Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22444 del 26/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 06/04/2017, dep.26/09/2017), n. 22444
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 24020/2016
R.G., sollevato dal TRIBUNALE di ROMA con ordinanza del 14/10/2016
nel procedimento vertente tra:
M.M.;
contro
EQUITALIA SUD SPA, e ROMA CAPITALE ed iscritto al n. 5168/2016 R.G.
di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale SGROI Carmelo, che, visti gli artt. 42 e 380
ter c.p.c., ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di
consiglio, in accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza
d’ufficio, dichiari la competenza del Giudice di Pace di Roma, con
le conseguenze di legge.
Fatto
RILEVATO
che:
con sentenza n. 45131 delle 2015 il Giudice di Pace di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza per materia a decidere sull’opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo, proposta deducendo la prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, carenza di potere del concessionario ed eccesso di potere, sulla base della natura propriamente esecutiva del provvedimento di fermo. Con atto di citazione in riassunzione davanti alla Tribunale di Roma, M.M. chiedeva l’accoglimento della domanda. Veniva sottoposta al contraddittorio delle parti la questione della competenza del Tribunale poichè il preavviso di fermo costituiva l’occasione per impugnare la pretesa creditoria che il concessionario (Equitalia Sud S.p.A.) intende realizzare coattivamente;
il Tribunale, con ordinanza del 14 ottobre 2016, ha ritenuto che il fermo amministrativo debba essere considerato come misura puramente afflittiva, impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che la controversia spetta alla competenza del Giudice di Pace in applicazione dei consueti criteri. Sulla base di tali elementi ha chiesto il regolamento di competenza in ordine alla controversia in esame ai sensi degli artt. 45,47 e 48 c.p.c.;
con la requisitoria scritta del 17 febbraio 2017 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto, in accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, che la Corte dichiari la competenza del Giudice di Pace di Roma.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la questione giuridica posta dal ricorso (se il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura di atto di espropriazione forzata ovvero di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione ovvero se la competenza in subiecta materia sia da ricostruire in modo diverso) è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 8558 del 2017.
Conseguentemente la trattazione della controversia va rinviata a nuovo ruolo.
PQM
Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017