Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22441 del 26/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.26/09/2017),  n. 22441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18352/2015 proposto da:

B.N., D.P.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

PARENTI, che li rappresenta e difende;

(ammessi G.P. delibera cons. ord. Avv. Roma 25/6/2015);

– ricorrenti –

contro

Z.M.G., G.I., PROCURATORE GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3653/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale minorile di Roma, con sentenza in data 12/10/2014, dichiarava l’adottabilità della minore, D.P.C., nata il (OMISSIS), che veniva confermata dalla locale Corte d’Appello, con sentenza del 12/6/2015.

Ricorrono per cassazione i genitori della minore B.N. e D.P.F..

Non hanno svolto attività difensiva il tutore e il curatore della minore.

E’ bensì vero che la L. n. 184, art. 1, riconosce il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, ma l’art. 8, precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori. L’abbandono si configura come grave e irreversibile violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli ai sensi dell’art. 30 Cost., e artt. 147 e 316 c.c.. Ma tale irreversibilità va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente breve, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilità di pregiudizio per il minore, dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di recupero genitoriale (così la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte: tra le altre, Cass. N. 1837 del 2011; 19609 del 2011).

E’ appena il caso di precisare che tale impostazione, confermata da rilevantissimi documenti internazionali sull’infanzia (Convenzione di New York sui diritti del minore, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ecc.), non contrasta con la recente decisione della CEDU del 13/10/2015 (S.H. – Italia) che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessità che sia stata predisposta una azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa non abbia saputo o potuto profittare.

La sentenza impugnata evidenzia, con motivazione adeguata e non contraddittoria, l’inadeguatezza del padre, di indole violenta, nonchè i buoni propositi della madre, non seguiti tuttavia da comportamento adeguato.

Va tuttavia precisato che il giudice a quo, sia nella narrativa che in parte motiva, non ha minimamente considerato la relazione positiva delle Suore di (OMISSIS) relativa alla posizione della madre, depositata in atti e che, a quanto pare di capire, riguardava un periodo successivo a quello relativo a relazioni fortemente negative per la madre cui invece la Corte di merito fa ampio riferimento. Doveva pertanto il giudice a quo esaminare la relazione, anche eventualmente soltanto per affermare che il contenuto della relazione predetta non poteva inficiare il generale quadro dell’abbandono.

Va pertanto accolto, per quanto di ragione, il ricorso, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà a quanto suindicato e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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