Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22443 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 09/09/2019), n.22443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27160-2015 proposto da:

C.A.T., M.R., rappresentati e difesi

dall’avvocato BRUNO RUGGIERO;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO M.P., SANPAOLO BANCO DI NAPOLI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2344/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto opportuno precisare, per quel che qui ancora rileva che la Corte d’appello di Napoli, accolta in parte l’impugnazione proposta M.G. e R. nei confronti del Fallimento di M.P. e della s.p.a. Sanpaolo Banco di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale, ridusse ad Euro 3.075,00, oltre accessori, le spese liquidate in primo grado, per ciascuno dei convenuti e condannò gli appellanti al rimborso del 75% delle spese del secondo grado, per il residuo compensate, in favore di entrambi gli appellati, dei quali, tuttavia, solo il primo si era costituito in appello;

ritenuto che avverso la statuizione di secondo grado ricorrono M.R. e C.A.T., quali eredi di M.G., con tre motivi di censura e che le controparti sono rimaste intimate;

considerato che il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè la Corte d’appello li aveva condannati a rimborsare le spese legali all’istituto di credito Sanpaolo Banco di Napoli, nonostante quest’ultimo non si fosse costituito in secondo grado, è fondato, in quanto, ovviato all’omessa indicazione della norma violata, agevolmente individuabile sulla base di quanto predicato nell’art. 91 c.p.c., è del tutto evidente l’ingiustizia della statuizione con la quale è stata pronunciata condanna a rimborsare una spesa legale mai effettuata, stante che il predetto istituto di credito scelse di non costituirsi in appello;

considerato che il secondo e il terzo motivo, tra loro connessi, con i quali si deduce “errata valutazione della soccombenza”, nonchè violazione e falsa applicazione dei D.M. n. 127 del 2004, D.M. n. 120 del 2012 e D.M. n. 55 del 2014, per avere la sentenza d’appello compensato solo per il 25% le spese d’appello, ponendo il 75% a carico degli odierni ricorrenti, invece che compensarle del tutto, o, in ogni caso, provvedere all’inverso, compensando il 75%, “tenuto conto della parzialità dell’accoglimento dell’appello” e per non avere valutato la vicenda, anche nei suoi risvolti umani, l’importanza e il numero delle questioni affrontate, resta assorbito, quanto alla posizione della banca, dall’accoglimento del primo motivo, valendo per il Fallimento quanto appresso;

ritenuto che in data 21/12/2018 è pervenuto documento a firma del procuratore dei ricorrenti con il quale si dichiara “che tra i propri assistiti e la Curatela del Fallimento di M.P. è intercorsa transazione e pertanto si rinuncia a proseguire l’azione nei suoi confronti”;

che la rinuncia non accettata (nella specie dal Fallimento), siccome già chiarito da questa Corte, produce l’estinzione del processo, non avendo natura accettizia (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (ex multis, Sez. 6, n. 3971, 26/2/2015, Rv. 634622), condanna che qui non deve essere disposta poichè il Fallimento è rimasto intimato;

considerato che in ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata in relazione alle ragioni di accoglimento del primo motivo, limitatamente alla posizione dell’Istituto di credito Sanpaolo Banco di Napoli;

che, potendosi decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, deve essere eliminata la relativa statuizione di condanna;

considerato che nei confronti del Fallimento, invece, il giudizio deve essere dichiarato estinto;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

PQM

accoglie il primo motivo per quanto in motivazione e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, elimina la statuizione di condanna al rimborso delle spese legali del grado d’appello in favore della s.p.a. Sanpaolo Banco di Napoli; conferma nel resto la sentenza impugnata;

dichiara estinto il giudizio nei confronti del Fallimento di M.P.;

condanna l’Istituto di credito Sanpaolo Banco di Napoli al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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