Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22443 del 04/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 04/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 04/11/2016), n.22443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 10605 del ruolo generale dell’anno

2010, proposto da:

G.S., elettivamente domiciliatosi, giusta procura speciale

a margine del ricorso, in Roma, alla via Fabio Massimo, n. 60,

presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Enrico

Caroli;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle entrate, ufficio di Rossano, in persona del direttore

pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione 6, depositata

in data 27 febbraio 2009, n. 73/06/09;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

12 ottobre 2016 dal consigliere Angelina Maria Perrino;

udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

G.S. ha impugnato la cartella di pagamento notificatagli dall’agente per la riscossione relativa ad iva ed irpef per l’anno d’imposta 1998, contestualmente impugnando il prodromico avviso di accertamento. Il contribuente propone ricorso, affidato a due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, che ne ha rigettato l’appello in ragione dell’inoppugnabilità dell’avviso, in quanto, anche se corredato di notificazione nulla, comunque pervenuto a conoscenza del destinatario, e della conseguente inammissibilità delle censure, che non hanno investito vizi propri della cartella. L’Agenzia reagisce con controricorso.

Diritto

1.- Il Collegio ha autorizzato, giusta il decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

I due motivi di ricorso concernono il primo la violazione dell’art. 139 c.p.c. – norma comunque evocata, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia in controricorso -, là dove il giudice d’appello ha statuito l’irrilevanza della nullità, qualora configurabile, della notificazione dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata ed il secondo l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza, là dove la Commissione tributaria regionale per un verso ha omesso di pronunciarsi sulla valenza della dichiarazione integrativa resa ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 8, e per altro verso ha stigmatizzato l’omessa notifica del ricorso all’agente per la riscossione.

2.-Entrambi i motivi sono affetti da profili d’inammissibilità per la loro formulazione, corredata da quesiti plurimi e genericamente formulati, oltre che involgenti, almeno quanto al secondo quesito afferente al secondo motivo, questioni di diritto e non già di fatto. Essi, inoltre comportano anche l’inammissibilità del ricorso. Ciò in quanto non censurano la ratio sulla quale si fonda la sentenza impugnata, consistente nell’affermata mancanza di specificità dell’appello (Cass., sez. un., 7931/13; 4293/16).

3.- Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il contribuente a rifondere le spese sostenute dalla parte costituita, liquidate in Euro 1800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016

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