Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22442 del 26/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 414-2016 proposto da:

H.A., HA.AB., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati STEFANIA GOTTERO, LUCIANO

PRONZELLO;

– ricorrente –

contro

A.S., in qualità di Curatore Speciale delle minori

S.B. e HA.HA., D.L., in qualità di Curatore

speciale del minore M.H., elettivamente domiciliati in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE rappresentati e difesi

dall’avvocato MAGDA NICOLETTA NAGGAR; (AVV. DUTTO LAURA ammesso G.P.

nq curatore del Minore HA.MA. con Delib. 23/01/16 Cons. ord.

avvocati – Torino);

– controricorrenti –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, TUTORE

PROVVISORIO LEGALE RAPPRESENTANTE del CONSORZIO SOCIOASSISTENZIALE

CISA 24 di BIANDRATI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 44/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenze di questa Corte, n. 15457 del 2014 per S.B. e Ha.HA. e n. 21110 del 2014 per Ha.Ma., sono state cassate due sentenze della Corte di Appello di Torino, dichiarative dello stato di adottabilità dei predetti minori, precisandosi in particolare che al CTU era stato contestato di non essere consapevole della nazionalità dei genitori, definiti cingalesi anzichè bengalesi, e di essersi avvalso di un mediatore culturale incapace di comunicare adeguatamente con loro perchè di lingua hindi anzichè bangla, compromettendo così la valutazione e la prognosi delle loro capacità genitoriali e potenzialità di recupero.

La Corte di Appello di Torino, investita dei giudizi di rinvio, li riuniva e disponeva una nuova consulenza, con la presenza di una mediatrice culturale bangla.

La Corte di merito, con sentenza in data 22/9/15, confermava lo stato di adottabilità dei minori.

Ricorrono per cassazione i genitori dei minori.

Resistono con controricorso le curatrici dei minori.

Con motivazione articolata e approfondita, la sentenza impugnata richiamando ampiamente le argomentazioni della consulenza, evidenzia sui genitori un’insufficiente presenza di competenze genitoriali nonchè un deficit nelle loro capacità necessarie a costituire una relazione di protezione, accudimento, sostegno, affetto, empatia con i bambini.

Essi non sono in grado di proteggere i figli dai rischi oggi sanitari, considerati vari problemi di salute degli stessi, e domani di altra natura, in cui i bambini possano incorrere. Si esclude la possibilità di recupero genitoriale, considerati l’alto grado di chiusura e rifiuto dei genitori,r isolamento sociale, la persistente negazione delle problematiche di salute e di relazione con i figli portatori di bisogni e identità dei quali i genitori non colgono la portata.

Sussiste pertanto, conclude correttamente la pronuncia impugnata lo stato di abbandono dei minori:

E’ bensì vero che la L. n. 184, art. 1 riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l’art. 8 precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori.

L’abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli ai sensi dell’art. 30 Cost. e degli artt. 147 e 316 c.c.. Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente breve, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore, dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di recupero genitoriale (così la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte: tra le altre, Cass. N. 1837 del 2011; 19609 del 2011).

E’ appena il caso di precisare che tale impostazione, confermata da rilevantissimi documenti internazionali sull’infanzia (Convenzione di New York sui diritti del minore, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ecc.), non contrasta con la recente decisione della CEDU del 13/10/2015 (S.H.- Italia) che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessità che sia stata predisposta una azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa non abbia saputo o potuto profittare.

Va infine rilevato che non è all’evidenza apparsa concludente, ai fini della pronuncia sull’abbandono, l’audizione di un parente, G.R., che avrebbe dovuto riferirsi ai rapporti tra i genitori.

Quanto all’opportunità di una osservazione del rapporto tra genitori e figli, è lo stesso CTU a precisare che l’attività effettuata ha messo in evidenza una grave povertà di funzioni, capacità e competenze genitorialia rendere vana una ulteriore indagine delle interazioni con i figli. La stessa Corte di Appello richiama altresì le misure di sostegno offerte dai servizi e sempre rifiutate dai minori.

Va pertanto rigettato il ricorso.

La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese tra le parti.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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