Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22443 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21334/2010 proposto da:

C.L., M.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, VICOLO DEL CINQUE 47, presso lo studio dell’avvocato MONACO

Orazio, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

O.C., O.M.P., OT.CA.,

S.C., S.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4651/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

24/11/09, depositata il 27/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

” C.L. e M.B. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma (del 27 gennaio 2010).

I due motivi di ricorso censurano la sentenza nella parte in cui ha integralmente compensato le spese processuali del secondo grado di giudizio. Si lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., anche sotto il profilo motivazionale, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto condannare le controparti alle spese del secondo grado di giudizio.

Proposta di decisione.

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Ai fini che ancora rilevano nel presente giudizio, va premesso che, con ricorso del 2003, gli S. – O. chiedevano al giudice l’accertamento dell’esistenza di un contratto di locazione nei confronti di C. e M. e la risoluzione dello stesso per inadempimento, con condanna ai canoni e al risarcimento del danno. I convenuti chiedevano in riconvenzionale la declaratoria dell’avvenuta usucapione. Il giudice rigettava entrambe le domande, riconoscendo un comodato, eventualmente oneroso, compensava le spese di lite e condannava i convenuti per lite temeraria per la proposizione della domanda riconvenzionale.

3. La Corte di merito accoglieva parzialmente l’appello principale, proposto da C. e M., nel senso che lo rigettava rispetto alla domanda di usucapione e lo accoglieva rispetto alla condanna per lite temeraria (ex art. 96 cod. proc. civ.). Rigettava, inoltre, l’appello incidentale con cui le controparti avevano chiesto un maggiore importo per la condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ..

La Corte motivava l’integrale compensazione delle spese scrivendo testualmente: “In considerazione di quanto sopra esposto, si ravvisano giusti motivi”.

4. La pronuncia di compensazione delle spese ai secondo grado è conforme a diritto.

4.1. La disposta compensazione delle spese trova giustificazione nella reciproca soccombenza delle parti nel processo di appello, atteso che l’appello principale era stato rigettato in riferimento alla domanda di usucapione.

Ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2 – nella formulazione originaria e in quella novellata, prima dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, poi dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 – quando sussiste “soccombenza reciproca” il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

Di recente la Corte ne ha esteso anche la portata, affermando il principio che “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 cod. proc. civ., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”.

(Cass. 21 ottobre 2009, n. 22381).

4.2. Peraltro, considerato che alla specie è applicabile ratione temporis l’art. 92 cit., nella formulazione originaria, non è del tutto improprio il riferimento fatto dal giudice ai giusti motivi che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (a partire da Sez. Un. 30 luglio 2008, n. 20598 e, da ultimo, la sezione sesta, Cass. 2 dicembre 2010, n. 24531), possono essere evincibili anche dal complessivo tenore della sentenza.

4.3. Il rigetto del ricorso è adottato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che i rilievi, mossi dai ricorrenti con memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere rigettato;

che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA