Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22440 del 26/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.26/09/2017),  n. 22440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 983-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato MARIA CARLA VECCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SEGALERBA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 908/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 03/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’amministrazione censura la sentenza impugnata – con cui la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente (esercente attività di commercio al dettaglio di calzature in forma di impresa familiare) avverso la sentenza di prime cure che aveva respinto l’impugnazione dell’avviso di accertamento Irpef dell’anno d’imposta 2007, per non avere egli “provveduto a fornire la prova che i versamenti in denaro sul conto corrente cointestato con la coniuge erano riconducibili a utili prodotti dall’impresa familiare” – deducendo la “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 2697 c.c.” (primo motivo), nonchè la nullità della motivazione, in quanto meramente apparente (secondo motivo);

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. va preliminarmente rilevata l’infondatezza del secondo motivo, non essendo riscontrabili nella motivazione della sentenza impugnata i vizi denunciabili in cassazione dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012 (convertito dalla L. n. 134 del 2012) – che ora si esauriscono “nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza” della motivazione” (Cass. SU n. 8053/14; cfr. Cass. SU n. 9032/14, che richiama Cass. n. 20112/09) – ed in particolare la mera apparenza della motivazione, la quale sussiste solo laddove questa, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. SU n. 22232/16);

4. è invece fondato il primo motivo di ricorso, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte in materia di accertamenti bancari in base al quale, a fronte della presunzione legale per cui ogni versamento su conto corrente bancario è riconducibile a ricavi (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32), è onere del contribuente fornire una rigorosa prova contraria, specifica, analitica, dettagliata ed in quanto tale idonea a “dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. 5, n. 6947/17, 15857/16; cfr. nn. 26018/14, 18081/10, 22179/08), o che comunque essi sono stati già registrati in contabilità (Cass. Sez. 5, n. 5418/17; Sez. 6-5, n. 814/17), non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione, non adeguatamente supportata, circa la provenienza delle somme versate;

5. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017

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