Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22443 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 24/01/2018, dep. 24/09/2018), n.22443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11149/2014 proposto:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato GENEROSO BENIGNI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.B.L., D.R.L., D.R.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 865/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

C.C. ricorre in cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli 11 marzo 2013 n. 865, che – in parziale accoglimento dell’appello fatto valere da D.B.L., D.R.L. ed D.R.E. contro la pronuncia resa dal Tribunale di Avellino – ha rigettato la domanda proposta da C.C., condannandola al pagamento delle spese dei giudizi di primo e secondo grado. Il Tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, aveva condannato i convenuti ad arretrare, sino ad una distanza di cinque metri dal confine, la costruzione di loro proprietà.

Gli intimati D.B.L., D.R.L. ed D.R.E. non hanno proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la Corte d’appello, nell’accogliere il terzo motivo d’impugnazione, avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio fondando il proprio convincimento esclusivamente sulle risultanze della stessa, con motivazione quasi per relationem, che non ricostruisce in modo adeguato il reale contenuto degli atti comunali e regionali citati, e insanabilmente contraddittoria.

Il motivo è inammissibile: esso denuncia non l’omesso esame di un fatto storico, ma vizi della motivazione, in particolare la sua contraddittorietà, vizi che non possono essere denunciati davanti a questa Corte alla luce della formulazione dell’art. 360, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie.

b) Il secondo motivo lamenta, ancora, omesso esame di un fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dalla mancata considerazione della produzione ad opera della ricorrente, nel giudizio di primo grado, di quattro certificati di destinazione urbanistica del Comune di Monteforte Irpino, documenti che dimostrerebbero la tesi della inedificabilità assoluta sul confine.

Il motivo non può essere accolto. Come hanno affermato le sezioni unite di questa Corte, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), “fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., sez. un., n. 8053/2014). Nel caso di specie, il fatto storico che ad avviso della ricorrente non è stato considerato dal giudice d’appello è che, in relazione ad altre concessioni edilizie rilasciate dal Comune – diverse da quella rilasciata alla dante causa dei controricorrenti – è menzionato il distacco minimo dai confini di metri cinque: si tratta di fatto secondario privo di decisività, così che il vizio denunciato non sussiste.

c) Il terzo motivo fa valere violazione degli artt. 873 c.c. e segg., D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: anche ove, come ha affermato la Corte d’appello, lo strumento urbanistico del Comune di Monteforte Irpino consentisse di costruire sul confine, il fatto che la preveniente ricorrente non abbia costruito sul confine, ma abbia realizzato il suo fabbricato tenendosi a distanza di dodici metri dal medesimo impedirebbe alla proprietaria confinante, quale prevenuta, di costruire sul confine.

Il motivo è infondato. Una volta stabilita, come ha fatto la Corte d’appello, la facoltà di costruire sul confine, la ricorrente che per prima ha costruito avrebbe sì potuto edificare sul confine, ponendo la vicina nell’alternativa di costruire in aderenza ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare l’intera distanza imposta dallo strumento urbanistico (cfr. Cass. 8465/2010, citata dalla Corte d’appello), ma avendo la ricorrente scelto di edificare a dodici metri dal confine (ossia oltre i dieci metri imposti come distanza tra le costruzioni), la dante causa dei controricorrenti poteva legittimamente costruire sul confine.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla viene disposto in punto spese non avendo gli intimati proposto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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