Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22441 del 16/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 16/10/2020), n.22441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18672-2019 proposto da:

K.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO

61/D, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE ARCULEO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 27/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis K.L., cittadino del Senegal, ha adito il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UI?, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

il ricorrente, proveniente da (OMISSIS), musulmano, di etnia mandingo, aveva riferito di essere laureato in giurisprudenza dopo aver studiato sedici anni e di aver lavorato come segretario di una agenzia immobiliare; di aver fondato nel 2012 con altri amici una associazione contro le escissioni genitali femminili e di aver promosso attività di propaganda in questo senso; di aver incontrato l’opposizione delle persone del villaggio che ritenevano che la sua associazione si prendesse gioco delle loro tradizioni religiose; che la sua casa era stata bruciata unitamente al materiale propagandistico e gli erano state rivolte minacce; che la persona che lo ospitava a Dakar durante gli studi lo aveva cacciato da casa; che pertanto era stato costretto a interrompere l’università e a lasciare il Paese;

con decreto del 27/4/2019, asseritamente comunicato il 9/5/2019, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;

avverso il predetto decreto ha proposto ricorso K.L., con atto notificato il 5/6/2019, svolgendo due motivi e l’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita;

è stata comunicata proposta di trattazione in camera di consiglio non partecipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

con il primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente lamenta error in procedendo per omessa audizione del ricorrente all’udienza di comparizione delle parti D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, commi 10 e 11, e violazione delle predette norme, nonchè dell’art. 111 Cost., dell’art. 47 della Carta di Nizza, dell’art. 46 della Direttiva 2013/32 UE e degli artt. 6 e 13 Cedu; pur essendo stata fissata udienza non era stata ritenuta necessaria l’audizione del richiedente asilo, nonostante non fosse disponibile la videoregistrazione dell’audizione e in difetto di alcun potere discrezionale di omettere tale adempimento;

con il secondo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con i commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis avendo il Giudice omesso ogni valutazione del comportamento delle parti in giudizio, in riferimento all’invalida e tardiva costituzione in giudizio della Commissione Territoriale, alla mancata costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e all’assenza di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero; ritenuto che:

il decreto di rigetto impugnato è stato emesso il 27/4/2019 e che il ricorrente assume che gli sia stato comunicato dalla Cancelleria, come prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, solo in data 9/5/2019, data rispetto alla quale la notifica dell’impugnazione in data 5/6/2019 con ricorso per cassazione sarebbe tempestiva;

tuttavia il ricorrente non ha provveduto al deposito della missiva p.e.c. di comunicazione del decreto impugnato da parte della Cancelleria del Tribunale, indicata sub 5) nell’elenco in calce al ricorso dei documenti oggetto di deposito con l’originale dell’atto notificato;

tale missiva p.e.c. non è stata rinvenuta in atti, ove figura solo la mera e insufficiente attestazione resa dal difensore circa tale comunicazione;

l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, prescrive a pena di improcedibilità il deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta;

il mancato deposito preclude alla Corte il controllo officioso sulla tempestività dell’impugnazione nel termine di giorni trenta fissato dalla legge, ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, senza condanna alle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020

 

 

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