Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22444 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9430-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ACF SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato BERNARDO DE STASIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI SCARPA giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 02/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato SCARPA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – La guardia di finanza ha proceduto a verifica fiscale a carico della ditta individuale C.G., conclusasi con processo verbale di constatazione da cui è emerso che lo stesso avrebbe emesso per l’anno di imposta 2005 fatture per operazioni inesistenti nei confronti della ACF s.r.l. per un imponibile di Euro 203.989, ritenendosi che invece che artigiano esterno il Censi fosse dipendente della società, stante l’assenza di qualsiasi impianto contabile, strumentazione o attrezzatura, fornitori nonchè luogo per l’esercizio dell’attività, nonchè stante la presenza presso la ACF s.r.l. di documento con rendicontazione delle ore di lavoro prestate dal Censi, qualificato come dipendente. A ciò ha fatto seguito da parte dell’agenzia delle entrate avviso di accertamento di maggiori IRES, IRAP e IVA nei confronti della società per l’anno di imposta 2005. La commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo l’inesistenza di un rapporto di lavoro dipendente e l’esistenza delle prestazioni oggetto di fatturazione. La sentenza, appellata dall’agenzia delle entrate, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, che ha ritenuto provato che il C. non fosse dipendente e irrilevante la consapevolezza della contribuente circa l’assenza di organizzazione aziendale per essere rilevante la capacità professionale. Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso.

3. – Con “istanza di riunione” del presente procedimento con altri la parte contribuente ha fatto valere che sarebbero passate in giudicato sentenze della commissione regionale che, in relazione ad accertamenti concernenti altre annualità, avrebbero accertato l’inesistenza dell’ipotizzato rapporto di dipendenza del C.. A prescindere da ogni considerazione circa l’idoneità dello strumento processuale prescelto per tale deduzione e circa la ferma giurisprudenza di questa corte circa l’ambito limitato dell’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche (limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicchè è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale – cfr. sez. 5 n. 4832 del 2015), va detto che nel caso in esame nessuna prova è fornita di detto presunto giudicato.

4. I limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. sono in generale applicabili anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità, onde il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”, si riferisce esclusivamente ai gradi di merito (cfr. sez. un. n. 8053 del 07/04/2014). Tuttavia detti limiti, diversamente da quanto dedotto dalla parte contribuente, non sono applicabili al presente procedimento “ratione temporis”, posto che il ricorso in appello è stato depositato, come risulta dalla sentenza impugnata, in data 4.7.2011, mentre il cit. art. 54, al comma 2, prevede che le disposizioni, tra le quali l’art. 348-ter, “si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, entrata in vigore avutasi il 12 agosto 2012.

5. – Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene che, nell’affermare che “risulta provato che, nell’anno in questione, il C.G. non era dipendente dell’ACF s.r.l. e quindi l’interposizione fittizia ipotizzata dai verificatori è insussistente”, la commissione regionale non avrebbe effettuato alcun esame degli elementi presuntivi addotti dall’ufficio; nè, specularmente, avrebbe indicato gli elementi probatori da cui avrebbe desunto il rapporto di dipendenza. L’ufficio ha poi precisato le ragioni che renderebbero la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione. Il motivo – ammissibile al di là delle questioni, in questa sede non rilevanti e di cui fa menzione la controricorrente, relative alla natura soggettivamente o oggettivamente inesistente delle operazioni come contestate in avviso di accertamento – è fondato, pur se riferito al corretto parametro dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” di cui al testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile “ratione temporis” (la sentenza impugnata è stata depositata il 2 ottobre 2012). Come ritenuto dalle sez. un. (n. 8053 del 2014) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si ravvisa, tra l’altro, nella “motivazione apparente”.

6. Nel caso di specie, la motivazione è effettivamente apparente, in quanto in quanto nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, è riscontrabile una obiettiva deficienza di esame del fatto controverso. La sentenza afferma, da un lato, che “risulta provato che, nell’anno in questione, il C.G. non era dipendente dell’ACF s.r.l. e quindi l’interposizione fittizia ipotizzata dai verificatori è insussistente”, dall’altro che è irrilevante la consapevolezza della contribuente circa l’assenza di organizzazione aziendale per essere rilevante la capacità professionale. Dallo stesso testo della sentenza, dunque, non risulta indicata, nemmeno sinteticamente, l’avvenuta valutazione delle fonti di prova sul fatto decisivo e controverso dell’esistenza del rapporto di lavoro dipendente in luogo del rapporto di collaborazione esterna; o meglio essa risulta indicata, ma a livello di asserzione in luogo che di motivazione, ciò che concreta la categoria della motivazione appunto “apparente” (“risulta provato che…). Deve darsi atto che l’agenzia ricorrente, deducendo la lacuna della motivazione della sentenza impugnata, ha soddisfatto l’onere di specificare che l’omessa valutazione effettiva del fatto storico del sussistere di un rapporto di lavoro assume carattere decisivo e tale da invalidare la decisione. La motivazione, in quanto meramente apparente, effettivamente non dà conto dell’avvenuto esame di tale fatto storico, quale risultante (o non risultante) dai diversi elementi probatori indicati dall’agenzia (che oltre a ribadire l’assenza di qualsiasi organizzazione imprenditoriale presso il C. – ha richiamato la documentazione rinvenuta con rendicontazione delle ore di lavoro prestate dal C., ivi qualificato come dipendente, nonchè l’assenza di documentazione commerciale nei confronti dell’ACF s.r.l., di collaudi, direttive circa le installazioni, ecc.). In assenza di considerazioni su tali o altri elementi, la decisione impugnata si trova ad essere connotata da una “ratio decidendi” priva di basi, o fondata su una base meramente assertiva.

7. – La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla medesima commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, in diversa composizione, affinchè proceda ad un rinnovato esame dei fatti controversi dando adeguato riscontro motivazionale a tutti gli elementi probatori, nonchè regoli le spese processuali anche del giudizio di legittimità.

PQM

La corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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