Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22444 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 24/01/2018, dep. 24/09/2018), n.22444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12729/2014 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 88, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ARILLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI, che

la rappresenta e difende;

F.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO PERNAZZA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

BANCA NAZIONALE DELL’AGRICOLTURA, poi BANCA AUTONVENETA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1840/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

Che:

M.L. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Roma 29 marzo 2013 n. 1840 che, riformando la pronuncia del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda dell’attrice S.C. di dichiarazione dell’acquisto per usucapione della proprietà di un immobile (acquistato dalla ricorrente in sede di esecuzione forzata immobiliare, svoltasi nei confronti di B.O.), ha dichiarato l’acquisto da parte di S. per avvenuta usucapione della proprietà del medesimo, così accogliendo l’appello principale di S. e rigettando quello incidentale di M..

Resiste con controricorso S.C.. Ha proposto controricorso, con atto separato e limitato al terzo e al quarto motivo del ricorso, anche F.C.M., intervenuto volontariamente nel giudizio di primo grado e nei cui confronti M. aveva fatto valere domanda di garanzia per evizione.

L’intimata Banca Nazione dell’Agricoltura, poi Banca Antonveneta SpA, non ha proposto difese.

In data 17 gennaio 2018 il difensore di F.C.M. ha depositato il certificato di morte del suo difeso, avvenuta il 22 settembre 2017.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, si precisa che nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (così, da ultimo, Cass. 1757/2016).

2. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1470,1158 c.c., in relazione agli artt. 2643 e 1350 c.c.: la Corte d’appello avrebbe violato le disposizioni richiamate nel ritenere, a differenza del giudice di primo grado, che l’acquisto nel 1965 dell’immobile da parte del coniuge di S.C. sulla base di una scrittura privata poi oggetto di furto – circostanza emersa nell’interrogatorio di S. – vada valutata come un fatto sintomatico del possesso.

Il motivo è infondato. Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che il titolo contrattuale privo della forma scritta e non registrato, addotto ma non posto a fondamento dell’acquisto della proprietà, non escluda l’accertamento della proprietà del bene a titolo originario e anzi costituisca fatto sintomatico del possesso sin dalla sua stipulazione, senza contare che – ad avviso della Corte – ciò che riveste “carattere assorbente” è che la S. ha provato di abitare dal 1965 nell’immobile e che ella e il marito si sono sempre comportati come proprietari.

b) Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., per non avere la Corte d’appello ritenuta provata la discontinuità del possesso quando dalla documentazione prodotta (verbali delle assemblee condominiali) si ricaverebbe che il possesso è stato frazionato nel tempo.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello (pp. 7-8 della sentenza impugnata) convincentemente afferma che l’allegato vuoto della documentazione non è di per sè indice della non continuità del possesso, che è invece stata “assolutamente negata dai testimoni esaminati”, come non rilevante è il trasferimento anagrafico dal 2001 al 2003, comunque avvenuto successivamente al maturare dei vent’anni e quando l’usucapione si era quindi ormai verificata.

c) Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2921 c.c., per non avere la Corte d’appello accolto l’appello incidentale nella parte in cui ritiene dovuto il risarcimento del danno a carico del creditore procedente F.C..

Il motivo è infondato. Come precisa la Corte d’appello (pp. 11-12 della sentenza impugnata), la ricorrente era al corrente, come F.C., della occupazione dell’immobile da parte di S.: dalla relazione del consulente tecnico svolta nel corso del processo esecutivo emergeva l’occupazione dell’immobile, la dichiarazione dell’occupante S. di occuparlo dal 1965 e la sua intenzione di promuovere il giudizio di accertamento dell’acquisto della proprietà dello stesso per usucapione, nè assume rilievo la circostanza che F.C. fosse, a differenza della ricorrente, un avvocato.

d) Il quarto motivo fa valere la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo: la Corte d’appello dopo aver affermato che non può accogliersi la domanda di risarcimento del danno ulteriore, ma va dichiarato il diritto di M. a ripetere il prezzo non ancora distribuito o la parte già riscossa dal creditore, si è limitata nel dispositivo a rigettare l’appello incidentale di M..

Il motivo è fondato. M., con l’appello incidentale (v. le conclusioni riportate a p. 7 del ricorso), aveva chiesto, in caso di accoglimento dell’appello principale, di condannare F.C. a ripetere la somma versata da M. quale prezzo per l’aggiudicazione del bene e al risarcimento del danno. La Corte d’appello ha (pp. 10-11 della sentenza) dapprima dichiarato il diritto di M. a ripetere il prezzo e poi ha rigettato la domanda di risarcimento, ma nel dispositivo come afferma la ricorrente – ha unicamente affermato il rigetto dell’appello incidentale.

3. La fondatezza del quarto motivo determina la cassazione della sentenza impugnata laddove, nel dispositivo, omette di dichiarare il diritto di M.L. a ripetere il prezzo non ancora distribuito o, nell’ipotesi di avvenuta distribuzione, a ripetere da F.C.M. quanto riscosso.

Alla luce dell’accoglimento del quarto motivo di ricorso, del quale ambedue i controricorrenti hanno chiesto di dichiarare l’infondatezza, si compensano le spese del giudizio di legittimità, compensazione delle spese che vale pure, per le ragioni esposte dal giudice d’appello, per i due gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi e accoglie il quarto motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di M.L. a ripetere il prezzo non ancora distribuito o, nell’ipotesi di avvenuta distribuzione, a ripetere da F.C.M. quanto riscosso; compensa le spese del giudizio di legittimità e conferma la compensazione delle spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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