Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22441 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20558/2010 proposto da:

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA VILLA DI LUCINA 38, presso lo studio dell’avvocato

ORSINI ROBERTA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE PASQUALE

Marcellina giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato

GREZ GIAN MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato MISSAGLIA

Enrico giusta mandato a margine della seconda pagina del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10413/2009 del TRIBUNALE di MILANO del

21/07/09, depositata l’11/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato De Pasquale Marcellina difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “entrambi i motivi del ricorso sono proposti per censurare la sentenza di primo grado in merito a quanto deciso al punto 3, della relativa motivazione e quindi sono ammissibili poichè proposti avverso un capo di sentenza che il giudice a quo ha qualificato, sia pure non specificamente, come pronunciato ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., e che, comunque, tale deve ritenersi;

la doglianza del ricorrente è unica ed è sintetizzabile nel fatto che non venne avvisato degli accessi compiuti dall’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 608 cod. proc. civ., comma 2, nelle date del 28 maggio 2001, 27 giugno 2001 e 28 settembre 2001;

preliminare appare l’esame del secondo motivo di ricorso col quale è denunciata, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 la violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost., del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e dell’art. 608 cod. proc. civ., per avere il giudice a quo fatto applicazione del principio espresso in un caso analogo da questa Corte, per il quale “nella procedura esecutiva di rilascio di immobile, il preavviso prescritto dall’art. 608 cod. proc. civ., esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l’esecutato del prossimo inizio dell’azione esecutiva, al fine di consentirgli l’adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente alla immissione in possesso del creditore procedente, e non deve essere, perciò, rinnovato nel caso in cui l’esecuzione, sospesa dopo il primo accesso dell’ufficiale giudiziario, prosegua in seguito al provvedimento del giudice dell’esecuzione richiesto di provvedere, ai sensi dell’art. 610 cod. proc. civ., in merito a difficoltà insorte” (così Cass. n. 10882/95); il principio è stato ribadito di recente (Cass. n. 10566/07); l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’indirizzo espresso dai citati precedenti che qui si confermano, sicchè, per questo motivo, il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ., comma 1;

soprattutto, i detti elementi non si rinvengono con specifico riguardo al caso di specie, in cui, non solo non era stata in alcun modo sospesa la procedura esecutiva per rilascio (poichè trattavasi di sospensione c.d. esterna riguardante il titolo esecutivo, che però non aveva comportato alcun provvedimento di sospensione da parte del giudice dell’esecuzione), ma soprattutto perchè nelle date anzidette non si procedette ad alcuna attività da parte dell’Ufficiale Giudiziario, essendosi trattato di accessi andati a vuoto;

quest’ultima considerazione consente di affermare l’inammissibilità anche del primo motivo del ricorso, con riferimento peraltro alla norma dell’art. 360 bis cod. proc. civ., comma 2;

infatti, il ricorrente, con tale motivo, ha denunciato la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, col richiamo agli artt. 111 e 24 Cost.; orbene, le vicende processuali sono le seguenti: in data 26 luglio 2000 venne notificato il precetto di rilascio; in data 7 ottobre 2000 venne notificato l’avviso di cui all’art. 608 cod. proc. civ., comma 1; in data 13 ottobre 2000 si ebbe un primo accesso, con rinvio al 30 novembre 2000; nelle more, e precisamente nel periodo 15 novembre 2000 – 15 febbraio 2001, il titolo giudiziale venne provvisoriamente sospeso; revocata la sospensione da parte del giudice d’appello, l’ufficiale giudiziario eseguì, senza farli precedere da nuovo avviso, altri tre accessi, nelle date anzidette; venne quindi presentato il ricorso ex art. 610 cod. proc. civ., a seguito del quale il ricorrente, già esecutato, propose (oltre ad un’opposizione all’esecuzione) l’opposizione agli atti esecutivi conclusa con la sentenza impugnata;

premesso il principio di cui sopra – concernente l’insussistenza, in astratto, di un obbligo di nuovo avviso ex art. 608 cod. proc. civ., in caso di sospensione dell’esecuzione per rilascio già iniziata con un primo accesso e successivamente ripresa, la censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo nel caso concreto è manifestamente infondata perchè nelle tre occasioni denunciate non vi fu alcun rilascio, nè alcuna significativa attività dell’Ufficiale giudiziario venne compiuta, sicchè è nelle cose che non sia stato violato il diritto di difesa dell’esecutato perchè non vi era alcun provvedimento od alcuna attività rispetto a cui esercitare tale diritto; va, al riguardo, richiamato il precedente di questa Corte con il quale si è affermata la carenza di interesse ad opporsi addirittura avverso la mancata tempestiva ricezione dell’avviso di rilascio ex art. 608 cod. proc. civ., nel caso in cui questo sia stato seguito da un accesso c.d. a vuoto (cfr. Cass. n. 20667/06, secondo cui “qualora l’accesso non abbia avuto luogo nel giorno e nell’ora fissati, difetta del requisito dell’interesse ad agire l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal destinatario di un preavviso di sloggio che, avendo ricevuto la sua notificazione successivamente a quel giorno, deduca la nullità della procedura esecutiva, restando, in particolare, escluso che un interesse all’opposizione possa configurarsi sotto il profilo della mancata conoscenza, da parte dell’esecutato, del mancato accesso, atteso che, se egli è nel godimento materiale dell’immobile, non può non conoscere che l’accesso non e avvenuto, mentre, se non lo e, prima di proporre l’opposizione egli è tenuto previamente ad accertarsi se l’accesso abbia avuto luogo o meno”)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione, rispetto ai quali nessun ulteriore diverso motivo di contestazione risulta addotto dal ricorrente, specificamente con riguardo alla giurisprudenza richiamata nella relazione, che qui si conferma. In punto di vicende processuali, è da escludere che vi sia stata una violazione del principio del contraddittorio – come sostenuto dal ricorrente – perchè in occasione dell’accesso fissato il 24 settembre 2001 l’ufficiale giudiziario richiese, nel verbale redatto in assenza dell’esecutato, la nomina di un tecnico e delle persone che avrebbero dovuto provvedere al compimento dell’opera: orbene, a quanto risulta, nemmeno in tale occasione l’ufficiale giudiziario riuscì ad accedere all’immobile e la richiesta verbalizzata ebbe il solo effetto di essere seguita dal ricorso proposto dalla M. ex art. 610 cod. proc. civ.; questo fu regolarmente notificato all’esecutato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza del giudice dell’esecuzione, nella quale il C. si costituì e si difese, proponendo anzi opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi.

Manifesta è pertanto l’infondatezza della censura relativa alla violazione del principio del contraddittorio, anche a voler considerare il dato di fatto trascurato nella relazione – proprio perchè, in sè, irrilevante ai fini della valutazione ex art. 366 bis cod. proc. civ., n. 2.

Vanno invece condivise le considerazioni svolte nella memoria del ricorrente in punto di tardività del controricorso, dal momento che questo risulta essere stato consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notificazione nella data del 23 settembre 2010, mentre, essendo stato notificato il ricorso il 13 agosto 2010, l’ultimo termine utile per la controricorrente era quello del 22 settembre 2010 (giorno non festivo).

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; non vi è luogo a decidere sulle spese, essendo stato tardivamente depositato il controricorso e non avendo il procuratore della controricorrente partecipato alla discussione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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