Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22440 del 09/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 09/09/2019), n.22440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23826-2018 proposto da:

I.I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 2589/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE

LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto n. 4601 del Tribunale di Napoli del 28 giugno 2018, reiettivo del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo deduce la nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, dell’art. 47 della Carta di Nizza, dell’art. 6CEDU, dell’art. 14, comma 1 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici e dell’art. 10 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, per non avere il Tribunale proceduto alla fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, pur in assenza della disponibilità della videoregistrazione dell’audizione dell’odierno ricorrente compiuta dalla Commissione territoriale;

– che con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, poichè il giudice di merito non ha adempiuto all’obbligo, su di lui incombente, di cooperazione istruttoria;

– che il primo motivo è manifestamente fondato;

– che il Tribunale ha ritenuto come l’udienza di comparizione delle parti, pur richiesta dal ricorrente, non dovesse essere fissata non apparendo essenziale ai fini della decisione;

– che questa Corte ha, però, ora chiarito come “nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 17717/ 2018);

– che il secondo motivo è assorbito;

– che, dunque, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, il quale, pronunciando altresì sulle spese di questo giudizio di legittimità, provvederà a decidere sulla domanda, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia innanzi al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2019

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