Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22442 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15877/2010 proposto da:

R.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI

Alessio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BO

GIANMARCO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI TORRE ARGENTINA, 47, presso lo studio dell’avvocato

MARIOTTI RICCARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARASSALE Ugo

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 297/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

12/03/10, depositata il 06/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. Ai fini che ancora interessano nel presente giudizio, R. A. conveniva in giudizio il figlio E. (con atto di citazione notificato nel 2007) chiedendo la risoluzione per grave inadempimento, del contratto di affitto – di numerosi fondi di notevole estensione – stipulato nel 1988. Il Tribunale di Chiavari rigettava la domanda.

La Corte di appello di Genova – sezione agraria accertava l’inadempimento e condannava R.E. al rilascio (sentenza del 6 aprile 2010).

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione R. E., con due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 5 (primo) e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione nella parte in cui non ha tenuto conto dello stato dei luoghi nel periodo successivo al decorso dei tre mesi dalle lettere di diffida (secondo).

Resiste con controricorso R.A..

Proposta di decisione.

1. I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, censurano la sentenza, in realtà, per difetto di motivazione e non per violazione di legge. Essi sono in parte inammissibili, in parte infondati.

2. Deve premettersi che la decisione impugnata ha espressamente motivato sulla idoneità delle lettere di diffida del 2005 e del 2006, rispetto ai requisiti di specificità richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza di questa Corte. Fa riferimento anche ad altri atti di diffida (che, peraltro, risultano riprodotti nel controricorso) ed afferma che, tutti, fanno specifico ed espresso riferimento ai due profili del contestato inadempimento…. e cioè alla mancata cura e coltivazione dei terreni oggetto del contratto di affitto e al mutamento della destinazione degli stessi a causa e in relazione alla abusiva destinazione a pascolo di asini di svariati terreni oggetto del contratto non aventi per classificazione catastale tale destinazione, con conseguente pregiudizio per la loro destinazione ad usi agrari e coltivativi.

La valutazione di idoneità degli atti di diffida ad assolvere la funzione di mettere in condizione il conduttore di sanare l’inadempimento è stata, quindi, effettuata dal giudice del merito e le censure svolte in sede di legittimità non sono idonee ad inficiarla. Si sostanziano, infatti, in una richiesta alla Corte di un riesame nel senso preteso dalla parte.

Nè ha pregio la pretesa inidoneità della lettera del 2006, per essere stata la stessa firmata dal difensore e non dal locatore, trattandosi di profilo nuovo, dedotto per la prima volta in sede di legittimità e, quindi, inammissibile.

3. Quanto alla censura, contenuta nel primo e secondo motivo, volta a mettere in evidenza la mancata valutazione dello stato dei fondi dopo decorsi i tre mesi dalla diffida – per essere stata la decisione fondata solo su una perizia di parte risalente al 2004, per non aver considerato le testimonianze che si riferivano al periodo successivo, per non aver considerato la diversa natura dei terreni, parte destinati a coltivazione, parte a pascolo – è, pure, in parte inammissibile e in parte infondata.

3.1. La Corte di merito, pur con una motivazione sintetica, ha valutato le prove testimoniali, considerando anche il periodo successivo alla diffida e alla perizia di parte (Dott. C.).

Perizia, che ha espressamente richiamato per i dettagli relativi ai diversi fondi, ed alla quale ha dato rilievo dopo aver precisato che il perito di parte era stato assunto come teste. Infatti, richiamata la data del contratto agrario (1988), ha espressamente riferito l’accertamento dell’inadempimento al ventennio successivo, comprensivo, quindi, dei tre mesi successivi alle diffide del 2005- 2006. Inoltre, ha distinto tra terreni destinati a coltivazione e terreni destinati a pascolo, mettendo in evidenza che questi ultimi erano in stato di abbandono pluriennale e che il conduttore, invece di coltivare i terreni a ciò destinati, si era sostanzialmente limitato a portare asini per il pascolo.

3.2. Il ricorrente deduce, per contro: che non sono state prese in esame le testimoniante attestanti la coltivazione successiva; che il perito di parte aveva fatto un solo sopralluogo nel 2004; che la maggior parte dei terreni erano destinati a bosco e pascolo; che l’impossibilità di coltivazione era derivata da azioni di spoglio da parte del locatore. Tutto, in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, perchè non riproduce niente nel ricorso. Per tale profilo i motivi sono inammissibili, sulla base del principio secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. (Sesta sezione, Cass. 30 luglio del 2010, n. 17915).

Nè, naturalmente, ha pregio la mancata effettuazione di una consulenza tecnica, pure asseritamente richiesta, essendo l’opportunità della stessa nella disponibilità del giudice.

Il rigetto del ricorso è adottato ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che il ricorrente non ha mosso rilievi e che il resistente ha depositato memoria adesiva alla relazione;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna R.E. al pagamento, in favore di R.A., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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