Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22443 del 26/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9339-2016 proposto da:

B.B., quale madre del minore L.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEGLI STROZZI 26, presso

lo studio dell’avvocato FABIANA FOIS che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Avv. P.R., in qualità di difensore d’ufficio del minore

L.G., elettivamente domiciliata presso il suo in ROMA, PIAZZA

MONTE GENNARO 24, rappresentata e difesa da sè medesima;

– controricorrente –

e contro

L.I., PROCURATORE PRESSO CORTE D’APPELLO, PUBBLICO MINISTERO

PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ROMA, SINDACO PRO TEMPORE DEL

COMUNE DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1908/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale minorile di Roma, con sentenza in data 13/7/2015 dichiarava l’adottabilità del minore, L.G., nato il (OMISSIS), che veniva confermata dalla locale Corte d’Appello, con sentenza del 22/3/2016.

Ricorre per cassazione la madre B.B..

Resiste con controricorso L’Avv. R.P. quale difensore d’ufficio del minore.

Nel ricorso si lamentano violazioni di legge in modo del tutto apodittico, senza indicarne specificamente il contenuto.

E’ bensì vero che la L. 184, art. 1 riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l’art. 8 precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori. L’abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli ai sensi dell’art. 30 Cost. e artt. 147,316 c.c.. Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente breve, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore, dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di recupero genitoriale (così la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte: tra le altre, Cass. N. 1837 del 2011; 19609 del 2011).

E’ appena il caso di precisare che tale impostazione, confermata da rilevantissimi documenti internazionali sull’infanzia (Convenzione di New York sui diritti del minore, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ecc.), non contrasta con la recente decisione della CEDU del 13/10/2015 (S.H.- Italia) che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessità che sia stata predisposta una azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa non abbia saputo o potuto profittare.

Si tratta, nel ricorso, di assenza, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, laddove, come è noto, l’art. 360 c.p.c., n. 5 novellato si riferisce all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La censura deve dunque riferirsi a fatti specifici e determinati, comunque omessi dal giudice e oggetto di discussione tra le parti, dovendosi indicare al riguardo il “come” e il “dove” (per tutte, Cass. S.U. 8053/2014, e non come nella specie) nella sostanza a tutta la motivazione della sentenza impugnata, cui si contrappone una contraria valutazione di fatto. In ogni caso, con motivazione ampia ed approfondita la Corte di merito ha evidenziato la grave inadeguatezza dei genitori e l’inidoneità di altri parenti.

Per quanto finora osservato, va dichiarato inammissibile il ricorso.

La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese tra le parti.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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