Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22442 del 24/09/2018

Cassazione civile sez. II, 24/09/2018, (ud. 18/01/2018, dep. 24/09/2018), n.22442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23709/2013 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 33,

presso lo studio dell’avvocato ANNA SCIFONI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NESAZIO,

33, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA TOMASSINI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22449/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 21/11/2012;e l’ord. della C.A. di Roma del 9/7/13;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

S.A. conveniva in giudizio S.D. per ottenere lo scioglimento della comunione di un immobile che, già in comunione al 50% tra la convenuta e il fratello S.G., era stato acquistato per la quota di S.G. dall’attrice quale unica erede del padre, immobile che S.D. aveva abitato sin dal 1992 in via esclusiva, così che la convenuta andava anche condannata a pagare quanto dovuto a titolo di occupazione oltre al risarcimento del danno patito a causa del mancato godimento dell’immobile. S.D., costituendosi, eccepiva di aver usucapito l’immobile per averlo sempre abitato ancora prima della morte della madre D.S.A., senza che il fratello G. ne avesse mai avuto il possesso materiale, anzi quest’ultimo aveva promesso di trasferire alla sorella D. la sua quota di proprietà in caso di mancata restituzione nel 1996 della somma di Lire 150 milioni, così come risulta da una scrittura privata; la convenuta chiedeva quindi che fosse accertato l’acquisto per usucapione della proprietà dell’appartamento e che S.A. fosse condannata alla restituzione della somma di Lire 150 milioni.

Il Tribunale di Roma rigettava sia la domanda di usucapione sia quella di restituzione di somme fatte valere da S.D., disponeva lo scioglimento della comunione sull’immobile, assegnandolo per intero in proprietà a S.D., con addebito dell’eccedenza in favore di S.A. e condannava S.D. a corrispondere alla nipote l’indennità di occupazione dell’immobile.

La sentenza è stata impugnata da S.D.; la Corte d’appello di Roma, con ordinanza n. 570/2013, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., non avendo ragionevole probabilità di essere accolta.

S.D. ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c..

Resiste con controricorso S.A., chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare il ricorso nonchè di condannare la ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

La ricorrente e la controricorrente hanno entrambe depositato memoria in prossimità dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia “violazione dell’art. 244 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma (meglio, n.) 3” per avere il Tribunale ritenuto di non ammettere i mezzi istruttori tesi a dimostrare il possesso ad usucapionem dell’immobile da parte della ricorrente, nonchè le spese dalla medesima sostenute per i lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Il motivo è inammissibile. Esso da un lato lamenta quale violazione di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 un vizio in procedendo, dall’altro lato non riporta i capitoli di prova e non offre specifici argomenti su come l’esito positivo delle prove richieste avrebbe potuto dimostrare l’acquisto della proprietà per usucapione ovvero il diritto al rimborso delle spese, limitandosi la ricorrente a genericamente e apoditticamente affermare che i capitoli di prova “erano relativi a fatti e circostanze ben precise in ordine al tempo e allo spazio”.

b) Il secondo motivo attiene al rigetto della domanda di restituzione delle somme che la ricorrente afferma di avere anticipato al fratello S.G. e alla negazione di valore probatorio alla scrittura privata posta quale fondamento della pretesa. La ricorrente contesta violazione dell’art. 214 c.p.c., comma 2, art. 215 c.p.c., comma 1, art. 217 c.p.c.: il Tribunale, a fronte del disconoscimento tardivo della scrittura privata prodotta in copia dalla ricorrente, ha erroneamente ritenuto che la medesima, avendo richiesto perizia calligrafica sull’originale, originale che non è stato depositato nei termini perentori per la produzione dei documenti, avesse rinunciato alla eccezione di decadenza.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice di merito ha infatti ritenuto da un lato la scrittura privata mancante di valore probatorio ( S.D., a fronte del sia pur tardivo disconoscimento della conformità della copia all’originale scrittura privata e dell’autenticità della sottoscrizione, ha proposto domanda di verificazione dell’originale senza averlo prodotto in termini) e dall’altro lato ha ritenuto che in ogni caso tale scrittura, dell’ottobre del 1995, contiene un’esplicita promessa di rimborso da ritenersi prescritta, in quanto la lettera del settembre 2005 non ha interrotto la prescrizione avendo intimato a S.G. non già il pagamento, ma la distinta prestazione del trasferimento immobiliare, profilo questo non censurato dalla ricorrente e di per sè idoneo a fondare la decisione del giudice di merito.

c) Il terzo motivo contesta violazione dell’art. 2697 c.c.: il giudice di primo grado, nel riconoscere ad S.A. l’indennizzo per l’occupazione dell’immobile, non avrebbe considerato che la sopra menzionata scrittura privata del 1995 concedeva a S.D. di “permanere nell’immobile ad libitum”.

Il motivo non può essere accolto. Anzitutto viene denunciata la violazione di una disposizione che regola la distribuzione dell’onere della prova e poi si contesta l’errata valutazione di un elemento di prova, elemento di cui il Tribunale ha escluso l’efficacia probatoria e che comunque, al di là che non riconoscerebbe affatto il diritto di S.D. di rimanere ad libitum nell’immobile, è in conferente rispetto alla condanna all’indennizzo, dato che l’indennizzo è stato riconosciuto dal Tribunale, come ammette la ricorrente, a partire dalla proposizione dell’atto di citazione di S.A..

d) Il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il Tribunale avrebbe omesso di valutare le contestazioni sollevate dal consulente tecnico della ricorrente nei confronti della consulenza tecnica d’ufficio, in relazione alla qualificazione, al calcolo della superficie e al valore di mercato dell’immobile.

Il motivo non può essere accolto: quello che viene contestato non è l’omesso esame di un fatto storico, ma il mancato accoglimento delle contestazioni sollevate dal consulente tecnico di parte, contestazioni che il Tribunale esamina, respingendole (cfr. p. 10 della sentenza impugnata).

e) Il ricorso termina (pp. 37-39) con una serie di critiche alla pronuncia della Corte d’appello, che sono inammissibili dato che l’impugnazione di cui all’art. 348-ter c.p.c., è rivolta nei confronti della pronuncia di primo grado e non – con le eccezioni indicate dalla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 1914/2016 – avverso l’ordinanza resa dal giudice d’appello.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

La controricorrente ha chiesto la condanna di S.D. ai sensi dell’art. 96 c.p.c.: l’istanza non può essere accolta in quanto è genericamente limitata ad affermare l’infondatezza dei motivi di impugnazione, unitamente al “bizzarro comportamento processuale, volto solo e unicamente a procrastinare il passaggio in giudicato della sentenza”.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza rispetto alla proposizione del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 18 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2018

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