Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22440 del 27/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/10/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 27/10/2011), n.22440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18978/2010 proposto da:

M.L.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio

dell’avvocato RICCI MICHELE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 198/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del

3.2.2010, depositata il 22/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il ricorrente nella persona dell’Avvocato M.L.

G. che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di declaratoria di estinzione del procedimento esecutivo a seguito dell’accertato soddisfacimento dei creditori ed era stato condannato il reclamante al pagamento delle spese processuali; a seguito del rigetto, la Corte d’Appello ha condannato l’appellante al pagamento delle spese anche del secondo grado;

il ricorso per cassazione, col primo motivo, denuncia violazione di legge con riferimento alla norma dell’art. 112 cod. proc. civ., e vizio di motivazione, sostenendo che dinanzi al giudice dell’esecuzione il M. avrebbe svolto due domande, la seconda delle quali subordinata alla prima; in particolare, secondo il ricorrente, egli avrebbe proposto, avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, un’opposizione agli atti esecutivi e soltanto in subordine un reclamo ex art. 630 cod. proc. civ.; pertanto, secondo il ricorrente, una volta dato corso al primo procedimento (adottando i provvedimenti ex artt. 617-618 cod. proc. civ.), sarebbe stata un’indebita iniziativa del giudice dell’esecuzione quella di dare corso anche al procedimento in Camera di consiglio ex artt. 630 e 178 cod. proc. civ.; pertanto, vi sarebbe stato un errore da parte del giudice dell’esecuzione, che avrebbe dato corso ad entrambi i procedimenti, laddove avrebbe invece dovuto provvedere per l’introduzione di uno soltanto dei due, essendo peraltro rimesso al giudice del merito l’eventuale “mutamento del rito”;

il motivo è infondato: il M., creditore intervenuto nella procedura esecutiva presso terzi, all’esito della quale è stata emessa l’ordinanza oggetto di reclamo (con la quale è stata assegnata la somma di Euro 73.749,89 al creditore F.M., con dichiarazione di incapienza del credito del M.) non ha svolto due domande, l’una subordinata all’altra, nell’ambito dello stesso processo – fattispecie effettivamente regolata dai principi richiamati in ricorso ed affermati anche con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. – ma ha proposto avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione due distinti rimedi, vale a dire che ha inteso avvalersi di due distinti procedimenti, l’uno disciplinato dagli artt. 617-618 cod. proc. civ. e l’altro disciplinato dagli artt. 630 e 178 cod. proc. civ.. Correttamente il giudice dell’esecuzione ha dato corso ad entrambi, poichè non può certo essere rimessa al giudice la scelta del rimedio esperibile avverso un determinato provvedimento, essendo questa in esclusiva facoltà della parte; ne segue che quando la parte, sia pure “per eccesso di scrupolo difensivo”, come accaduto nel caso di specie, intenda avvalersi di più di un rimedio, non può certo subordinare l’ammissibilità dell’uno all’inammissibilità dell’altro, essendo ciascuno dei procedimenti regolato da norme sue proprie, tali che ne regolano il corso indipendentemente l’uno dall’altro; peraltro, non risulta che il M. abbia rinunciato al reclamo prima che il Tribunale assumesse la decisione in camera di consiglio, come pure avrebbe potuto;

essendo affermazione oramai univoca nella giurisprudenza di questa Corte, richiamata nella sentenza impugnata, quella per cui avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiari l’estinzione per cause diverse da quelle tipiche non è esperibile il rimedio del reclamo, bensì quello dell’opposizione agli atti esecutivi, non può che concludersi nel senso del rigetto del primo motivo di ricorso;

col secondo motivo di ricorso è lamentata la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere sia il Tribunale che la Corte d’Appello condannato il reclamante, poi appellante, al pagamento delle spese processuali, malgrado la controparte avesse pure affermato, nel costituirsi dinanzi al collegio in camera di consiglio, che il rimedio esperibile avrebbe dovuto essere quello del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ.;

il motivo è infondato, poichè i giudici di merito hanno correttamente applicato il criterio della soccombenza, avendo imposto le spese a carico della parte che, introducendo un procedimento inammissibile, ne è risultata totalmente soccombente”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente.

Non sono state presentate conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria ed è stato sentito in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione, che non risultano in alcun modo superati dagli argomenti esposti dal ricorrente nella memoria depositata in atti. Va in particolare rilevato che la sentenza del Tribunale di Foggia riportata in memoria non pare pertinente, trattandosi di decisione relativa – per quanto si evince dalla motivazione – ad un caso di estinzione tipica, laddove la sentenza impugnata risulta aver deciso in un caso di estinzione c.d. atipica.

Giova aggiungere che la doglianza del ricorrente circa il mancato esercizio da parte del giudice a quo del potere di compensazione delle spese processuali (in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in punto di rimedio esperibile avverso le ordinanze di estinzione del giudice dell’esecuzione) non è ammissibile in cassazione poichè esula dal sindacato di legittimità e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr., tra le altre, Cass. n. 406/08) . Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Poichè l’intimato non si è difeso, non vi è da decidere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

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