretta; b) il precedente contratto del 20/11/2012 non integra una remissione del debito in quanto prevede solo l’impegno a “soprassedere” all’incasso; c) nessun effetto può dispiegare l’atto di “Rinuncia al credito” del 28/01/2013, in quanto sottoscritto da un consigliere del Cda di (OMISSIS) pacificamente privo dei necessari poteri di rappresentanza. Su queste basi fattuali la corte territoriale – attraverso poteri valutativi di merito non sindacabili in questa sede – ha dunque escluso l’esistenza di una valida remissione di debito, estintiva del credito fatto valere in sede prefallimentare.

3.1.1. Peraltro, lo stesso “fatto” di cui si lamenta l’omesso esame è in realtà una “questione” (segnatamente quella riepilogata a pag. 16-17 del ricorso), come tale non sussumibile nel vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., n. 5), a norma del quale il fatto controverso e decisivo per il giudizio “deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo” (Cass. 22397/2019, 26305/2018).

3.2. Analogo profilo di inammissibilità investe il secondo mezzo, che ascrive a “fatto” ciò che integra in realtà un “giudizio”, ossia “l'(in)esistenza del credito di (OMISSIS) verso (OMISSIS)” (come si legge a pag. 25 del ricorso). D’altro canto, l’oggetto della censura rappresenta un’argomentazione – ossia il “riconoscimento della parte reclamante di una obbligazione quanto meno avente ad oggetto la fornitura di materiali inerti, sufficiente di per se solo a confermare la legittimazione ad agire del fallimento istante” L.Fall., ex art. 6 – spesa dai giudici d’appello solo in via ipotetica subordinata, e perciò priva di effettiva di valenza decisoria, rispetto al nucleo essenziale della decisione che nega l’esistenza di una valida rinuncia del credito.

3.3. Anche il terzo motivo per un verso veicola censure di merito, per altro verso non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che fonda l’insolvenza di (OMISSIS) sugli specifici elementi indicati a pag. 11 (inoperatività dell’impresa, blocco dell’attività, mancanza di liquidità, basso fatturato, debiti verso fisco e banche, risalenti e rilevanti).

3.3.1. In particolare, a fronte dell’interpretazione data dalla Corte d’appello al verbo “soprassedere agli incassi” – cui ritiene non attribuibile il significato di rinuncia al credito (e conseguente estinzione dell’obbligazione pecuniaria) – la censura si limita ad invocare una diversa interpretazione della clausola n. 3 del contratto, cui non può darsi accesso in questa sede, avendo questa Corte chiarito che “in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali” (Cass. 27136/2017, 873/2019).

3.3.2. Anche di recente è stato ribadito che l’accertamento della reale volontà delle parti costituisce una valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e come tale insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri dettati dagli artt. 1362 c.c. e ss. e non emergano vizi logico-giuridici (Cass. 7945/2020, 21576/2019), poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il medesimo giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass. 8810/2020, 1547/2019); vizi, questi, che non emergono dalla decisione impugnata.

4. In definitiva può richiamarsi l’insegnamento del massimo organo nomofilattico di questa Corte, per cui deve ritenersi “inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2021

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