Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22444 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28848-2019 R.G. proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DIOMEDE PANTALEONI;

– ricorrente –

contro

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MACERATA, depositata il 29/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

presente regolamento.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ordinanza del 29/8/2019 il Tribunale di Macerata ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di imprese, con aggravio delle spese processuali a carico dell’attore, nella controversia promossa da L.P. nei confronti di UBI Banca s.p.a. per far valere la responsabilità contrattuale dell’intermediaria nell’acquisto di azioni di Banca Marche per violazione dei doveri di correttezza, diligenza e informazione su di essa incombenti e per inadempimento agli obblighi del mandato;

secondo il Tribunale, poichè all’acquisto di azione consegue l’acquisto della qualità di socio, sussisteva la competenza della sezione specializzata in tema di controversie relative a rapporti societari D.Lgs. n. 168 del 2003, ex art. 3 come sostituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d);

avverso la predetta ordinanza, comunicata il 30/8/2019, ha proposto ricorso per cassazione L.P. , con atto notificato il 27/9/2019 svolgendo unico motivo, mentre l’intimata Ubi Banca non si è costituita; ritenuto che:

con il motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3 come sostituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), per avere il Tribunale ritenuto che la controversia fosse di competenza funzionale della sezione specializzata in quanto involgente l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione del rapporto societario;

secondo il ricorrente, la domanda da lui formulata, volta a dedurre l’illegittimità dello svolgimento dell’attività di intermediazione da parte di Ubi Banca, non aveva introdotto alcuna contestazione circa l’acquisto della qualità di socio di Banca Marche e il D.Lgs. n. 168 del 2003, citato art. 3 non poteva essere interpretato estensivamente sino a ricondurre nel suo ambito tutte le controversie relative a contratti di investimento in azioni attraverso l’attinenza mediata agli effetti dell’operazione finanziaria;

il Procuratore Generale ha concluso per l’ammissibilità e l’accoglimento del proposto regolamento di competenza;

il ricorso è ammissibile perchè attiene a una questione di competenza in senso tecnico, occorrendo stabilire se la controversia de qua debba essere trattata dal tribunale ordinario, territorialmente competente secondo le regole ordinarie o dalla sezione specializzata istituita presso un diverso ufficio giudiziario;

come recentemente puntualizzato dalle Sezioni Unire di questa Corte, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.;

rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita (Sez. U, n. 19882 del 23/07/2019, Rv. 654837 – 01);

il ricorso è non solo ammissibile ma anche fondato, come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, ed esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa, perchè non ha natura di controversia societaria, la lite relativa all’acquisto di azioni dello stesso intermediario finanziario, nella quale il compratore lamenti, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento, perchè la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, individuando la causa negoziale, come oggettivata nel negozio e prospettata nell’atto di citazione introduttivo (Sez. 6-1, n. 31691 del 2/10/2018; Sez. 6 – 1, n. 1826 del 24/01/2018, Rv. 647880 – 01; Sez. 6 – 1, n. 8738 del 04/04/2017, Rv. 643658 – 01; nonchè Sez. 6 – 2, n. 28537 del 08/11/2018, Rv. 651233 01);

secondo il citato orientamento giurisprudenziale, da ritenersi ormai consolidato, sebbene la disposizione del citato art. 3 debba essere interpretata in modo ampio, in considerazione dell’intento del legislatore di favorire la specializzazione dei giudici, le controversie di natura bancaria relative ai contratti di investimento sono state escluse dal suo ambito di applicazione; la predetta lettura estensiva esige comunque l’esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali che rilevi sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli altri soci;

quando la controversia non coinvolge alcuna questione, neppure indirettamente relativa al diritto societario, l’interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario;

infatti, allorchè l’acquisto delle azioni ha inequivocabilmente la natura di un investimento finanziario concluso tra l’investitore/risparmiatore e l’istituto bancario e l’attore lamenta la violazione degli obblighi dell’intermediario secondo la disciplina dei contratti di investimento, richiedendo la relativa tutela, la causa negoziale in tal modo emergente dal regolamento contrattuale e le ragioni della domanda escludono l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 3 predetto;

ne restano, infatti, estranee le controversie in cui si prospetti che l’acquisto azionario sia avvenuto nell’ambito delle operazioni relative ai servizi ed alle attività di investimento, il cui esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato ai soggetti previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 18, e delle quali si chieda di accertare il mancato rispetto delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari;

in caso contrario, si finirebbe per contraddire la stessa esigenza di specializzazione del cosiddetto “Tribunale delle imprese”, attuata con la chiara scelta del legislatore del 2012, che operando in senso opposto a quello percorso dalla riforma del rito societario col D.Lgs. n. 5 del 2003, non ha più voluto includere nella sua competenza le controversie “relative d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servii, e contratti di investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa” (D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1, comma 1, lett. d);

il ricorso deve quindi essere accolto, con la declaratoria di competenza del Tribunale di Macerata, cui debbono rimettersi gli atti per il prosieguo e demandarsi, altresì, la liquidazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Macerata, innanzi al quale rimette le parti e a cui demanda la liquidazione delle spese del regolamento.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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